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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33136/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Con sentenza del 7 maggio 2026, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo applicava all'imputato la pena concordata di un anno e dieci mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati contestati di truffa pluriaggravata. La persona offesa, che aveva depositato querela nei confronti dell'imputato, proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, per la mancata notificazione alla persona offesa e al suo difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415-bis c.p.p. e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in violazione degli artt. 419 c.p.p. e 33 disp. att. c.p.p. La ricorrente sosteneva che tale omissione integrasse una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione a impugnare, affermando che, nel procedimento definito con patteggiamento, la persona offesa danneggiata dal reato non è legittimata a proporre ricorso contro la sentenza, la quale non produce effetti nei suoi confronti e, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa, ritenendola non legittimata a impugnare la sentenza di patteggiamento. Ha richiamato l'orientamento secondo cui la sentenza ex art. 444 c.p.p. non esplica effetti nei confronti della persona offesa danneggiata dal reato e non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La disposizione costituisce il fondamento della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale la persona offesa danneggiata dal reato non è legittimata a proporre ricorso per cassazione secondo il principio applicato dalla Corte.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi

    La sentenza di patteggiamento non produce efficacia nei giudizi civili o amministrativi; tale caratteristica è valorizzata per escludere la legittimazione della persona offesa danneggiata dal reato a impugnarla.

  • art. 415-bis c.p.p.

    La norma disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la cui mancata notificazione era stata dedotta dalla persona offesa come vizio processuale.

  • art. 419 c.p.p.

    La norma disciplina la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, la cui omissione era stata contestata nel ricorso.

  • art. 33 disp. att. c.p.p.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione agli adempimenti di notificazione connessi all'udienza preliminare.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La ricorrente invocava la nullità assoluta per asserita lesione delle garanzie processuali; la Corte non ha esaminato nel merito tale doglianza, ritenendo preliminarmente il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 186 c.p.

    La Corte costituzionale, con la sentenza richiamata, è stata menzionata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla conseguente condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la persona offesa danneggiata dal reato non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
  • La carenza di legittimazione della persona offesa a impugnare la sentenza di patteggiamento determina l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame nel merito delle doglianze relative alla mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.
  • L'assenza di efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili o amministrativi, prevista dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., concorre a escludere che la persona offesa danneggiata dal reato possa impugnarla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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