Corte di giustizia, Sentenza C-321/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 novembre 2023. — ZL e a. contro Provident Polska S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito al consumo – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Costo del credito extrainteressi – Articolo 7, paragrafo 1 – Azione dichiarativa – Interesse ad agire – Articolo 6, paragrafo 1 – Accertamento del carattere abusivo di una clausola – Conseguenze. — Causa C-321/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una controversia polacca su contratti di credito al consumo, precisa che le commissioni e spese extrainteressi possono essere censurate come abusive quando risultano manifestamente sproporzionate. Stabilisce inoltre che il consumatore non può essere gravato da un formalismo processuale che gli impedisca di ottenere un accertamento giudiziale dell’abusività della clausola, se ciò rende eccessivamente difficile l’effettività della tutela. Quanto agli effetti dell’abusività, la Corte ammette la nullità del contratto solo se esso non può restare in vigore senza la clausola abusiva, ma esclude che si debba necessariamente invalidare l’intero contratto quando la parte abusiva è separabile e la sostanza dell’accordo può essere preservata.
Clausole di costo extrainteressi nei contratti di credito al consumo: abusività per sproporzione manifesta, interesse ad agire del consumatore e sorte del contratto dopo l’eliminazione della clausola abusiva
La questione giuridica
Se una clausola che impone costi extrainteressi manifestamente sproporzionati rispetto al servizio reso possa essere dichiarata abusiva ai sensi della direttiva 93/13; se l’articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del principio di effettività, osti a una disciplina nazionale che subordina l’azione di accertamento del consumatore alla prova di un interesse ad agire anche quando esistono rimedi alternativi; e se l’articolo 6, paragrafo 1, consenta di dichiarare nullo l’intero contratto di mutuo quando l’unica clausola abusiva riguardi le modalità concrete di rimborso e il contratto non possa sopravvivere senza di essa.
Principio di diritto
La Corte afferma che, nei contratti di mutuo tra professionista e consumatore, una clausola sui costi extrainteressi può essere dichiarata abusiva quando impone spese o commissioni manifestamente sproporzionate rispetto al servizio effettivamente fornito, salvo che la verifica sia esclusa dall’articolo 4, paragrafo 2, in combinato con l’articolo 8 della direttiva 93/13. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del principio di effettività, osta a una regola nazionale che renda inammissibile l’azione di accertamento del consumatore per difetto di interesse ad agire quando egli disponga solo di rimedi teoricamente più protettivi, perché ciò lo dissuadrebbe dall’esercitare i diritti garantiti dalla direttiva. Infine, l’articolo 6, paragrafo 1, non impedisce la nullità del contratto se, eliminata la sola clausola abusiva sulle modalità concrete di pagamento, il contratto non può sopravvivere secondo il diritto nazionale; tuttavia, se la pattuizione abusiva è separabile senza alterare la sostanza della clausola, non è obbligatoria la caducazione integrale del contratto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Clausole abusive nei contratti di credito al consumo: costi extrainteressi, interesse ad agire e validità del contratto
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie in una controversia tra tre consumatori e un professionista del credito, con quesiti sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE. La Corte affronta tre profili distinti: il controllo delle commissioni e spese extrainteressi, l’ammissibilità dell’azione di accertamento del consumatore e le conseguenze dell’eliminazione della clausola abusiva sul contratto di mutuo.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale, ZL, KU e KM, avevano stipulato contratti di credito al consumo con Provident Polska S.A. o con una società nei cui diritti essa è subentrata. I contratti prevedevano importi relativamente contenuti, ma costi complessivi molto elevati, composti non solo da interessi, ma soprattutto da commissioni e spese extrainteressi, tra cui commissione di esborso, spese di pratica, spese di gestione e, in due casi, un piano di rimborso flessibile.
Il giudice del rinvio rilevava che tali costi potevano costituire la principale fonte di remunerazione del professionista e che il modello economico dell’impresa sembrava fondarsi soprattutto su oneri diversi dagli interessi. Inoltre, nei contratti di ZL e KU il rimborso era previsto esclusivamente in contanti tramite un agente del mutuante presso il domicilio del mutuatario.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se una clausola che impone costi extrainteressi manifestamente eccessivi rispetto al servizio del professionista possa essere qualificata come abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13;
- se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, letto alla luce del principio di effettività, osti a una disciplina nazionale che subordina l’azione di accertamento del consumatore alla dimostrazione di un interesse ad agire;
- se l’articolo 6, paragrafo 1, consenta di dichiarare nullo l’intero contratto quando l’unica clausola abusiva riguarda le modalità concrete di rimborso e il contratto non possa sopravvivere senza di essa.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sul significativo squilibrio a danno del consumatore;
- l’articolo 4, paragrafo 2, sulla non valutabilità del prezzo e dell’oggetto principale, se la clausola è chiara e comprensibile;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sugli effetti delle clausole abusive;
- l’articolo 7, paragrafo 1, sui mezzi adeguati ed efficaci per far cessare le clausole abusive;
- l’articolo 8, che consente agli Stati membri di prevedere un livello più elevato di protezione;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 47 della Carta, richiamato per il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ribadisce che il significativo squilibrio non si valuta solo in termini quantitativi, confrontando prezzo totale e costo della clausola, ma può emergere anche da un pregiudizio grave alla posizione giuridica del consumatore. Se una valutazione economica mostra che le spese o commissioni sono manifestamente sproporzionate rispetto al servizio reso, ciò può già integrare un indice di abusività.
La Corte precisa tuttavia che il giudice nazionale deve verificare anzitutto se la clausola rientri nell’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, letto insieme all’articolo 8. Ricorda inoltre che una commissione destinata a remunerare servizi connessi all’esame, concessione o gestione del credito non rientra, di regola, negli impegni principali del contratto. Resta comunque essenziale il controllo di trasparenza: il consumatore deve poter comprendere, sulla base del contratto e degli elementi pertinenti, la natura economica delle spese e verificare che non vi sia duplicazione di costi.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
In linea di principio, la disciplina processuale nazionale rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. La Corte riconosce che l’interesse ad agire è un presupposto legittimo del processo civile e risponde a esigenze di buona amministrazione della giustizia.
Tuttavia, nel contesto della direttiva 93/13, una regola che renda inammissibile l’azione di accertamento del consumatore perché esisterebbe un rimedio più protettivo, come l’azione di ripetizione dell’indebito, o perché il consumatore può difendersi solo in via riconvenzionale, è contraria al principio di effettività se introduce complessità, oneri e incertezza tali da dissuadere il consumatore dal far valere i diritti derivanti dalla direttiva. La Corte sottolinea anche il rilievo dell’economia processuale: non è ragionevole costringere il consumatore a percorrere un rimedio diverso quando la questione verrà comunque esaminata nel procedimento avviato dal professionista.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
L’articolo 6, paragrafo 1, mira a ristabilire un equilibrio reale tra le parti, mantenendo in linea di principio in vita il contratto senza la clausola abusiva, se ciò è giuridicamente possibile secondo il diritto nazionale. La Corte ricorda che non si deve annullare automaticamente l’intero contratto; la nullità è ammissibile quando, in base a un approccio oggettivo, il contratto non può sussistere senza la clausola eliminata.
La Corte ammette inoltre che una clausola non possa essere mantenuta parzialmente se l’eliminazione dell’elemento abusivo ne altererebbe la sostanza. Però se la pattuizione abusiva è separabile e accessoria rispetto agli elementi essenziali della clausola, e la sua soppressione consente di preservare la sostanza del contratto, non è obbligatoria la nullità integrale. Nel caso di specie, la clausola sulle modalità concrete di pagamento presso il domicilio del mutuatario può costituire una pattuizione separabile; spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto, alla luce del diritto interno e delle circostanze del caso, se il contratto possa o meno restare in vigore.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- una clausola sui costi extrainteressi può essere dichiarata abusiva se impone spese o commissioni manifestamente sproporzionate rispetto al servizio reso, salvo l’eventuale esclusione dall’articolo 4, paragrafo 2, in combinato con l’articolo 8;
- l’articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del principio di effettività, osta a una normativa nazionale che subordina l’azione del consumatore all’interesse ad agire nelle condizioni descritte dal giudice del rinvio;
- l’articolo 6, paragrafo 1, non osta alla nullità del contratto se esso non può sopravvivere senza la clausola abusiva, ma non impone l’invalidazione integrale quando la pattuizione abusiva è separabile e la sostanza del contratto può restare intatta.
Principi pratici per la prassi
La pronuncia è rilevante per i contratti di credito al consumo perché conferma che:
- i costi accessori possono essere scrutinati come abusive clauses anche quando non incidono sugli interessi in senso stretto;
- il professionista deve poter giustificare la funzione economica dei costi richiesti e la loro proporzionalità;
- le regole processuali nazionali non possono svuotare l’effettività della tutela del consumatore;
- la sorte del contratto va valutata con attenzione, distinguendo tra clausole essenziali e pattuizioni accessorie separabili.
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