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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4989/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110). Il ricorso, articolato in dieci motivi, aveva ad oggetto: (1) nullità per mancata valutazione della memoria conclusiva inviata via PEC ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137; (2) vizio di motivazione per errata indicazione della pena; (3) travisamento della prova relativo alla testimonianza della P.L.; (4) omessa valutazione dell'esame dell'imputato; (5) violazione di legge e travisamento in ordine alla configurazione dell'elemento soggettivo e della fattispecie di porto di oggetti atti ad offendere; (6) e (7) censure sulla determinazione della pena e mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.; (8) diniego della lieve entità ex art. 4 terzo comma legge 110/1975; (9) diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (10) violazione del divieto di reformatio in peius in sede di opposizione a decreto penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in gran parte infondato o inammissibile. In particolare il primo motivo è stato dichiarato infondato perché la memoria difensiva era pervenuta e depositata via PEC ed è risultata conosciuta e considerata dai giudici di merito; l'errata indicazione numerica della pena nella parte narrativa è stata qualificata come mero refuso non idoneo a influenzare il giudizio; le doglianze sulla valutazione delle prove, sull'esame dell'imputato e sulla qualificazione dell'elemento soggettivo sono state respinte come richieste di rinnovazione della valutazione di merito o come non decisive ai fini del vizio di travisamento; il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis e della lieve entità è stato ritenuto adeguatamente motivato dai giudici di merito; infine il richiamo al divieto di reformatio in peius è stato escluso perché l'opposizione al decreto penale introduce un giudizio autonomo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato (in parte inammissibile, in parte infondato) e la sentenza di merito confermata.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    norma che sanziona il porto senza giustificato motivo di armi ed oggetti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto assodato il porto del coltello e ha escluso il giustificato motivo perché non provato nell'immediatezza e non verificabile dagli operanti

  • art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975

    richiamata in relazione alla fattispecie attenuata; la Corte ha ritenuto che le modalità della condotta non consentivano il riconoscimento della lieve entità

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    disciplina la presentazione di conclusioni scritte via PEC nelle procedure emergenziali; la Corte ha affermato che la memoria pervenuta e depositata via PEC deve essere considerata e che la sola menzione erronea nella parte narrativa costituisce mero refuso se le deduzioni risultano comunque valutate

  • artt. 523 e 602 cod. proc. pen.

    richiamati nel tema della nullità e dei termini processuali connessi alla discussione; la Corte ha valutato la correttezza del deposito delle conclusioni difensive

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    norma sulla nullità generale a regime intermedio; la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata allegazione/valutazione delle conclusioni difensive inviate via PEC può integrare tale nullità, ma nel caso di specie le conclusioni erano depositate e valutate

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che le modalità del comportamento (estrazione ed esposizione del coltello) escludevano la tenuità

  • art. 62-bis cod. pen.

    circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato il diniego motivato dai giudici di merito basato su precedenti e gravità della condotta

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena; la Corte ha dichiarato che la scelta dei giudici di merito rientra nella loro discrezionalità e che la motivazione è adeguata, essendo la pena prossima al minimo edittale

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente in rapporto alla conformità della pena; la Corte ha ritenuto le censure infondate atteso il quadro normativo che consente la riforma in peius dopo opposizione

  • art. 464 cod. proc. pen., commi 3 e 4

    disciplinano l'effetto dell'opposizione al decreto penale; la Corte ha ricordato che l'opposizione apre un giudizio autonomo e il giudice può irrogare pena diversa e più grave

  • art. 533 e art. 549 cod. proc. pen.

    richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla protezione dei diritti difensivi; utilizzati nella valutazione delle censure processuali

Massime di principio

  • La ricezione via PEC e il deposito della memoria difensiva negli atti processuali escludono in genere la nullità: una mera annotazione errata nella parte narrativa della sentenza è spesso qualificabile come refuso, salvo che la memoria contenga argomenti decisivi non considerati
  • Per far valere in Cassazione un'omessa valutazione di una memoria difensiva occorre dimostrare la concreta idoneità di quei temi a scardinare la decisione, indicando il collegamento puntuale tra le difese omesse e specifici profili di carenza motivazionale
  • Il vizio per travisamento della prova è ammesso solo se si dimostra un'errata trasposizione 'fotografica' di un dato probatorio decisivo; in Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove
  • L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) richiede che il fatto sia di minima offensività; se la condotta ha modalità potenzialmente pericolose (es. estrazione/esibizione di un coltello) i giudici di merito possono logicamente escluderne l'applicazione
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena resta sui minimi o vicina ad essi la motivazione richiesta è meno dettagliata, mentre per entità più gravi è necessaria maggiore specificità
  • In caso di opposizione a decreto penale di condanna il giudice del giudizio di opposizione procede ex novo e può applicare una pena diversa e anche più grave (nessun automatismo di tutela contro la reformatio in peius in tale sede)
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare l'elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; non è necessario elencare o valutare tutte le circostanze favorevoli, purché la motivazione sia coerente

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