Cassazione Penale, Sentenza n. 20176/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riduzione delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità temporanea a contrattare con la pubblica amministrazione) irrogate con sentenza del 7/12/2001, confermata in appello. Ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p. per mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (decreto allegato non pervenuto), con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; (2) errata interpretazione dell'art. 317-bis c.p., avendo il Tribunale ritenuto l'automatismo dell'interdizione perpetua insindacabile, mentre la ricorrente sosteneva che il giudice deve poter valutare la graduazione della pena accessoria in applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. e, in subordine, prospettava la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: ha accertato che la notifica via PEC del decreto di fissazione dell'udienza era priva dell'allegato (decreto) e che la difesa aveva tempestivamente segnalato la mancanza. Ha ribadito il principio secondo cui l'omesso avviso delle parti della data di udienza nel procedimento di esecuzione è nullità assoluta rilevabile d'ufficio e travolge il provvedimento impugnato. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Civitavecchia per nuovo giudizio camerale con regolare integrazione del contraddittorio; il residuo motivo sul contenuto dell'art. 317-bis è stato assorbito e non deciso.
Norme richiamate
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
La mancata effettiva conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza (anche per difetto di allegati nella PEC) integra una nullità di ordine generale e assoluta nel procedimento di esecuzione, rilevabile d'ufficio e idonea a travolgere il provvedimento impugnato; è quindi necessaria la rinnovazione del giudizio con pieno contraddittorio.
art. 317-bis cod. pen.
La questione di merito (se l'interdizione perpetua prevista dall'art. 317-bis sia applicabile automaticamente o richieda valutazione e graduazione da parte del giudice secondo criteri di cui all'art. 133 c.p.) non è stata decisa dalla Corte nel caso concreto, essendo il motivo assorbito dall'annullamento per nullità processuale. Il Tribunale di primo grado aveva escluso l'estensione dei principi della Corte costituzionale n.222/2018 all'art. 317-bis, ritenendo legittimo un automatismo, ma tale valutazione non è stata confermata né definitivamente respinta dalla Cassazione.
art. 133 cod. pen.
Nella prospettazione della ricorrente l'art. 133 (criteri di determinazione della pena) dovrebbe influire anche sulla graduazione delle pene accessorie; la Corte di cassazione non si è espressa sul punto per assorbimento del motivo, ma la questione rimane prospettata e suscettibile di futura valutazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Decisione riguardante le pene accessorie per reati fallimentari: il Tribunale di Civitavecchia aveva ritenuto non estendibile tale pronuncia all'art. 317-bis per differenze di finalità e natura delle pene accessorie; la Cassazione non ha deciso definitivamente sul possibile allargamento di quel principio al caso di specie.
Sentenza Corte Costituzionale n. 232/2021
Richiamata dal Tribunale nell'iter motivazionale; la Corte di cassazione osserva che il Tribunale non ha esaminato pienamente il contenuto della pronuncia ma si era limitato ad enunciare questioni di inammissibilità, per cui la valutazione sul 'rigido automatismo' non è stata risolta dalla Suprema Corte nel giudizio impugnato.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione la comunicazione della data di udienza (anche per debate in camera di consiglio) deve essere effettivamente ricevuta dalle parti: la sua omissione è nullità assoluta e comporta annullamento del provvedimento impugnato e rinvio per nuovo giudizio con pieno contraddittorio.
- La notifica via PEC deve comprendere gli allegati necessari (es. decreto di fissazione): l'assenza dell'allegato può integrare la violazione del diritto di difesa anche se la ricevuta di consegna della PEC risulti formalmente positiva.
- Questioni sostanziali circa l'automatismo o la discrezionalità del giudice nella determinazione delle pene accessorie (art. 317-bis e rapporto con art. 133 c.p.) possono essere rilevanti ma saranno esaminate solo se il contraddittorio e la regolarità procedurale non risultano viziati; difetti processuali assorbenti impediscono la decisione di merito.
- Se si impugna un provvedimento per le pene accessorie, è opportuno contestare sia la regolarità procedurale (notifiche, contraddittorio) sia, in via subordinata, la fondatezza giuridica (interpretazione dell'art. 317-bis, possibile ricorso alla giurisprudenza costituzionale e/o sollevazione di questione di legittimità costituzionale).
- La Corte di cassazione tende a ritenere la tutela del contraddittorio elemento fondamentale nel processo di esecuzione: quindi, difese che documentino tempestive segnalazioni di vizi di notifica aumentano le probabilità di ottenere l'annullamento per nullità assoluta.
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