Cassazione Civile, Ordinanza n. 21125/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società in liquidazione ha impugnato una cartella di pagamento e i relativi atti prodromici deducendone la nullità. In fatto, contestava anzitutto che gli avvisi di liquidazione fossero stati notificati mediante consegna a un impiegato del Comune di San Pietro Viminario, luogo che coincideva solo in parte con la propria sede, senza che vi fosse stata alcuna elezione di domicilio presso la casa comunale né alcun rapporto con il soggetto ricevente; sosteneva quindi di non aver mai avuto conoscenza degli atti. Con il secondo motivo lamentava l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita via PEC da Equitalia, perché inviata da un indirizzo non inserito in INI-PEC e perché la cartella sarebbe stata priva di sottoscrizione digitale. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo valida la notifica degli avvisi e, per conseguenza, definitivamente divenuti non contestabili gli atti impositivi; aveva inoltre ritenuto regolare la cartella e la notifica PEC. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione sia alla notifica degli avvisi di liquidazione sia alla notifica della cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo inesistente la notifica degli avvisi di liquidazione in mancanza di un rapporto tra il soggetto che aveva ricevuto i plichi e il reale destinatario, e rilevando che la semplice coincidenza di indirizzo tra Comune e società, in assenza di elezione di domicilio o di un diverso collegamento, non bastava a rendere valida la consegna. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto l’originario ricorso della società contro la cartella. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato invocato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 47 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per escludere di aver eletto domicilio presso il Comune di San Pietro Viminario.
art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973
richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica della cartella di pagamento tramite PEC.
art. 38, comma 4, D.L. 78/2010
indicato come norma modificativa dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 in tema di notifica della cartella.
L. 122/2010
richiamata quale legge di conversione del D.L. 78/2010.
art. 57-bis, comma 1, D.Lgs. 82/2005
invocato per sostenere che l’indirizzo PEC usato per la notifica non fosse inserito in INI-PEC.
Massime di principio
- La notifica di un atto impositivo eseguita mediante consegna a un soggetto privo di qualsiasi collegamento con il destinatario è inesistente, non essendo sufficiente la mera coincidenza dell’indirizzo o del luogo di consegna con la sede del destinatario.
- Quando manchi l’elezione di domicilio o un diverso rapporto idoneo a giustificare la consegna a un terzo, l’amministrazione che intende avvalersi della notificazione deve dimostrare il collegamento tra ricevente e destinatario; in difetto, la notificazione non produce gli effetti propri dell’atto ritualmente portato a conoscenza.
- Se viene accertata l’inesistenza della notifica degli atti presupposti, restano assorbite le ulteriori censure relative alla cartella o alla sua notifica, poiché viene meno il presupposto della definitività degli atti antecedenti.
- In sede di legittimità, una volta accertato il vizio radicale della notificazione degli atti prodromici, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito sull’originario ricorso, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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