Cassazione Civile, Ordinanza n. 37761/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto avente ad oggetto fornitura e posa in opera di serramenti. La società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il corrispettivo; la committente proponeva opposizione deducendo inesatta esecuzione dell'opera e chiedendo il risarcimento dei danni. Il giudice di pace revocava l'ingiunzione e accoglieva la domanda risarcitoria, ma il tribunale riformava integralmente la decisione: riteneva che i serramenti fossero di buona qualità e che le difficoltà di installazione derivassero da una difformità tra le quote interne dell'alloggio e quelle dei terrazzi, circostanza che rendeva necessaria una piccola opera muraria non compresa nell'offerta; osservava inoltre che tali criticità erano state segnalate alla committente, la quale aveva comunque richiesto la posa, promettendo di far intervenire propri artigiani e sollevando la fornitrice da ulteriori adempimenti. Con il ricorso per cassazione la committente denunciava violazione degli artt. 1176, comma 2, 1218, 1667 e 1668 c.c., sostenendo che l'appaltatrice avrebbe dovuto segnalare in modo puntuale gli errori di progettazione e astenersi dall'eseguire i lavori fino a un espresso dissenso, nonché attenersi alle regole dell'arte nell'installazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme al principio secondo cui l'appaltatore deve eseguire l'opera con diligenza qualificata e può rispondere dei vizi anche se si conforma al progetto altrui, ma non risponde quando abbia segnalato le criticità tecniche, manifestato dissenso e abbia poi eseguito l'opera solo su richiesta della committenza, la quale abbia assunto su di sé il rischio delle conseguenze e lo abbia sollevato dalle lavorazioni aggiuntive necessarie. In concreto, il tribunale aveva accertato che la fornitrice aveva avvertito la committente delle problematiche e che la posa era avvenuta su sollecitazione di quest'ultima, con affidamento a terzi degli interventi necessari. Seguono la condanna della ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1176, comma 2, c.c.
L'appaltatore deve adempiere con diligenza qualificata, come modello astratto di condotta esigente un adeguato sforzo tecnico in relazione alla natura dell'attività esercitata.
art. 1218 c.c.
La ricorrente lo invocava per affermare la responsabilità dell'appaltatrice per inadempimento; la Corte esclude l'inadempimento imputabile in presenza di segnalazione delle criticità e esecuzione su richiesta del committente.
art. 1667 c.c.
Richiamato quale norma sulla garanzia per difformità e vizi dell'opera; non opera responsabilità dell'appaltatore quando il vizio derivi da criticità note e accettate dal committente dopo avviso.
art. 1668 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1667 c.c. per le conseguenze dei vizi; la Corte ne esclude l'applicazione in presenza di condotta della committenza che assorbe il rischio dell'esecuzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di legge sostanziale.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 380 bis c.p.c.
Indicata come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale della causa in presenza di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'appalto, l'appaltatore è tenuto a un'obbligazione di risultato da eseguire con diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., e deve normalmente controllare e correggere gli errori del progetto altrui.
- L'appaltatore può andare esente da responsabilità per i vizi dell'opera quando abbia segnalato al committente le carenze o criticità tecniche, abbia manifestato dissenso e sia stato tuttavia indotto a eseguire ugualmente i lavori su ordine o insistente richiesta del committente.
- Se il committente, reso edotto dei problemi esecutivi, richiede l'esecuzione del contratto a proprio rischio o solleva l'appaltatore dalle lavorazioni necessarie, l'appaltatore assume la posizione di mero esecutore materiale e non risponde del risultato non conforme alle originarie aspettative.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito conforme a principi di diritto consolidati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →