Corte di giustizia, Sentenza C-136/24
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2025. — Alaa Hamoudi contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. — Impugnazione – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Regolamento (UE) 2019/1896 – Gestione europea integrata delle frontiere esterne dell’Unione europea – Guardia di frontiera e costiera europea – Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) – Obblighi di Frontex in materia di protezione dei diritti fondamentali – Pratiche di respingimento sommario (pushback) verso un paese terzo nella regione del Mar Egeo – Responsabilità extracontrattuale di Frontex – Danno reale e certo – Onere della prova – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di prova – Obbligo del Tribunale dell’Unione europea di istruire la causa. — Causa C-136/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto, senza istruttoria ulteriore, il ricorso risarcitorio di un cittadino siriano contro Frontex per un presunto pushback nel Mar Egeo. La Corte afferma che, in simili controversie, la vittima può limitarsi a fornire un principio di prova e che il Tribunale deve, per garantire l’articolo 47 della Carta, utilizzare i propri poteri istruttori quando gli elementi sono in parte nella disponibilità dell’agenzia. La causa è rinviata al Tribunale per un nuovo esame nel merito.
Responsabilità extracontrattuale di Frontex per un presunto pushback nel Mar Egeo: standard probatorio richiesto, principio di prova e obbligo del Tribunale di istruire la causa
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto applicando un onere della prova eccessivamente rigoroso in un’azione di responsabilità extracontrattuale contro Frontex relativa a un presunto respingimento sommario nel Mar Egeo, e se, in presenza di un principio di prova fornito dal ricorrente, il Tribunale fosse tenuto a proseguire il procedimento e ad adottare misure istruttorie per acquisire documenti e chiarire i fatti.
Principio di diritto
In un’azione di responsabilità extracontrattuale contro Frontex fondata su un presunto respingimento sommario verso un paese terzo, il ricorrente non deve fornire una prova concludente della propria presenza e del proprio coinvolgimento nell’operazione: è sufficiente un principio di prova, ossia un racconto dettagliato, specifico e concordante corroborato da elementi oggettivi, in modo da non rendere la tutela giurisdizionale effettiva e la prova impossibili o eccessivamente difficili. Se tale principio di prova è fornito, il Tribunale deve adeguare le regole sull’onere e sulla produzione della prova, non può respingere la domanda come manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura senza ulteriore istruttoria e deve, ove necessario, adottare misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori per acquisire dalla stessa Frontex gli elementi pertinenti.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2 TUE
- Articolo 6 TUE
- Regolamento (UE) 2019/1896
- Regolamento (UE) 2016/399
- Regolamento (UE) n. 656/2014
- Regolamento di procedura del Tribunale
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Responsabilità extracontrattuale di Frontex per un presunto pushback nel Mar Egeo
La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto, come manifestamente infondato in diritto, un ricorso per risarcimento danni proposto contro Frontex ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE. Il caso concerne il presunto respingimento sommario di un cittadino siriano dall’isola di Samo verso la Turchia, nell’ambito delle operazioni di Frontex nel Mar Egeo.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente sosteneva di essere sbarcato a Samo il 28 aprile 2020, di essere stato intercettato dalla polizia greca e ricondotto in mare, per poi essere preso in carico il giorno successivo dalla guardia costiera turca. Allegava inoltre che, durante i fatti, un aeromobile di sorveglianza privato operante per Frontex avesse sorvolato la scena.
Dinanzi al Tribunale, il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno morale, sostenendo che Frontex avesse violato gli articoli 38, 46 e 80 del regolamento (UE) 2019/1896 e vari diritti della Carta, tra cui gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 18, 19 e 21. Chiedeva altresì varie misure istruttorie: produzione di documenti interni di Frontex, esibizione della relazione OLAF, accesso alle relazioni JORA e svolgimento di un’udienza.
Il Tribunale aveva ritenuto che gli elementi prodotti fossero manifestamente insufficienti a dimostrare la presenza e il coinvolgimento del ricorrente nell’incidente e aveva respinto il ricorso senza proseguire il procedimento.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l’assetto del regolamento (UE) 2019/1896, in particolare:
- il considerando 24, che sottolinea la necessità di rafforzare le garanzie dei diritti fondamentali a fronte dei maggiori poteri di Frontex;
- l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, sul ruolo di Frontex nell’applicazione del diritto dell’Unione e della Carta alle frontiere esterne;
- l’articolo 7, sul principio di responsabilità condivisa ma con responsabilità propria di Frontex per le attività di sua competenza;
- l’articolo 10, in particolare le lettere a), b), e) e g), sui compiti di monitoraggio dei flussi migratori, dei rimpatri e del rispetto dei diritti fondamentali;
- gli articoli 36, 37, 38, 39, 44 e 46, relativi alle operazioni congiunte, ai piani operativi, al coordinamento e alla sospensione delle attività in caso di violazioni gravi dei diritti fondamentali;
- l’articolo 48, sul rimpatrio;
- l’articolo 80, sulla protezione dei diritti fondamentali e sul principio di non respingimento;
- l’articolo 97, paragrafo 4, sulla responsabilità extracontrattuale di Frontex.
Sono inoltre richiamati l’articolo 47 e l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, nonché gli articoli 2 e 6 TUE. Sul piano processuale, vengono in rilievo gli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 106 e 126 del regolamento di procedura del Tribunale.
Ricevibilità dell’impugnazione
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate da Frontex. Precisa che l’impugnazione indicava con sufficiente precisione i punti dell’ordinanza censurati e che la questione della ripartizione dell’onere della prova, alla luce dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e della giurisprudenza della Corte EDU, è una questione di diritto. La Corte esclude anche che il ricorrente si fosse limitato a ripetere i motivi di primo grado.
Ragionamento della Corte sull’onere della prova
La Corte ricorda che, in linea di principio, chi invoca la responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve provare i presupposti dell’azione, compresa l’esistenza di un danno reale e certo. Tuttavia, tale regola non può tradursi in una probatio diabolica o compromettere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta.
In presenza di un ricorso fondato su un presunto respingimento sommario di migranti, la Corte ritiene che le peculiarità della fattispecie impongano un adattamento dell’onere della prova: le persone che si dichiarano vittime devono poter limitarsi a fornire un principio di prova dello svolgimento dell’operazione e della loro presenza al suo interno. Questo approccio è coerente anche con la giurisprudenza della Corte EDU richiamata in materia di espulsioni collettive e assenza di identificazione individuale delle persone coinvolte.
Valutazione degli elementi probatori
Secondo la Corte, il Tribunale ha errato nel ritenere necessario che il ricorrente fornisse prove concludenti della sua presenza e del suo coinvolgimento. Invece, il suo racconto scritto era dettagliato, specifico e coerente, e l’articolo di Bellingcat lo corroborava riferendo un evento sostanzialmente coincidente quanto a luogo, data e modalità. Le fotografie, pur non consentendo una identificazione certa del ricorrente, non escludevano il valore corroborante del complesso probatorio.
Di conseguenza, la Corte conclude che il ricorrente aveva fornito un principio di prova sufficiente a superare la soglia necessaria per attivare l’istruttoria del Tribunale.
Obbligo del Tribunale di istruire la causa
La Corte censura il Tribunale anche per aver fatto applicazione dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, respingendo il ricorso come manifestamente infondato senza ulteriori approfondimenti. Considerata la natura delle allegazioni, la posizione informativa privilegiata di Frontex e le richieste istruttorie specificamente formulate dal ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto proseguire il procedimento e adottare misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori.
In particolare, la Corte sottolinea che Frontex, per i suoi compiti di sorveglianza, coordinamento, raccolta di dati operativi e monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali, può detenere informazioni rilevanti sui fatti. Quando il ricorrente offre un principio di prova e indica documenti presumibilmente nella disponibilità esclusiva dell’agenzia, il Tribunale non può limitarsi a negare ogni ulteriore acquisizione probatoria.
La Corte richiama anche le richieste specifiche del ricorrente relative alla relazione OLAF, alle relazioni JORA e all’audizione personale, ritenendo che avrebbero potuto contribuire a chiarire i fatti e a valutare la credibilità del racconto.
Decisione
La Corte accoglie il motivo unico di impugnazione, annulla l’ordinanza del Tribunale e rinvia la causa a quest’ultimo, poiché lo stato degli atti non consente una decisione definitiva sul merito. La decisione sulle spese è riservata.
Principi affermati
La sentenza afferma, in sostanza, che:
- nelle cause risarcitorie contro Frontex per presunti pushback, il ricorrente non deve provare in modo pieno e definitivo l’evento e la propria presenza, ma deve fornire un principio di prova;
- il giudice dell’Unione deve adeguare l’onere e la produzione della prova quando altrimenti la tutela giurisdizionale diverrebbe illusoria;
- il Tribunale deve usare i propri poteri istruttori quando i fatti rilevanti sono, almeno in parte, nella disponibilità dell’agenzia convenuta;
- non è corretto respingere come manifestamente infondato un ricorso di questo tipo senza un’istruttoria adeguata.
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