Sentenza del 04/07/2022 n. 21117 - Corte di Cassazione
Tributi Locali - Accertamento con adesione - Immodificabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sui sei accertamenti con adesione relativi alla TARSU per il periodo 2005-2009 per i locali della Scuola Allievi Carabinieri "Cernaia" di Torino: il Ministero contestava che gli atti non si fossero "perfezionati" per mancato pagamento delle somme concordate, rendendo quindi impugnabili gli atti impositivi successivi (avviso di pagamento e ingiunzione) e chiedendo la revisione della tassazione (parcellizzazione, aree esenti, sanzioni). La questione centrale è stata se l'accertamento con adesione, sottoscritto dalle parti, fosse definitivo e non impugnabile anche se non era stato integralmente pagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto definitivo e non impugnabile l'accertamento con adesione sottoscritto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui occorre distinguere tra la conclusione dell'accordo (sottoscrizione) e il perfezionamento (adempimento/pagamento): una volta concluso l'accordo e fissato il quantum, esso è immodificabile e non impugnabile; il mancato pagamento non annulla l'accordo ma giustifica l'uso degli ordinari mezzi di coercizione, dato che l'atto impositivo conserva efficacia a garanzia del fisco finché l'obbligazione non sia eseguita. Nel caso concreto il regolamento comunale prevedeva anche la possibilità di "perfezionamento" ex ante per le entrate iscrivibili a ruolo; quindi l'accordo è stato ritenuto definitivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio (quantificate in favore del Comune di Torino).
Norme richiamate
Legge n. 449/1997, art. 50
prevede che province e comuni possano prevedere l'istituto dell'accertamento con adesione
Attribuisce ai regolamenti locali la facoltà di disciplinare l'accertamento con adesione, legittimando disposizioni comunali che ne regolino efficacia e conseguenze
D.Lgs. n. 218/1997, art. 8
Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto
Stabilisce i termini di pagamento dell'accertamento con adesione; relazione con il perfezionamento dell'accordo
D.Lgs. n. 218/1997, art. 9
La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia
Collega il perfezionamento dell'accordo al pagamento (o alla prima rata e garanzia), ma non nega che la sottoscrizione dell'accordo renda definitivo il contenuto concordato; l'adempimento riguarda l'esecuzione e la perdita di efficacia dell'atto impositivo
Regolamento Entrate Tributarie Comune di Torino n. 267/1999, art. 23
l'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile; per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo il perfezionamento si considera avvenuto prima del pagamento ... nel caso di pagamento dilazionato la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata
Il regolamento comunale prevede la possibilità di accertamenti con adesione "ex ante" e dichiara la non impugnabilità e l'immodificabilità dell'accordo; inoltre disciplina il perfezionamento in casi specifici (iscrizione a ruolo, dilazione)
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Norma processuale tributaria richiamata nella doglianza: la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché la non impugnabilità dell'accordo assorbe i profili di impugnativa degli atti impositivi
L. n. 212/2000, art. 10, comma 3
Riguarda il trattamento dell'incertezza normativa tributaria; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un'obiettiva incertezza normativa perché le scelte tariffarie erano state oggetto di contraddittorio e accettazione nella proposta di accertamento con adesione
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68 e Regolamento TARSU Comune di Torino n. 210/1994, art. 14
Richiamate nelle doglianze sulla parcellizzazione delle aliquote: la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla definitività dell'accordo e quindi non esaminabile in sede di impugnazione post-sottoscrizione
Massime di principio
- L'accertamento con adesione, una volta concluso mediante la sottoscrizione della proposta concordataria che fissa il quantum, è immodificabile e non impugnabile: il contribuente non può riproporre in giudizio le contestazioni sul merito già concordate.
- Va distinti i momenti di "conclusione" (sottoscrizione dell'accordo) e di "perfezionamento" (adempimento/pagamento). La sottoscrizione rende definitivo il contenuto negoziale; il mancato pagamento non annulla l'accordo ma autorizza l'ente a usare mezzi di riscossione per il residuo.
- I regolamenti comunali possono prevedere forme di "perfezionamento ex ante" (es. per entrate iscrivibili a ruolo): in tali casi l'accordo può considerarsi perfezionato ai fini della non impugnabilità anche prima dell'effettivo pagamento.
- Se il contribuente accetta e sottoscrive un accertamento con adesione non può poi invocare in giudizio una "incertezza normativa oggettiva" a meno che non dimostri indici concreti di tale incertezza (contraddittorietà normativa, prassi contrastanti, assenza di precedenti giurisprudenziali, ecc.).
- In presenza di dilazione di pagamento, va verificato il regolamento applicabile: alcuni regolamenti stabiliscono che il perfezionamento avviene al termine dell'ultima rata, condizionando i rimedi del contribuente al rispetto di tali disposizioni.
- Quando si valuta la possibilità di impugnare atti successivi basati su un accertamento con adesione, il primo passo è verificare se esista un accordo sottoscritto che abbia effetto di definitività; se sì, le contestazioni di merito sono generalmente precluse.
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