Cassazione Penale, Sentenza n. 4989/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110). Il ricorso, articolato in dieci motivi, aveva ad oggetto: (1) nullità per mancata valutazione della memoria conclusiva inviata via PEC ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137; (2) vizio di motivazione per errata indicazione della pena; (3) travisamento della prova relativo alla testimonianza della P.L.; (4) omessa valutazione dell'esame dell'imputato; (5) violazione di legge e travisamento in ordine alla configurazione dell'elemento soggettivo e della fattispecie di porto di oggetti atti ad offendere; (6) e (7) censure sulla determinazione della pena e mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.; (8) diniego della lieve entità ex art. 4 terzo comma legge 110/1975; (9) diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (10) violazione del divieto di reformatio in peius in sede di opposizione a decreto penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in gran parte infondato o inammissibile. In particolare il primo motivo è stato dichiarato infondato perché la memoria difensiva era pervenuta e depositata via PEC ed è risultata conosciuta e considerata dai giudici di merito; l'errata indicazione numerica della pena nella parte narrativa è stata qualificata come mero refuso non idoneo a influenzare il giudizio; le doglianze sulla valutazione delle prove, sull'esame dell'imputato e sulla qualificazione dell'elemento soggettivo sono state respinte come richieste di rinnovazione della valutazione di merito o come non decisive ai fini del vizio di travisamento; il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis e della lieve entità è stato ritenuto adeguatamente motivato dai giudici di merito; infine il richiamo al divieto di reformatio in peius è stato escluso perché l'opposizione al decreto penale introduce un giudizio autonomo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato (in parte inammissibile, in parte infondato) e la sentenza di merito confermata.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
norma che sanziona il porto senza giustificato motivo di armi ed oggetti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto assodato il porto del coltello e ha escluso il giustificato motivo perché non provato nell'immediatezza e non verificabile dagli operanti
art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975
richiamata in relazione alla fattispecie attenuata; la Corte ha ritenuto che le modalità della condotta non consentivano il riconoscimento della lieve entità
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
disciplina la presentazione di conclusioni scritte via PEC nelle procedure emergenziali; la Corte ha affermato che la memoria pervenuta e depositata via PEC deve essere considerata e che la sola menzione erronea nella parte narrativa costituisce mero refuso se le deduzioni risultano comunque valutate
artt. 523 e 602 cod. proc. pen.
richiamati nel tema della nullità e dei termini processuali connessi alla discussione; la Corte ha valutato la correttezza del deposito delle conclusioni difensive
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
norma sulla nullità generale a regime intermedio; la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata allegazione/valutazione delle conclusioni difensive inviate via PEC può integrare tale nullità, ma nel caso di specie le conclusioni erano depositate e valutate
art. 131-bis cod. pen.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che le modalità del comportamento (estrazione ed esposizione del coltello) escludevano la tenuità
art. 62-bis cod. pen.
circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato il diniego motivato dai giudici di merito basato su precedenti e gravità della condotta
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena; la Corte ha dichiarato che la scelta dei giudici di merito rientra nella loro discrezionalità e che la motivazione è adeguata, essendo la pena prossima al minimo edittale
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente in rapporto alla conformità della pena; la Corte ha ritenuto le censure infondate atteso il quadro normativo che consente la riforma in peius dopo opposizione
art. 464 cod. proc. pen., commi 3 e 4
disciplinano l'effetto dell'opposizione al decreto penale; la Corte ha ricordato che l'opposizione apre un giudizio autonomo e il giudice può irrogare pena diversa e più grave
art. 533 e art. 549 cod. proc. pen.
richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla protezione dei diritti difensivi; utilizzati nella valutazione delle censure processuali
Massime di principio
- La ricezione via PEC e il deposito della memoria difensiva negli atti processuali escludono in genere la nullità: una mera annotazione errata nella parte narrativa della sentenza è spesso qualificabile come refuso, salvo che la memoria contenga argomenti decisivi non considerati
- Per far valere in Cassazione un'omessa valutazione di una memoria difensiva occorre dimostrare la concreta idoneità di quei temi a scardinare la decisione, indicando il collegamento puntuale tra le difese omesse e specifici profili di carenza motivazionale
- Il vizio per travisamento della prova è ammesso solo se si dimostra un'errata trasposizione 'fotografica' di un dato probatorio decisivo; in Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove
- L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) richiede che il fatto sia di minima offensività; se la condotta ha modalità potenzialmente pericolose (es. estrazione/esibizione di un coltello) i giudici di merito possono logicamente escluderne l'applicazione
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena resta sui minimi o vicina ad essi la motivazione richiesta è meno dettagliata, mentre per entità più gravi è necessaria maggiore specificità
- In caso di opposizione a decreto penale di condanna il giudice del giudizio di opposizione procede ex novo e può applicare una pena diversa e anche più grave (nessun automatismo di tutela contro la reformatio in peius in tale sede)
- Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare l'elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; non è necessario elencare o valutare tutte le circostanze favorevoli, purché la motivazione sia coerente
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