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Sentenza

Sentenza n. 1228/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia per lavoro stagionale e titolare di un permesso con scadenza il 12 aprile 2025, aveva inizialmente chiesto la conversione del titolo l’11 aprile 2025 in relazione a un primo rapporto di lavoro stagionale. A seguito del preavviso di rigetto fondato sull’incapacità reddituale del datore di lavoro, aveva reperito una nuova occupazione quale lavoratore domestico alle dipendenze di un diverso datore e, il 15 novembre 2025, aveva presentato una nuova richiesta di conversione. Dopo il rilascio del nulla osta, l’Amministrazione ne aveva avviato la revoca rilevando la mancanza di documentazione e, soprattutto, l’intervenuta scadenza del permesso da oltre sessanta giorni alla data della domanda. Il ricorrente ha dedotto: in primo luogo, la violazione degli artt. 24 e 5 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che non esisterebbe un termine perentorio per la conversione e che i requisiti sostanziali fossero integrati; inoltre, l’obbligo di valutare i nuovi elementi favorevoli costituiti dal reperimento di un nuovo datore di lavoro. In via subordinata ha lamentato difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che la domanda del 15 novembre 2025 fosse prosecuzione di quella presentata l’11 aprile 2025, tempestiva rispetto alla scadenza del titolo. Infine ha dedotto violazione del legittimo affidamento, dei principi di buona amministrazione, imparzialità e buon andamento, nonché contraddittorietà dell’azione amministrativa, in ragione del precedente rilascio del nulla osta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la richiesta di conversione del permesso stagionale deve essere presentata durante l’efficacia del titolo o, al più, entro sessanta giorni dalla scadenza, in coordinamento con l’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998. La conversione presuppone logicamente la perdurante efficacia del permesso da convertire; ammetterla senza limiti temporali consentirebbe la permanenza irregolare dello straniero e aggirerebbe il sistema delle quote d’ingresso, considerato che la conversione può avvenire al di fuori delle quote. L’art. 5, comma 5, non consente di sanare la decadenza mediante la valutazione di elementi sopravvenuti, poiché presuppone la presentazione tempestiva dell’istanza e riguarda elementi già esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento della decisione. Il secondo motivo è stato respinto perché la domanda del 15 novembre 2025, riferita a un diverso datore di lavoro e a una nuova occasione occupazionale, costituisce un’istanza autonoma e non la prosecuzione della precedente domanda dell’aprile 2025, rimasta senza esito favorevole. La nuova domanda era stata presentata oltre sette mesi dopo la scadenza del permesso e quindi oltre il termine di tolleranza di sessanta giorni. Il terzo motivo è stato ritenuto genericamente infondato: il rilascio del nulla osta mediante silenzio-assenso non aveva ingenerato un legittimo affidamento, poiché il titolo indicava espressamente la propria revocabilità nei casi previsti dalla legge e mancava comunque uno dei presupposti normativi della conversione. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all’Amministrazione la metà delle spese, liquidata in euro 1.000, oltre accessori; la restante metà è stata compensata.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede il rispetto del limite temporale collegato all’efficacia del titolo originario; la domanda non può essere proposta senza limiti temporali.

  • art. 24, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Il diritto di precedenza nel reingresso non consente di utilizzare la conversione tardiva per eludere il sistema delle quote d’ingresso.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La possibilità di conversione del permesso stagionale al di fuori delle quote deve essere interpretata restrittivamente e non può estendersi a richieste presentate sine die dopo la scadenza del titolo.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il sistema delle quote d’ingresso costituisce un limite sistemico alla conversione tardiva del permesso stagionale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    sopraggiunti nuovi elementi

    L’obbligo di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato opera rispetto a un’istanza tempestivamente presentata e non può essere invocato per sanare la decadenza derivante dalla tardiva presentazione della domanda.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    Il termine di sessanta giorni dalla scadenza, previsto in materia di rinnovo, costituisce parametro sistematico per individuare il limite temporale massimo entro cui può essere richiesta la conversione del permesso stagionale.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • Circolare ministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024

    Conferma il riferimento al termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso ai fini della tempestività della richiesta.

Massime di principio

  • La richiesta di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere presentata mentre il titolo è ancora efficace oppure, al più, entro sessanta giorni dalla sua scadenza; decorso tale termine, la tardività determina una decadenza non sanabile.
  • La conversione presuppone la perdurante efficacia del permesso originario e non può essere richiesta sine die dopo la scadenza, poiché ciò consentirebbe di eludere sia la natura temporanea del soggiorno stagionale sia il sistema delle quote d’ingresso.
  • Una nuova domanda di conversione riferita a un diverso datore di lavoro e a una nuova occasione occupazionale costituisce un’istanza autonoma, anche se il richiedente aveva anteriormente presentato una domanda tempestiva riferita a un diverso rapporto di lavoro e questa non era stata ancora definita con un provvedimento espresso.
  • L’obbligo di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato previsto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 presuppone un’istanza tempestiva e non può essere utilizzato per sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva della domanda.
  • Il rilascio del nulla osta alla conversione, anche mediante silenzio-assenso, non determina un legittimo affidamento tutelabile quando il titolo prevede la propria revocabilità nei casi stabiliti dalla legge e risulti successivamente accertata l’assenza di un presupposto normativo essenziale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoria

Testo integrale

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