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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01167/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 nei confronti di una compagnia assicurativa poi incorporata, contestando: l’indebita gestione della riserva integrativa premi per calamità naturali a carico dei riassicuratori; la mancata contabilizzazione della riserva aggiuntiva per rischi finanziari a carico dei riassicuratori; l’indeducibilità delle perdite di valutazione su un derivato di copertura collegato a quote di fondo comune estero; l’indeducibilità delle perdite di valutazione su quote di fondi di investimento mobiliari esteri e immobiliari italiani; l’indeducibilità, per difetto di competenza, delle perdite su crediti verso Consap. La società aveva impugnato gli atti, ottenendo in primo grado l’accoglimento del ricorso per il 2005 e il rigetto del residuo per il 2006 dopo una conciliazione parziale; in appello la CTR aveva invece accolto i gravami dell’ufficio confermando integralmente la pretesa fiscale. In cassazione la ricorrente deduceva, con sette motivi, violazioni di norme civilistiche e tributarie e vizi processuali: in particolare contestava l’interpretazione delle regole sulle riserve tecniche e sulla riassicurazione, la rilevanza fiscale delle svalutazioni di strumenti finanziari e fondi, l’ultrapetizione e la motivazione apparente in relazione alla perdita su crediti Consap, nonché la misura delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, ritenendoli fondati; il settimo motivo, relativo alle sanzioni, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini le questioni alla luce dei principi enunciati. La Corte ha affermato, in sintesi, che: le riserve tecniche e quelle a carico dei riassicuratori vanno determinate in conformità al contenuto effettivo dei contratti di riassicurazione e non in base a un obbligo generalizzato sganciato dal rischio trasferito; la deducibilità/rilevanza fiscale delle svalutazioni va riconosciuta per i titoli e fondi iscritti nell’attivo circolante secondo le regole del TUIR; il giudice di merito non poteva pronunciarsi su una parte di ripresa già conciliata; e la motivazione sulla competenza della perdita su crediti era apodittica e quindi nulla. La causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, d.lgs. n. 173 del 1997

    le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di competenza determinati conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche

  • art. 37, comma 11, d.lgs. n. 209 del 2005

    la disciplina delle riserve a carico dei riassicuratori richiede che esse siano determinate secondo gli accordi contrattuali di riassicurazione

  • art. 2423, secondo comma, c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di veritiera e corretta rappresentazione del bilancio

  • art. 111, primo comma, t.u.i.r.

    regola la rilevanza fiscale delle variazioni delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione

  • art. 23, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175 del 1995

    impone la costituzione delle riserve tecniche dirette delle imprese assicuratrici ramo danni

  • art. 37, commi 1 e 4, d.lgs. n. 209 del 2005

    prevede l’obbligo di costituire riserve tecniche e, per i rischi da calamità naturali, le riserve integrative

  • art. 31 d.lgs. n. 173 del 1997

    richiamato come norma di sistema a sostegno dei principi di sufficienza e prudenza nella formazione delle riserve

  • art. 33 d.lgs. n. 173 del 1997

    richiamato come norma di sistema a sostegno dei principi di sufficienza e prudenza nella formazione delle riserve

  • art. 1 d.m. 15 giugno 1984

    stabilisce criteri oggettivi di determinazione della riserva integrativa per calamità naturali

  • art. 80 d.lgs. n. 173 del 1997

    precisa la natura della riserva integrativa come integrazione della riserva per frazioni di premi

  • art. 36, comma 6, d.lgs. n. 209 del 2005

    le riserve a carico dei riassicuratori dei rami vita sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione

  • art. 25, comma 12, d.lgs. n. 174 del 1995

    disciplina la riserva aggiuntiva per rischi finanziari, richiamata per analogia di sistema

  • art. 112, quarto comma, t.u.i.r.

    per i derivati di copertura i componenti positivi e negativi seguono il regime fiscale delle attività o passività coperte

  • art. 112, sesto comma, t.u.i.r.

    definisce l’operazione con finalità di copertura come strumento volto a proteggere dal rischio di avverse variazioni di mercato

  • art. 10-ter l. n. 77 del 1983

    regola la tassazione dei proventi dei fondi comuni esteri, ma non esclude la rilevanza delle svalutazioni di fine esercizio dei titoli iscritti nell’attivo circolante

  • art. 94, quarto comma, t.u.i.r.

    consente la rilevanza fiscale delle svalutazioni dei titoli non immobilizzati rientranti nella categoria dei titoli in serie o di massa

  • art. 92, quinto comma, t.u.i.r.

    richiamato in tema di valutazione fiscale delle attività finanziarie non immobilizzate

  • art. 85, primo comma, lett. e), t.u.i.r.

    le quote di fondi e altri titoli in massa sono ricondotte alla categoria dei titoli rilevanti ai fini valutativi

  • art. 7 l. n. 351 del 2001

    regola il trattamento dei fondi immobiliari ma solo quanto ai proventi, non escludendo la svalutazione valutativa

  • art. 109, primo comma, t.u.i.r.

    richiamato per il principio di competenza nella deduzione delle perdite su crediti

  • art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992

    la conciliazione giudiziale ha carattere novativo e estingue la pretesa originaria nella parte conciliata

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti del devoluto, pena ultrapetizione

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione effettiva, non apparente o incomprensibile

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la sentenza deve essere motivata, pena nullità

  • art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato sul trattamento e sulla misura delle sanzioni tributarie

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Le riserve tecniche e le correlative riserve a carico dei riassicuratori devono essere determinate in conformità al contenuto effettivo del contratto di riassicurazione e al rischio realmente trasferito; non è ammissibile imporre un accantonamento sganciato dalla struttura concreta del trattato.
  • La disciplina fiscale delle imprese assicurative sulle variazioni delle riserve opera in modo speciale e va coordinata con la disciplina contabile: la rilevanza reddituale delle variazioni segue la natura della posta e la sua collocazione in bilancio.
  • Per i titoli e le quote di fondi iscritti nell’attivo circolante, la svalutazione a fine esercizio è fiscalmente rilevante secondo le regole del TUIR; norme speciali che disciplinano solo la tassazione dei proventi non eliminano, di per sé, la rilevanza dei componenti valutativi.
  • Quando una pretesa fiscale è stata definita con conciliazione giudiziale, il giudice non può pronunciarsi anche sulla parte ormai estinta o sostituita dall’accordo, pena ultrapetizione.
  • La motivazione della sentenza è nulla quando si risolve in un’affermazione apodittica o apparente che non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie ove sia decisiva la collocazione temporale di una perdita ai fini della competenza fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte sui redditi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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