Cassazione Penale, Ordinanza n. 04048/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. al di fuori dei soli motivi ammessi. Dispone la definizione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando un vizio di motivazione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte rileva però che il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti contro una decisione resa a seguito di concordato in appello, poiché le doglianze non riguardano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all'accordo, ma attengono al merito della qualificazione del fatto.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi attinenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale difformità tra accordo e decisione del giudice.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni che incidono sulla validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non anche per censure attinenti al merito della qualificazione giuridica del fatto.
- Le doglianze inerenti al difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto sono inammissibili quando la decisione impugnata sia stata resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., se non si denunciano vizi della formazione del consenso o del contenuto della pronuncia rispetto al concordato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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