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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25028/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio della motivazione per la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l'evento configurava un furto e non una rapina impropria in quanto non vi sarebbe stata violenza volontaria ma solo un tentativo di divincolarsi dalla presa del proprietario dell'auto; la corte d'appello avrebbe inoltre aggiunto dettagli non presenti negli atti; (2) violazione di legge, norme processuali e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, lamentando illogicità nella pena base e nella giustificazione della valutazione delle attenuanti generiche in rapporto alla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specificità dei motivi, ritenendo che la difesa non si sia confrontata con la motivazione delle decisioni di merito e abbia sostanzialmente sollecitato una rivalutazione dei fatti (cosa preclusa in sede di legittimità). È stata richiamata la "doppia conforme" (concordanza tra primo e secondo grado) e confermato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato la trasformazione del furto in rapina impropria per lo sviluppo violento e la continuità temporale della condotta nella fuga. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito (richiamando gli artt. 132 e 133 c.p.) e ha escluso una illegittima compensazione tra diminuzione ed aggravamento. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per responsabilità colposa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    richiamato per indicare il rito abbreviato con il quale era stata pronunciata la condanna di primo grado

  • art. 628 cod. pen.

    norma relativa alla rapina; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come rapina impropria sulla base della progressione violenta successiva al furto

  • art. 173 d.a. cod. proc. pen.

    richiamato come limite alla esposizione dei motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo di ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    citato nel contesto della valutazione della motivazione di merito e del silenzio sulla specifica deduzione difensiva quando la motivazione complessiva esclude alternative valide

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    riferimento alla memoria/requisitoria scritta del Procuratore Generale nel procedimento di cassazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha valutato che, pur essendo stata concessa l'attenuante, non poteva prevalere sulla recidiva nel caso concreto

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    richiamati come principi che guidano la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nella sua graduazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna alle spese e, in caso di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata qui per condannare il ricorrente a euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riconsidera i fatti né rivaluta in via principale l'attendibilità delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze di fatto sono inammissibili.
  • I ricorsi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione di merito; la genericità o la mancata correlazione tra censure e motivazione conduce all'inammissibilità (art. 591 c.p.p.).
  • La presenza di una "doppia conforme" (analoga motivazione in primo e secondo grado) rafforza la tenuta della decisione e rende più difficile la censura in cassazione per motivi di fatto o logici non manifesti.
  • Per qualificare un furto come rapina impropria è necessario dimostrare l'uso di violenza o minaccia come sviluppo prevedibile e causalmente collegato al furto (continuità temporale e funzionale delle azioni).
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito in coerenza con gli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è censurabile solo se sussiste arbitrarietà o vizio logico-manifesto.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa, il ricorrente può essere condannato a pagare spese e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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