Sentenza del 22/06/2021 n. 17690 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva su una controversia tributaria. Dopo l'udienza, l'Agenzia delle Entrate ha depositato documentazione dalla quale risultava l'adesione del ricorrente alla procedura di 'definizione agevolata' prevista dal D.L. n.193/2016 (convertito in legge) e il perfezionamento dei relativi pagamenti, motivo per cui veniva richiesta la presa d'atto dell'estinzione del giudizio.
La decisione
Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata e del perfezionamento dei pagamenti; ha compensato le spese tra le parti. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura si applichi solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di sua inammissibilità/improcedibilità e debba essere interpretata restrittivamente. Ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 quater, è stata inoltre dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Il provvedimento è stato sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore (art.132 c.p.c.) a causa dell'emergenza Covid-19.
Norme richiamate
Decreto-legge n.193 del 2016 (convertito in legge)
L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il perfezionamento della stessa comportano l'estinzione del giudizio tributario.
D.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1 quater e comma 1 bis
art.13, comma 1 quater; art.13, comma 1 bis
Sussistendo la definizione agevolata perfezionata, non trovano applicazione i presupposti per l'imposizione di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Art.132 c.p.c., ultima parte
Consente la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente del Collegio in caso di impedimento dell'estensore; applicata per motivi connessi all'emergenza Covid-19.
Giurisprudenza: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018
Conferma che la definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio e giustifica la compensazione delle spese.
Giurisprudenza: Sez. 6-L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018
Ulteriore conferma del principio secondo cui la definizione agevolata estingue il processo e può giustificare la compensazione delle spese.
Giurisprudenza: Sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
Indica che il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di sua inammissibilità/improcedibilità.
Giurisprudenza: Sez. 62, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015
Conferma la limitazione dell'ambito di applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Giurisprudenza: Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015
Sottolinea che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e sanzionatoria, da interpretare restrittivamente e non estensivamente o analogicamente.
Massime di principio
- L'adesione e il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016 estinguono il giudizio tributario: il giudice dichiara l'estinzione e non decide sul merito.
- Se il giudizio si estingue per definizione agevolata, è pratica consolidata compensare le spese tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; essendo misura sanzionatoria, va interpretato restrittivamente e non può essere esteso ad ipotesi diverse.
- Se il contribuente perfeziona la definizione agevolata e produce prova del pagamento, deve chiedere al giudice la dichiarazione di estinzione e l'esclusione di oneri aggiuntivi (es. ulteriore contributo unificato).
- Nei provvedimenti può essere consentita la sottoscrizione del solo Presidente per impedimento dell'estensore (art.132 c.p.c.), anche per motivate esigenze straordinarie come l'emergenza sanitaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 3106 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →