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Sentenza

Sentenza n. 765/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: respingimento alla frontiera disposto il 19 novembre 2025, con conseguente registrazione nel registro dei respingimenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il respingimento alla frontiera deducendo la violazione degli artt. 4, commi 1, 1-ter e 3, e 10, comma 1, del d.lgs. 286/1998, dell’art. 7 del d.P.R. 394/1999, degli artt. 6 e 14 del regolamento CE n. 562/2006, del regolamento UE n. 1091/2010 e della direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2020, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, violazione di legge, carenza di motivazione e istruttoria ed errore nei presupposti. Ha sostenuto che il possesso di un visto Schengen valido, la presenza in Italia della moglie e dei tre figli e la dichiarazione di ospitalità resa dalla sorella italiana dimostrassero lo scopo del soggiorno e la disponibilità dell’accoglienza. Il provvedimento aveva invece rilevato l’assenza di documentazione idonea a comprovare lo scopo e le condizioni del soggiorno, l’assenza di mezzi sufficienti per il mantenimento e per il rientro, l’inesistenza della prenotazione del volo di ritorno e la pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza, in ragione di una precedente condanna per reati in materia di stupefacenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che il possesso di un visto Schengen non fosse sufficiente, poiché l’ingresso è subordinato anche alla giustificazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno, alla disponibilità di mezzi di sussistenza e all’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza. Non è stata ravvisata carenza istruttoria: trattandosi di respingimento alla frontiera, l’accertamento poteva fondarsi sulla documentazione oggettivamente esibita al momento dell’accesso e sui dati risultanti dalle banche dati nazionali. La dichiarazione della sorella era successiva al respingimento e quindi non dimostrava la disponibilità dell’ospitalità al momento rilevante; inoltre, la prenotazione del volo di rientro è risultata inesistente. È stata ritenuta legittima anche la valutazione di pericolosità, poiché il ricorrente risultava condannato per reati connessi agli stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990. Il provvedimento, fondato su una pluralità di motivi autonomi, è stato quindi considerato immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 286/1998

    L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen, allo straniero in possesso di passaporto o documento equipollente valido, nonché del visto d’ingresso o dell’autorizzazione ai viaggi o di un permesso di soggiorno valido.

    Il visto valido costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’ingresso, che resta subordinato alle ulteriori condizioni previste dal codice frontiere Schengen.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti.

    La condanna per reati inerenti agli stupefacenti costituisce elemento idoneo a fondare il giudizio di non ammissione e di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza.

  • art. 6, lettere c), d) ed e), regolamento UE 2016/399

    L’ingresso è subordinato alla giustificazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno e alla disponibilità di mezzi di sussistenza per il soggiorno e il ritorno; all’assenza di segnalazioni nel SIS ai fini della non ammissione; all’assenza di una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

    Anche il titolare di un visto valido deve dimostrare lo scopo e le condizioni del soggiorno, la disponibilità dei mezzi economici e l’assenza di una minaccia per gli interessi tutelati dagli Stati membri.

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990

    La condanna riportata dal ricorrente per reati connessi allo spaccio di stupefacenti è stata valorizzata quale presupposto della valutazione di pericolosità e del respingimento.

Massime di principio

  • Il possesso di un visto Schengen valido non attribuisce un diritto incondizionato all’ingresso nel territorio nazionale: lo straniero deve comunque soddisfare le condizioni ulteriori previste dal codice frontiere Schengen, relative allo scopo e alle condizioni del soggiorno, ai mezzi di sussistenza e all’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza.
  • Nel giudizio sulla legittimità di un respingimento alla frontiera, l’amministrazione può fondare l’istruttoria sulla documentazione concretamente esibita dallo straniero al momento dell’accesso e sulle risultanze delle banche dati disponibili; documenti formati successivamente al respingimento non dimostrano, di regola, la sussistenza dei requisiti nel momento in cui l’ingresso è stato valutato.
  • L’assenza di documentazione idonea a provare l’ospitalità, la disponibilità di mezzi di sussistenza e il rientro nel Paese di origine o di transito integra il mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso previste dal codice frontiere Schengen.
  • La condanna, anche non definitiva secondo i presupposti normativi richiamati, per reati inerenti agli stupefacenti può fondare il giudizio di non ammissione e di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza ai fini dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
  • Quando il respingimento alla frontiera è sorretto da più motivazioni autonome, la legittimità anche di ciascun autonomo fondamento è sufficiente a escludere l’accoglimento dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamento
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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