Cassazione Penale, Ordinanza n. 33136/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Con sentenza del 7 maggio 2026, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo applicava all'imputato la pena concordata di un anno e dieci mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati contestati di truffa pluriaggravata. La persona offesa, che aveva depositato querela nei confronti dell'imputato, proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, per la mancata notificazione alla persona offesa e al suo difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415-bis c.p.p. e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in violazione degli artt. 419 c.p.p. e 33 disp. att. c.p.p. La ricorrente sosteneva che tale omissione integrasse una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione a impugnare, affermando che, nel procedimento definito con patteggiamento, la persona offesa danneggiata dal reato non è legittimata a proporre ricorso contro la sentenza, la quale non produce effetti nei suoi confronti e, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa, ritenendola non legittimata a impugnare la sentenza di patteggiamento. Ha richiamato l'orientamento secondo cui la sentenza ex art. 444 c.p.p. non esplica effetti nei confronti della persona offesa danneggiata dal reato e non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La disposizione costituisce il fondamento della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale la persona offesa danneggiata dal reato non è legittimata a proporre ricorso per cassazione secondo il principio applicato dalla Corte.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi
La sentenza di patteggiamento non produce efficacia nei giudizi civili o amministrativi; tale caratteristica è valorizzata per escludere la legittimazione della persona offesa danneggiata dal reato a impugnarla.
art. 415-bis c.p.p.
La norma disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la cui mancata notificazione era stata dedotta dalla persona offesa come vizio processuale.
art. 419 c.p.p.
La norma disciplina la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, la cui omissione era stata contestata nel ricorso.
art. 33 disp. att. c.p.p.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione agli adempimenti di notificazione connessi all'udienza preliminare.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La ricorrente invocava la nullità assoluta per asserita lesione delle garanzie processuali; la Corte non ha esaminato nel merito tale doglianza, ritenendo preliminarmente il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 186 c.p.
La Corte costituzionale, con la sentenza richiamata, è stata menzionata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla conseguente condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la persona offesa danneggiata dal reato non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
- La carenza di legittimazione della persona offesa a impugnare la sentenza di patteggiamento determina l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame nel merito delle doglianze relative alla mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.
- L'assenza di efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili o amministrativi, prevista dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., concorre a escludere che la persona offesa danneggiata dal reato possa impugnarla.
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