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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 17690 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva su una controversia tributaria. Dopo l'udienza, l'Agenzia delle Entrate ha depositato documentazione dalla quale risultava l'adesione del ricorrente alla procedura di 'definizione agevolata' prevista dal D.L. n.193/2016 (convertito in legge) e il perfezionamento dei relativi pagamenti, motivo per cui veniva richiesta la presa d'atto dell'estinzione del giudizio.

La decisione

Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata e del perfezionamento dei pagamenti; ha compensato le spese tra le parti. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura si applichi solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di sua inammissibilità/improcedibilità e debba essere interpretata restrittivamente. Ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 quater, è stata inoltre dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Il provvedimento è stato sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore (art.132 c.p.c.) a causa dell'emergenza Covid-19.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n.193 del 2016 (convertito in legge)

    L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il perfezionamento della stessa comportano l'estinzione del giudizio tributario.

  • D.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1 quater e comma 1 bis

    art.13, comma 1 quater; art.13, comma 1 bis

    Sussistendo la definizione agevolata perfezionata, non trovano applicazione i presupposti per l'imposizione di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Art.132 c.p.c., ultima parte

    Consente la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente del Collegio in caso di impedimento dell'estensore; applicata per motivi connessi all'emergenza Covid-19.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018

    Conferma che la definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio e giustifica la compensazione delle spese.

  • Giurisprudenza: Sez. 6-L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018

    Ulteriore conferma del principio secondo cui la definizione agevolata estingue il processo e può giustificare la compensazione delle spese.

  • Giurisprudenza: Sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015

    Indica che il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di sua inammissibilità/improcedibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. 62, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015

    Conferma la limitazione dell'ambito di applicazione del raddoppio del contributo unificato.

  • Giurisprudenza: Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015

    Sottolinea che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e sanzionatoria, da interpretare restrittivamente e non estensivamente o analogicamente.

Massime di principio

  • L'adesione e il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016 estinguono il giudizio tributario: il giudice dichiara l'estinzione e non decide sul merito.
  • Se il giudizio si estingue per definizione agevolata, è pratica consolidata compensare le spese tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; essendo misura sanzionatoria, va interpretato restrittivamente e non può essere esteso ad ipotesi diverse.
  • Se il contribuente perfeziona la definizione agevolata e produce prova del pagamento, deve chiedere al giudice la dichiarazione di estinzione e l'esclusione di oneri aggiuntivi (es. ulteriore contributo unificato).
  • Nei provvedimenti può essere consentita la sottoscrizione del solo Presidente per impedimento dell'estensore (art.132 c.p.c.), anche per motivate esigenze straordinarie come l'emergenza sanitaria.

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