Ordinanza n. 531/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Oristano del 3.2.2025 ed in pari data notificato con il quale è stato fatto divieto assoluto al ricorrente di detenere armi e munizioni di qualsiasi genere; - del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 10.10.2025 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico; - nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Prefetto di Oristano recante il divieto assoluto di detenere armi e munizioni, nonché il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto prefettizio del 3 febbraio 2025, notificato nella stessa data, con cui gli è stato imposto il divieto assoluto di detenere armi e munizioni di qualsiasi genere, nonché della decisione del Ministero dell'Interno del 10 ottobre 2025, adottata sul ricorso gerarchico e confermativa del provvedimento prefettizio. L'ordinanza non esamina i vizi sostanziali dedotti contro il divieto, poiché definisce preliminarmente la questione della competenza territoriale.
La decisione
Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR per la Sardegna. Ha ritenuto che, quando sono impugnati sia il provvedimento originario sia la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, la competenza debba essere individuata con riferimento all'atto originariamente impugnato in via amministrativa, in quanto atto concretamente e direttamente lesivo dell'interesse del privato. La decisione gerarchica confermativa non possiede autonoma lesività, ma accede all'atto di base. Poiché il provvedimento lesivo è stato adottato dal Prefetto di Oristano, organo periferico con sede nella circoscrizione del TAR Sardegna, la causa rientra nella competenza territoriale di quest'ultimo giudice. Il processo potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 15 c.p.a.; le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
La declinatoria di competenza territoriale consente la riassunzione del processo davanti al giudice amministrativo indicato come competente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale del giudice amministrativo, quando sono impugnati sia il provvedimento originario sia la decisione di rigetto resa su ricorso gerarchico, occorre fare riferimento al provvedimento originario, quale atto concretamente e direttamente lesivo dell'interesse del privato.
- La decisione gerarchica confermativa non ha autonoma rilevanza ai fini della competenza territoriale, poiché accede all'atto di base; la competenza si determina in relazione all'autorità che ha adottato quest'ultimo e alla sede dell'organo periferico competente.
- La declinatoria di competenza territoriale comporta la possibilità di riassumere il processo davanti al TAR indicato come competente ai sensi dell'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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