Cassazione Penale, Sentenza n. 26318/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la rideterminazione della pena disposta dal giudice di rinvio dopo la cassazione parziale: l'imputato deduceva violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) perché la Corte d'appello, nel rideterminare la pena, avrebbe fissato una pena base maggiore rispetto a quella indicata dal Tribunale per il reato originariamente ritenuto (art. 614 c.p.). Contestava inoltre la illegittimità della determinazione della pena base per il reato riqualificato (art. 508 c.p.) e la mancata o insufficiente motivazione sull'entità dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p., art. 125 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il giudice del rinvio non abbia violato il divieto di reformatio in peius perché, pur essendo mutata la struttura del reato continuato (riqualificazione del capo A da art. 614 a art. 508 c.p.), la pena complessiva rideterminata non è più gravosa della precedente e la pena base e gli aumenti sono stati congruamente motivati con riferimento alla gravità del danno patrimoniale e all'intensità del dolo. Quanto all'aumento per continuazione, la Corte ha ritenuto che dalla motivazione complessiva emergano i criteri di cui all'art. 133 c.p. e che la censura sia generica e quindi inammissibile. Di conseguenza resta confermata la pena determinata in sede di rinvio: anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 6.000 di multa per gli articoli ritenuti applicabili.
Norme richiamate
art. 508 cod. pen.
Norma sulla invasione di azienda o fondo: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione del capo A) in base a tale articolo fosse corretta e che, avuto riguardo al diverso range edittale, la pena base potesse essere rideterminata nel giudizio di rinvio purché la pena complessiva non risultasse più gravosa per l'imputato.
art. 614 cod. pen.
Norma sulla violazione di domicilio (con aggravante del comma quarto): era la qualificazione originaria del capo A). La Corte di Cassazione ha annullato in parte le decisioni di merito modificando la qualificazione, con conseguente impatto sulla determinazione della pena.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla continuazione tra reati: richiamata in relazione all'unificazione delle condotte e al calcolo degli aumenti per continuazione nella determinazione della pena complessiva.
art. 594 cod. pen.
Norma sul danneggiamento: contestata in primo grado (capo C) ma poi assolta perché il fatto non era configurato come reato; punto comunque rilevante nel quadro fattuale.
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: la Corte ribadisce che, se il ricorso è proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello o del rinvio non può determinare un trattamento sanzionatorio complessivamente più grave; tuttavia, quando muta la struttura del reato continuato, è possibile rideterminare la pena base per i singoli reati purché la pena finale non sia peggiorativa.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di rinvio e sui limiti della nuova decisione: evocata nella censura sull'erronea applicazione in sede di rinvio della precedente determinazione della pena base, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del rinvio.
art. 81 cod. pen.
Principio sugli aumenti per continuazione: la Corte ha valutato che l'aumento applicato per la continuazione è motivato e, anzi, inferiore agli aumenti precedentemente praticati; la censura sull'omessa motivazione è stata ritenuta generica.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Nullità per mancata motivazione: invocata dal ricorrente con riferimento all'aumento per continuazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione complessiva fosse sufficiente e che la censura mancasse di specificità.
art. 132 cod. pen.
Criteri generali per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato i criteri di individualizzazione della pena come valutati dal giudice del rinvio.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena base: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia adeguatamente considerato i criteri dell'art. 133 (danno, intensità del dolo, ecc.) nella scelta della pena base, giustificando il discostamento dal minimo edittale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di deduzione dell'impugnazione: richiamata in relazione ai limiti di formulazione delle censure ammesse in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius impedisce che, con impugnazione proposta solo dall'imputato, sia irrogata una pena complessivamente più grave, ma non proibisce al giudice di secondo grado di mutare la struttura del reato continuato e di rideterminare la pena base purché il trattamento sanzionatorio finale non sia peggiorativo.
- Se la Corte di cassazione riqualifica un fatto (es. da art. 614 a art. 508 c.p.), il giudice di rinvio può ridefinire la pena in conformità al diverso range edittale: è legittimo partire da una pena base diversa se adeguatamente motivata in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Le censure sulla mancata o insufficiente motivazione devono essere specifiche: non basta lamentare genericamente l'assenza di motivazione sull'aumento per continuazione, occorre indicare in che modo la motivazione è contraddittoria o carente.
- Quando nei giudizi di merito uno dei reati unificati diventa il più grave in seguito a riqualificazione, il giudice può applicare un aumento diverso per quel reato purché la pena complessiva non risulti più gravosa rispetto a quella fissata in precedenza.
- La determinazione della pena base può discostarsi dal minimo edittale se il giudice dà adeguata e congrua motivazione basata sui criteri legali (danno, intensità del dolo, personalità del reo), e tale motivazione è valutabile in sede di legittimità nella sua globalità.
- In fasi successive (rinvio) è fondamentale che la difesa specifichi con precisione i vizi di motivazione e fornisca elementi concreti per dimostrare l'eccessività della pena, altrimenti la censura può essere rigettata come generica.
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