Cassazione Penale, Sentenza n. 38617/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'appello contro la proroga annuale della libertà vigilata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione per avere il Tribunale ancorato la decisione esclusivamente ai suoi remoti trascorsi criminali e alla persistenza della compagine mafiosa di appartenenza, trascurando invece gli effetti risocializzanti della lunga detenzione e il comportamento tenuto dopo la scarcerazione come elementi rilevanti per la valutazione della cessazione della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato adeguatamente gli effetti del trattamento penitenziario e il comportamento tenuto dal ricorrente nel periodo (superiore al quinquennio) di libertà vigilata, limitandosi a considerazioni sulla persistenza del vincolo associativo e sulla vitalità del gruppo mafioso. Pur confermando i principi che regolano l'accertamento della pericolosità sociale e la necessità di cautela rispetto al giudicato, la Cassazione ha imposto una rivalutazione completa e motivata di tutte le circostanze rilevanti.
Norme richiamate
art. 203 cod. pen.
Stabilisce che l'applicazione delle misure di sicurezza postula l'accertamento della pericolosità sociale e impone la valutazione dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.; la Corte richiama il principio che il giudizio prognostico deve considerare la gravità del fatto e gli elementi successivi all'evento criminoso.
art. 207 cod. pen.
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose
La norma vincola la revoca alla certezza della cessazione della pericolosità sociale; la Corte sottolinea che la pronuncia favorevole alla revoca richiede elementi sopravvenuti significativi e la formulazione di una prognosi positiva in termini di certezza.
art. 208 cod. pen.
Disposizioni sulla revisione e sugli interventi successivi relativi alle misure di sicurezza; la Corte ricorda che il giudizio di pericolosità può essere aggiornato alla luce di nuovi elementi emersi dopo le decisioni precedenti.
art. 679 cod. proc. pen.
Attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza per le misure di sicurezza; la Corte lo richiama in relazione al ruolo del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza nel formulare il giudizio prognostico.
art. 680 cod. proc. pen.
Regola l'appello contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; la Corte ne evidenzia la rilevanza procedurale nel controllo sulla decisione impugnata.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena (anche in termini di circostanze rilevanti per la prognosi); la Corte richiama la necessità di valutare congiuntamente tutte le circostanze previste da tale articolo nell'accertamento della pericolosità sociale.
Massime di principio
- La persistenza della pericolosità sociale va valutata con un giudizio prognostico aggiornato che consideri non solo i fatti storici e l'appartenenza associativa, ma anche il comportamento durante la detenzione e dopo la scarcerazione.
- La revoca di una misura di sicurezza richiede la certezza della cessazione della propensione criminale; il mero dubbio o elementi vaghi non sono sufficienti a superare il giudicato precedente.
- La proroga di una misura di sicurezza deve essere motivata con l'accertamento dell'attuale permanenza delle condizioni che avevano giustificato la misura, valutando congiuntamente tutte le circostanze previste dall'art. 133 cod. pen.
- La valutazione giudiziale deve considerare sia la vitalità del gruppo criminale di riferimento sia gli elementi positivi di reinserimento individuale; l'una non esclude l'altro e il mancato esame approfondito degli elementi posteriori può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Il giudicato in materia di misure di sicurezza è efficace 'rebus sic stantibus': può essere riconsiderato alla luce di elementi nuovi o precedentemente non valutati, purché la nuova valutazione sia completa e motivata.
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