Cassazione Penale, Ordinanza n. 07409/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La condannata, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del 4 luglio 2025 con cui il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati. Il ricorso è stato ritenuto generico: a fronte del diniego motivato sul mancato assolvimento dell'onere di allegare elementi ulteriori rispetto alla mera identità dell'indole o alla contiguità temporale, idonei a dimostrare la connessione tra i reati e la medesimezza del disegno criminoso, la ricorrente si era limitata a censurare la mancata valutazione delle sentenze irrevocabili senza indicare specifici dati sintomatici del medesimo programma delittuoso.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La disciplina della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso; non bastano la sola identità dell'indole dei reati o la contiguità temporale, occorrendo specifici elementi sintomatici di connessione tra i fatti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, l'istanza di applicazione della continuazione tra reati deve essere sorretta da una allegazione specifica di elementi concreti idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
- La mera contiguità temporale tra i fatti o l'identità dell'indole dei reati non sono sufficienti, da sole, a fondare il riconoscimento della continuazione.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibile se si limita a contestare in modo astratto la motivazione del giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con il difetto di allegazione di elementi sintomatici del programma criminoso comune.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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