Cassazione Civile, Ordinanza n. 15370/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente, inquadrata come quadro, per una serie di irregolarità nella compilazione delle note spese. In particolare le venivano addebitati: l’inserimento di importi relativi al telepass personale per tragitti ritenuti estranei alle esigenze di servizio e, in alcuni casi, riferiti a giornate non lavorate; la richiesta di rimborsi chilometrici in difformità dall’accordo tra le parti, anche con duplicazioni e con dichiarazioni di trasferte o percorrenze mai effettuate, per un importo complessivo superiore a quello pattuito. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento e, in cassazione, ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7 St. lav. e delle norme su correttezza, diligenza e giusta causa, sostenendo la tardività della contestazione disciplinare perché la società avrebbe conosciuto o dovuto conoscere prima i fatti; (2) violazione delle norme su inadempimento, obblighi del lavoratore e giusta causa, contestando la valutazione di gravità e proporzionalità del licenziamento e valorizzando la propria buona fede e l’affidamento nella correttezza dei rimborsi; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente nell’interpretazione della clausola contrattuale sui chilometri rimborsabili; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente nella valutazione dell’elemento soggettivo e della proporzionalità della sanzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la tempestività della contestazione è stata accertata dal giudice di merito con valutazione di fatto non più riesaminabile in cassazione, anche per l’operare della doppia conforme; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla gravità dei fatti e sulla proporzionalità della sanzione, nonché perché fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata; ha respinto il terzo motivo rilevando che la motivazione sull’interpretazione dell’accordo era comprensibile, logicamente sviluppata e, comunque, la censura si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa; ha respinto anche il quarto motivo, qualificandolo come richiesta di rivalutazione del fatto sulla consapevolezza della lavoratrice e sulla proporzionalità del recesso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare è relativo e va valutato in relazione al momento in cui il datore abbia acquisito piena cognizione dei fatti rilevanti; la verifica della tempestività è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
art. 1375 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla diligenza e sulla giusta causa, ma non autonomamente decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.
art. 1455 c.c.
La gravità dell’inadempimento e la proporzionalità della sanzione espulsiva sono accertamenti di merito, non rivalutabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e ammissibile.
art. 2104 c.c.
Richiamato quale parametro dell’obbligo di diligenza del lavoratore, ma la sua applicazione concreta è stata ritenuta correttamente valutata dal giudice di merito.
art. 2105 c.c.
Richiamato nel quarto motivo per la valutazione della condotta lavorativa e della violazione del vincolo fiduciario.
art. 2106 c.c.
La sanzione disciplinare, incluso il licenziamento, va commisurata alla gravità dell’infrazione; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente.
art. 2119 c.c.
La giusta causa di licenziamento presuppone una condotta che renda impossibile la prosecuzione del rapporto; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto integrata tale soglia sulla base di condotte sistematiche e incompatibili con il vincolo fiduciario.
art. 51 b) c.c.n.l. applicabile
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’erronea sussunzione della condotta nella giusta causa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
artt. 1362 c.c.
Le regole di interpretazione del contratto possono essere censurate in cassazione solo deducendo specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo.
art. 1366 c.c.
Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente.
art. 1368 c.c.
Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente.
art. 1369 c.c.
Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non consente la rivalutazione del merito. Nel caso concreto la deduzione era comunque preclusa dalla doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per poter dedurre il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.; se non lo fa, la censura è preclusa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare va valutata in modo relativo, tenendo conto del momento in cui il datore ha acquisito una piena e affidabile conoscenza dei fatti; tale apprezzamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto sono inammissibili in cassazione.
- La deduzione di vizio di sussunzione è ammissibile solo se riferita alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie così come accertata dal giudice di merito; non può essere usata per contestare una diversa ricostruzione dei fatti.
- L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica o apparente; la mera preferenza per un’interpretazione alternativa non basta.
- Nel giudizio sulla giusta causa di licenziamento, la valutazione della gravità del fatto, dell’elemento soggettivo e della proporzionalità della sanzione è un apprezzamento di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitato e richiede la specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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