Cassazione Civile, Ordinanza n. 22042/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbendo il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Il giudizio si è quindi concluso con la conferma della legittimità dell’atto di riscossione impugnato e con la condanna del contribuente alle spese di merito e di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione emesso in relazione a una presupposta cartella di pagamento originata da controllo automatizzato della dichiarazione per un periodo d’imposta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo nulla la notifica della cartella presupposta, sia per profili relativi al luogo di notificazione, sia per asserite irregolarità del procedimento notificatorio (deposito, raccomandata informativa e decorso del termine di giacenza). L’Agenzia delle Entrate e il concessionario della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la CTR aveva esaminato e accolto censure di nullità non ritualmente devolute con l’atto di appello, perché formulate solo con memorie depositate nel giudizio di secondo grado e quindi in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, delle preclusioni del processo tributario e del divieto di nuove eccezioni. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti denunciavano anche violazione delle norme sulla notificazione della cartella e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR aveva mal interpretato la documentazione attestante il deposito e la giacenza dell’atto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi su questioni o censure non ritualmente devolute dalle parti.
art. 157 c.p.c.
È richiamato come norma sulla deduzione delle nullità processuali, in relazione al vizio denunciato.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 24, 32, 53, 56, 57
Le preclusioni e i limiti di deduzione nel processo tributario impediscono di introdurre nuovi profili di invalidità con atti successivi non consentiti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Le memorie nel giudizio tributario hanno funzione illustrativa e non possono ampliare il thema decidendum con nuove eccezioni.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61
Nel giudizio di appello tributario operano le regole di proponibilità e preclusione proprie del rito tributario.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
È richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
È richiamato per la disciplina delle notificazioni degli atti tributari.
art. 2700 c.c.
È invocato in relazione al valore probatorio delle attestazioni contenute negli atti di notificazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
Serve a qualificare la tempestività del ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 327 c.p.c.
È richiamato per il termine lungo di impugnazione.
art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
È richiamato per il computo del termine, con considerazione del giorno di notifica cadente di lunedì.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies
È richiamato per la riduzione delle spese in ragione della difesa personale svolta dall’Agenzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione proposti con il ricorso introduttivo o con l’atto di appello; non è consentito ampliare il thema decidendum mediante memorie depositate successivamente.
- Le memorie del giudizio tributario hanno funzione meramente illustrativa e non possono essere utilizzate per introdurre nuove eccezioni o nuovi profili di invalidità dell’atto impugnato.
- La deduzione dell’omessa notifica di un atto impositivo non comporta automaticamente la devoluzione al giudice di ogni possibile vizio del procedimento notificatorio: i diversi vizi devono essere specificamente allegati e dedotti.
- Le forme di invalidità degli atti tributari, anche quando qualificate dal legislatore come nullità, si atteggiano in concreto come annullabilità, perché l’atto continua a produrre effetti e può diventare definitivo se non tempestivamente impugnato.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su questioni non ritualmente introdotte nel giudizio, la sentenza è censurabile per violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle preclusioni del rito tributario.
- Quando la causa è matura per la decisione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando il ricorso originario.
- Le notificazioni della cartella di pagamento e degli atti della riscossione devono essere valutate secondo la disciplina speciale tributaria e, ai fini dell’impugnazione, il contribuente deve dedurre in modo specifico i vizi che intende far valere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21940/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21944/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21947/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21948/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21949/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →