Ordinanza n. 1134/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dall'istituto comprensivo -OMISSIS-, con il quale sono state assegnate all'alunna -OMISSIS- n. 22 ore di sostegno didattico, prot. n. -OMISSIS- del 11.3.2026; del P.E.I. dal quale si evince che all'alunna -OMISSIS- sono state assegnate n. 22 ore di sostegno didattico; dei provvedimenti con i quali il Mim e l'Ufficio scolastico regionale della Campania hanno assegnato alla scuola un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti presso tale scuola; d’ogni altro provvedimento presupposto o comunque conseguente lesivo dei diritti e degli interessi della minore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno didattico e correlato PEI, nonché atti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La minore, riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua e affetta da disturbo dello spettro autistico di III livello, con grave compromissione del linguaggio, della relazione, degli apprendimenti e delle autonomie, era presente a scuola per 31 ore settimanali. La diagnosi funzionale aveva indicato una situazione di gravità. Nonostante ciò, il dirigente scolastico aveva assegnato soltanto 22 ore di sostegno, precisando nello stesso provvedimento che ne sarebbero occorse 31 per garantire alla minore la frequenza scolastica con il costante supporto di una docente di riferimento. Anche il PEI per l'anno scolastico 2025/2026 indicava 22 ore, pur dando atto dell'orario scolastico di 31 ore. I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, il difetto di motivazione dell'atto dirigenziale e del PEI, per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto giustificativi della riduzione delle ore di sostegno, nonché la lesione del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica della minore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ravvisato il fumus boni iuris nel difetto di motivazione dell'atto dirigenziale e del PEI: dagli atti emergevano la gravità della disabilità, la frequenza scolastica per 31 ore, l'assegnazione di sole 22 ore e la contestuale ammissione della necessità di 31 ore, senza esplicitazione delle ragioni della quantificazione inferiore. Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione dell'avanzato svolgimento dell'anno scolastico. Ha ordinato all'amministrazione scolastica di rideterminarsi sull'effettivo fabbisogno della minore e ha disposto la riformulazione del PEI con attribuzione di 31 ore settimanali di sostegno entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica, se anteriore. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle situazioni di grave disabilità, il sostegno deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all'istruzione e all'integrazione, potendo arrivare alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano giustificarne la compressione. Le amministrazioni convenute sono state condannate in solido alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 28 aprile 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha accolto l'istanza ai fini del riesame.
l. 18/1980
Richiamata con riferimento al riconoscimento dell'invalidità della minore e della necessità di assistenza continua, con indennità di accompagnamento.
Regolamento (UE) 2016/679
Gli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, sono richiamati a fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 52 d.lgs. 196/2003
I commi 1, 2 e 5 sono richiamati quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In presenza di una situazione di grave disabilità, la quantificazione delle ore di sostegno deve essere determinata sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'alunno e può giungere alla copertura integrale del tempo-scuola quando ciò sia necessario per rendere effettivi il diritto all'istruzione e l'integrazione scolastica.
- Il provvedimento che assegna un numero di ore di sostegno inferiore all'orario di frequenza dell'alunno gravemente disabile deve indicare in modo puntuale i presupposti di fatto e di diritto della quantificazione; è viziato da difetto di motivazione se non spiega la ragione della riduzione, soprattutto quando gli atti scolastici riconoscano la necessità di un numero maggiore di ore.
- Il PEI, quale atto collegiale adottato dall'organo specializzato competente, costituisce l'atto di riferimento per la determinazione del fabbisogno di sostegno scolastico; ove attribuisca un numero di ore non coerente con la gravità della disabilità, l'orario di frequenza e le esigenze assistenziali documentate, deve essere adeguatamente motivato e, se necessario, riformulato.
- Esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica o di contenimento della spesa pubblica non possono giustificare, nelle situazioni di grave disabilità, una riduzione del sostegno al di sotto della misura necessaria a garantire il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica.
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