Cassazione Penale, Sentenza n. 13059/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi che denunciavano vizio di motivazione sia in ordine all'accertamento del reato (art.186, comma 2, lett. c) d. lgs. 30/04/1992, n.285) sia in relazione alla misura della pena; il ricorrente chiedeva l'annullamento della condanna confermata in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile ma ha constatato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato commesso il 17/03/2014. Applicando la legge 5/12/2005, n.251 e il combinato disposto degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 cod.pen., ha qualificato il fatto come contravvenzione con termine massimo prescrizionale di cinque anni. Essendo maturata la prescrizione successivamente alla sentenza di appello, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Massa e Carrara ai sensi dell'art.224, comma 3, del codice della strada. La Corte ha escluso che ricorressero elementi incontrovertibili di innocenza tali da giustificare l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), art.186
art.186, comma 2, lett. c) (e lett. d) citati nel provvedimento)
Norma che punisce la guida in stato di alterazione per effetto di alcool; qui il fatto contestato è stato inquadrato in base a tale articolo come contravvenzione oggetto del procedimento
Legge 5 dicembre 2005, n.251
legge 5 dicembre 2005, n.251
La legge modifica la disciplina penale applicabile ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, con effetti sul calcolo dei termini di prescrizione; la Corte l'ha ritenuta applicabile al fatto del 17/03/2014
Codice penale, art.157
Indica i termini di prescrizione per i reati e contribuisce, in combinato disposto, a definire il termine massimo prescrizionale applicabile alla contravvenzione in esame
Codice penale, art.160, comma 3
art.160, comma 3 cod.pen.
Stabilisce regole sul termine prescrizionale applicabile ai reati in relazione alla pena edittale; utilizzato per determinare il termine massimo di cinque anni per la contravvenzione
Codice penale, art.161, comma 2
art.161, comma 2 cod.pen.
Concorre alla determinazione del termine massimo di prescrizione per le contravvenzioni, integrando il calcolo applicato dalla Corte
Codice di procedura penale, art.129, comma 2
art.129, comma 2 cod.proc.pen.
Prevede l'assoluzione quando emerge dalle prove l'evidente innocenza dell'imputato senza necessità di approfondimenti; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistessero elementi così incontrovertibili, pertanto ha applicato l'estinzione per prescrizione anziché l'assoluzione
Codice della Strada, art.224, comma 3
Norma che impone la comunicazione di sentenze che incidono sulle misure amministrative alla competente autorità prefettizia; la Corte ha disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto per gli adempimenti di competenza
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. U., n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Sez. U, n.35490 del 28/05/2009
Principio secondo cui l'assoluzione per evidente innocenza ai sensi dell'art.129, comma 2 cod.proc.pen. è ammessa solo quando l'innocenza emerge in modo assolutamente non contestabile dagli atti (percezione ictu oculi); la Corte lo ha richiamato per escludere l'assoluzione nel caso in esame
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è consumata, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato e, se non vi sono profili di illegittimità richiedenti accertamento ulteriore, può farlo senza rinviare il procedimento.
- L'assoluzione per evidente innocenza ai sensi dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. è eccezionalissima: è ammessa solo quando l'innocenza dell'imputato risulti dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile, senza necessità di ulteriori indagini o valutazioni critiche.
- Per fatti commessi dopo le modifiche normative (es. legge 5/12/2005, n.251) occorre verificare la disciplina della prescrizione applicabile: per molte contravvenzioni il termine massimo può risultare pari a cinque anni in base al combinato disposto degli artt.157, 160 e 161 cod.pen.
- La maturazione della prescrizione dopo una sentenza di appello ma prima della decisione in Cassazione può portare all'annullamento della condanna per estinzione del reato in sede di legittimità.
- Quando la sentenza penale incide su sanzioni amministrative (es. misure accessorie del Codice della Strada), l'eventuale estinzione del reato comporta anche l'eliminazione delle correlate sanzioni amministrative e l'obbligo di comunicazione al Prefetto competente ai sensi dell'art.224, comma 3 cds.
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