Sentenza del 01/12/2021 n. 37850 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali relative all'IRPEF 2005, denunciando l'omessa/irregolare notifica degli atti presupposti (relate mancanti o incomplete, assenza A/R e dell'invio della raccomandata informativa) e deducendo che una delle cartelle era stata sgravata; in primo grado la CTP di Roma aveva accolta il ricorso per lo sgravio, la CTR del Lazio ha riformato accogliendo l'appello dell'Ufficio ritenendo la notifica corretta e lo sgravio riferito ad altra annualità. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi (vizi di notifica, omesso esame dello sgravio e carenze motivazionali / calcoli delle maggiorazioni), con memoria integrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi processuali: il ricorrente non ha trascritto e allegato le relate e gli atti di notifica necessari per dedurre l'irritualità della notifica in sede di legittimità; non ha indicato in quale atto dei precedenti gradi fosse stata discussa e decisiva la circostanza dello sgravio; ha proposto questioni non trattate nella sentenza impugnata senza dimostrarne la deduzione in merito. Per tali ragioni le censure sono state ritenute improcedibili e il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese a favore di EQUITALIA SUD SPA e liquidazione delle somme come da dispositivo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Norma richiamata in tema di notifiche delle cartelle di pagamento; la Corte ha richiamato la necessità di produrre le relate e gli atti di notifica per poter valutare la validità della notifica in sede di legittimità.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 1 e art. 3, comma 2
Richiamata dal ricorrente in relazione alla procedura notificatoria; la Corte ha ritenuto che senza la trascrizione degli atti non sia possibile sindacare la regolarità delle notifiche.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato come motivo di impugnazione per violazione di norme e carenza di motivazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità del motivo e ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di documentazione e di specificità nella deduzione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Invocato per omesso esame di fatto decisivo (lo sgravio); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorrente non ha indicato dove e come la questione fosse stata dibattuta nei gradi di merito né ha mostrato la decisività del fatto.
L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata dal ricorrente in relazione a maggiorazioni/aliquote; la Corte ha osservato che tali questioni non risultavano trattate nella sentenza impugnata e quindi non potevano essere avanzate per la prima volta in cassazione senza prova della deduzione in sede di merito.
Art. 111 Cost.
Invocato in tema di diritto alla motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che le doglianze non potevano essere esaminate in Cassazione laddove non risultassero dedotte e decise in sede di merito.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in Camera di consiglio senza discussione orale; la Corte ha proceduto sulla base di tale disciplina.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma richiamata per l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in capo al ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale addebito.
Codice di procedura civile, art. 140 (richiamato dalla giurisprudenza costituzionale citata)
Richiamato in riferimento agli adempimenti da rispettare in caso di irreperibilità del destinatario (deposito in casa comunale, affissione e invio di raccomandata informativa); la Corte ha osservato che tali adempimenti e la relativa prova devono essere documentati quando si deduce l'irregolarità della notifica.
Massime di principio
- Quando si impugna la validità di notifiche di atti esecutivi (cartelle, preavvisi di fermo) davanti alla Corte di Cassazione è obbligatorio trascrivere e allegare integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio: senza tali documenti il motivo è inammissibile.
- La censura sullo sgravio o annullamento di una cartella deve precisare a quale annualità si riferisce, dimostrare che lo sgravio riguarda proprio la cartella impugnata e deve risultare dedotta e discussa nei gradi di merito; non è sufficiente allegare in Cassazione rilievi nuovi o generici.
- Non si possono sollevare in Cassazione questioni di fatto o di diritto che non risultino dedotte e valutate nei giudizi di merito: occorre indicare esattamente in quale atto del processo precedente la questione è stata svolta (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).
- Per contestare l'efficacia della notifica per irreperibilità è necessario produrre prova degli adempimenti speciali (art. 140 c.p.c.: deposito nella casa comunale, affissione, invio raccomandata informativa e relativi documenti/avvisi). L'assenza di tali elementi in atti rende la censura non sindacabile in Cassazione.
- Le questioni attinenti alla completezza e alla motivazione del preavviso di fermo o degli atti esecutivi devono risultare deliberate dalla sentenza impugnata per poter essere valutate in sede di legittimità; altrimenti la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per novità.
- In tema di requisiti formali/processuali la Corte tende a sanzionare l'inosservanza degli oneri di allegazione e di indicazione puntuale degli atti e dei luoghi processuali in cui le questioni sono state discusse; per difendersi efficacemente è quindi fondamentale documentare e trascrivere tutti gli atti rilevanti già nei gradi di merito.
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