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Sentenza

Sentenza n. 1592/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- emesso in data 17.01.2020 e notificato all’odierna ricorrente in data 25.05.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 9.02.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202006272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina sulla cittadinanza, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e l’omesso svolgimento di un’adeguata istruttoria sui requisiti formali. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990 e degli artt. 97 e 27 Cost., nonché dei principi di legalità, buon andamento, proporzionalità e adeguatezza, sostenendo che il diniego fosse fondato esclusivamente su alcune notizie di reato, senza una valutazione concreta della sua persona, della posizione personale e lavorativa e del livello di integrazione. L’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; le osservazioni presentate dalla ricorrente non sono state ritenute idonee a modificare l’esito del procedimento. Gli elementi pregiudizievoli riguardavano notizie di reato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. La ricorrente ha inoltre sostenuto che i fatti fossero frutto di equivoci o riconducibili ad altri soggetti e che non fosse stata esercitata l’azione penale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di € 1.500,00, oltre oneri e accessori, a favore del Ministero dell’Interno. Il giudice ha ritenuto che la pluralità e la gravità degli addebiti, collocati nel decennio antecedente alla domanda, costituissero indicatori concreti di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il giudizio ministeriale è stato qualificato come prognostico, complesso e globale: l’Amministrazione non deve valutare atomisticamente i singoli precedenti, ma può considerarne la natura, la periodicità, la reiterazione e i reciproci rapporti. In particolare, gli illeciti in materia di stupefacenti sono stati ritenuti idonei a evidenziare una scarsa adesione ai valori della comunità e a incidere sulla valutazione dell’affidabilità futura del richiedente. Il giudice ha escluso che il diniego costituisse un automatismo fondato sulla mera esistenza di notizie di reato, ravvisando una motivazione sufficiente nel riferimento alla pluralità e gravità delle condotte e alla loro valenza prognostica. È stata inoltre affermata l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto all’accertamento della responsabilità penale: i medesimi fatti possono essere apprezzati negativamente in sede amministrativa anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale o dal mancato esercizio dell’azione penale. Le spiegazioni della ricorrente, secondo cui gli addebiti sarebbero derivati da equivoci o dal comportamento di terzi, non sono state ritenute supportate da elementi verosimili. Il TAR ha altresì ritenuto legittimo che il giudizio prognostico consideri, in un’ottica preventiva, non solo fatti penalmente rilevanti ma anche situazioni indicative di astratta pericolosità sociale e la condotta complessiva di vita. Lo stabile inserimento lavorativo ed economico è stato considerato un prerequisito ordinario, non sufficiente a superare gli elementi negativi, mentre non sono stati rappresentati meriti speciali. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è stata ricondotta a una valutazione discrezionale di interesse pubblico, connessa al potere sovrano dello Stato di ampliare la propria comunità nazionale e alla necessità che non residuino dubbi significativi sull’affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori costituzionali.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di una valutazione amministrativa discrezionale e prognostica, nella quale rilevano l’affidabilità del richiedente, la condotta complessiva e il suo inserimento nella comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato alla richiedente, che ha potuto presentare osservazioni; tali osservazioni non sono state ritenute idonee a introdurre elementi utili per una decisione favorevole.

  • artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, proporzionalità, adeguatezza e completezza dell’istruttoria, ma il giudice ha escluso la violazione, ritenendo adeguata la valutazione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non è stato ritenuto violato, poiché l’Amministrazione ha esercitato la propria discrezionalità sulla base di una pluralità di elementi concreti e convergenti.

  • art. 27 Cost.

    La valutazione amministrativa della condotta del richiedente è distinta dall’accertamento della responsabilità penale e non ha natura sanzionatoria; i fatti possono quindi assumere rilievo prognostico anche indipendentemente dall’esito penale.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Le condotte relative alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di stupefacenti costituiscono elementi particolarmente significativi nella valutazione dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente.

  • art. 455 c.p.

    La notizia di reato relativa alla spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate è stata considerata, insieme agli altri elementi, indicativa di inaffidabilità.

  • art. 650 c.p.

    La notizia di reato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità è stata valutata unitamente agli ulteriori addebiti nel giudizio complessivo sulla condotta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita una discrezionalità ampia e formula un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, sulla sua condotta complessiva e sulla sua effettiva adesione ai valori della comunità nazionale.
  • Il giudizio sull’affidabilità del richiedente deve essere globale e sintetico: i precedenti e gli altri elementi di fatto possono essere valutati congiuntamente, considerando gravità, natura, periodicità, reiterazione e reciproca convergenza, senza procedere necessariamente a una valutazione atomistica di ciascun elemento.
  • Le notizie di reato e le risultanze fattuali di vicende penali possono assumere rilievo negativo nel procedimento di concessione della cittadinanza anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale o dal mancato esercizio dell’azione penale, poiché la valutazione amministrativa della pericolosità e dell’affidabilità persegue finalità diverse dall’accertamento della responsabilità penale.
  • Le condotte concernenti la produzione, il traffico o la detenzione illecita di sostanze stupefacenti possono costituire, in ragione della loro gravità e del loro allarme sociale, un significativo indice prognostico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
  • Lo stabile inserimento lavorativo ed economico del richiedente costituisce un prerequisito ordinario per la permanenza sul territorio e non è, di per sé, sufficiente a neutralizzare plurimi e gravi elementi negativi emersi nella valutazione della domanda di cittadinanza.
  • Il controllo giurisdizionale sul diniego di cittadinanza verifica la ragionevolezza, la proporzionalità, la coerenza e l’adeguatezza istruttoria della valutazione amministrativa, senza sostituire il giudizio del giudice a quello prognostico spettante all’Amministrazione quando esso sia fondato su dati concreti e convergenti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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