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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15370/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente, inquadrata come quadro, per una serie di irregolarità nella compilazione delle note spese. In particolare le venivano addebitati: l’inserimento di importi relativi al telepass personale per tragitti ritenuti estranei alle esigenze di servizio e, in alcuni casi, riferiti a giornate non lavorate; la richiesta di rimborsi chilometrici in difformità dall’accordo tra le parti, anche con duplicazioni e con dichiarazioni di trasferte o percorrenze mai effettuate, per un importo complessivo superiore a quello pattuito. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento e, in cassazione, ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7 St. lav. e delle norme su correttezza, diligenza e giusta causa, sostenendo la tardività della contestazione disciplinare perché la società avrebbe conosciuto o dovuto conoscere prima i fatti; (2) violazione delle norme su inadempimento, obblighi del lavoratore e giusta causa, contestando la valutazione di gravità e proporzionalità del licenziamento e valorizzando la propria buona fede e l’affidamento nella correttezza dei rimborsi; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente nell’interpretazione della clausola contrattuale sui chilometri rimborsabili; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente nella valutazione dell’elemento soggettivo e della proporzionalità della sanzione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la tempestività della contestazione è stata accertata dal giudice di merito con valutazione di fatto non più riesaminabile in cassazione, anche per l’operare della doppia conforme; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla gravità dei fatti e sulla proporzionalità della sanzione, nonché perché fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata; ha respinto il terzo motivo rilevando che la motivazione sull’interpretazione dell’accordo era comprensibile, logicamente sviluppata e, comunque, la censura si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa; ha respinto anche il quarto motivo, qualificandolo come richiesta di rivalutazione del fatto sulla consapevolezza della lavoratrice e sulla proporzionalità del recesso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare è relativo e va valutato in relazione al momento in cui il datore abbia acquisito piena cognizione dei fatti rilevanti; la verifica della tempestività è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla diligenza e sulla giusta causa, ma non autonomamente decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell’inadempimento e la proporzionalità della sanzione espulsiva sono accertamenti di merito, non rivalutabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e ammissibile.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato quale parametro dell’obbligo di diligenza del lavoratore, ma la sua applicazione concreta è stata ritenuta correttamente valutata dal giudice di merito.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per la valutazione della condotta lavorativa e della violazione del vincolo fiduciario.

  • art. 2106 c.c.

    La sanzione disciplinare, incluso il licenziamento, va commisurata alla gravità dell’infrazione; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di licenziamento presuppone una condotta che renda impossibile la prosecuzione del rapporto; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto integrata tale soglia sulla base di condotte sistematiche e incompatibili con il vincolo fiduciario.

  • art. 51 b) c.c.n.l. applicabile

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’erronea sussunzione della condotta nella giusta causa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.

  • artt. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione del contratto possono essere censurate in cassazione solo deducendo specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente.

  • art. 1368 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non consente la rivalutazione del merito. Nel caso concreto la deduzione era comunque preclusa dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per poter dedurre il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.; se non lo fa, la censura è preclusa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La tempestività della contestazione disciplinare va valutata in modo relativo, tenendo conto del momento in cui il datore ha acquisito una piena e affidabile conoscenza dei fatti; tale apprezzamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto sono inammissibili in cassazione.
  • La deduzione di vizio di sussunzione è ammissibile solo se riferita alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie così come accertata dal giudice di merito; non può essere usata per contestare una diversa ricostruzione dei fatti.
  • L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica o apparente; la mera preferenza per un’interpretazione alternativa non basta.
  • Nel giudizio sulla giusta causa di licenziamento, la valutazione della gravità del fatto, dell’elemento soggettivo e della proporzionalità della sanzione è un apprezzamento di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitato e richiede la specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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