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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07409/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La condannata, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del 4 luglio 2025 con cui il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati. Il ricorso è stato ritenuto generico: a fronte del diniego motivato sul mancato assolvimento dell'onere di allegare elementi ulteriori rispetto alla mera identità dell'indole o alla contiguità temporale, idonei a dimostrare la connessione tra i reati e la medesimezza del disegno criminoso, la ricorrente si era limitata a censurare la mancata valutazione delle sentenze irrevocabili senza indicare specifici dati sintomatici del medesimo programma delittuoso.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso; non bastano la sola identità dell'indole dei reati o la contiguità temporale, occorrendo specifici elementi sintomatici di connessione tra i fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, l'istanza di applicazione della continuazione tra reati deve essere sorretta da una allegazione specifica di elementi concreti idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
  • La mera contiguità temporale tra i fatti o l'identità dell'indole dei reati non sono sufficienti, da sole, a fondare il riconoscimento della continuazione.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibile se si limita a contestare in modo astratto la motivazione del giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con il difetto di allegazione di elementi sintomatici del programma criminoso comune.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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