Sentenza n. 7611/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di emanare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dal ricorrente in data 17 settembre 2024; nonché per l’annullamento della nota prot. n. 29534 del 16 aprile 2025, conosciuta il 5 maggio 2025 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di riesame presentata dal sig. -OMISSIS-; di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, lesivo dell’interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Ministero dell'Interno sull'istanza di riesame relativa al transito dal ruolo degli specialisti di aeromobile al ruolo generico dei Vigili del Fuoco, oltre al silenzio formatosi sull'istanza originaria
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Interno di pronunciarsi espressamente sulle istanze del 17 e 30 settembre 2024, dirette a ottenere il transito, ai sensi dell'art. 65, comma 6, d.lgs. n. 217/2005, dal ruolo degli specialisti di aeromobile dei Vigili del Fuoco al ruolo generico. Nelle more del giudizio, il Ministero ha adottato la nota del 16 aprile 2025, impugnata con motivi aggiunti, respingendo l'istanza di riesame sul presupposto che il competente Ufficio di Coordinamento e Soccorso Aeroportuale non avesse rilasciato il nulla osta al transito. Il ricorrente ha dedotto l'erroneità di tale presupposto, rilevando che la nota del 30 settembre 2024 dell'Ufficio competente esprimeva sostanzialmente la possibilità del transito e rimetteva alla Direzione Centrale Risorse Umane la decisione finale, tenendo conto anche degli aspetti sanitari e dell'attenuazione delle precedenti ragioni ostative, in considerazione della mobilità in corso, dell'avvio di un nuovo corso basico per specialisti e del limitato apporto lavorativo del dipendente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. In pendenza del giudizio, il Ministero dell'Interno ha adottato il decreto n. 369 del 9 settembre 2025, con il quale ha accolto senza riserva la domanda del ricorrente, disponendone la cancellazione dal ruolo degli specialisti di aeromobile e l'inserimento nel ruolo dei Vigili del Fuoco con la qualifica di Vigile del fuoco esperto, il mantenimento dell'anzianità maturata e l'assegnazione al Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, con decorrenza immediata. Secondo il Collegio, tale provvedimento definitivo ha attribuito integralmente il bene della vita perseguito con il giudizio, eliminando l'interesse alla decisione sulle domande originarie e sui motivi aggiunti. Le spese sono state integralmente compensate, ma il Ministero è stato posto a carico del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 65, comma 6, d.lgs. n. 217/2005
Disciplina il transito richiesto dal dipendente dal ruolo degli specialisti di aeromobile al ruolo generico dei Vigili del Fuoco.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall'amministrazione.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza cautelare per la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione del merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotti un provvedimento definitivo e senza riserve che attribuisca integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulle domande proposte.
- Quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata durante il processo, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere anche se il giudizio era stato introdotto contro il silenzio e successivamente esteso mediante motivi aggiunti contro il provvedimento espresso sopravvenuto.
- La compensazione delle spese non impedisce di porre a carico dell'amministrazione il contributo unificato, secondo la valutazione complessiva delle circostanze del caso.
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