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Sentenza

Sentenza n. 3129/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento della delibera adottata il 28.11.2023 dalla Commissione Centrale ai sensi dell'art. 10 D.L. 8/1991 con la quale è stata disposta la revoca dello Speciale Programma di Protezione nei confronti della ricorrente e del suo nucleo familiare.

Giustizia amministrativa202401444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale che ha disposto la revoca dello Speciale Programma di Protezione per la ricorrente e il suo nucleo familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera di revoca del programma di protezione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 13 e 13-quater della l. 82/1991, genericità e lacunosità dell’istruttoria, assenza dei presupposti, manifesta illogicità e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il rifiuto di trasferirsi in altra regione fosse motivato dalla volontà di non allontanarsi dal marito e dall’esigenza di tutelare l’unità familiare e le figlie minori, nonché dal rischio connesso al trasferimento in un territorio nel quale risiedevano soggetti destinatari delle dichiarazioni accusatorie del padre. Ha inoltre dedotto violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, sostenendo che la revoca costituisse una misura eccessivamente gravosa e che l’amministrazione avrebbe dovuto adottare una soluzione meno incisiva. La revoca era stata preceduta da diffide e da comunicazioni del Servizio Centrale di Protezione, dalle quali risultava il rifiuto del trasferimento, l’assenza di riscontro alle ragioni lavorative addotte, l’allontanamento non autorizzato dal domicilio protetto e il rifiuto di comunicare la propria posizione o di rientrare nella zona di tutela.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca. Ha qualificato la fattispecie come ipotesi di revoca facoltativa ai sensi dell’art. 13-quater, comma 2, del d.l. 8/1991, non rientrando le condotte contestate tra quelle che impongono automaticamente la revoca. In tali ipotesi la Commissione dispone di un’ampia discrezionalità, esercitabile sulla base dell’attualità e gravità del pericolo, dell’idoneità delle misure, della condotta dell’interessato e dell’osservanza degli impegni assunti. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica dell’aderenza ai presupposti normativi e fattuali e dell’assenza di errori di fatto, travisamento, illogicità o irrazionalità manifesta, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la Commissione aveva adeguatamente considerato la violazione degli obblighi di rispettare le misure di sicurezza e collaborare alla loro applicazione: la ricorrente aveva rifiutato il trasferimento, si era successivamente allontanata senza autorizzazione dal domicilio protetto e si era resa irreperibile, rifiutando di indicare la propria posizione. Tali condotte erano incompatibili con le esigenze di mimetizzazione e sicurezza del programma. Il Collegio ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando che l’amministrazione aveva previamente diffidato la ricorrente e acquisito i pareri favorevoli alla revoca della DDA competente e della DNAA, obbligatori ma non vincolanti, ritenuti elementi qualificati della ponderazione degli interessi. Ha escluso anche la violazione della proporzionalità, poiché la revoca era stata adottata solo dopo le diffide e l’ulteriore irreperibilità della destinataria. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13-quater d.l. 8/1991, convertito nella l. 82/1991

    Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’art. 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

    La norma distingue tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa. In queste ultime la Commissione deve esercitare la discrezionalità attraverso una motivata ponderazione dell’interesse dello Stato alla collaborazione, dell’incolumità degli interessati e delle violazioni comportamentali contestate.

  • art. 12 d.l. 8/1991, convertito nella l. 82/1991

    Impone ai destinatari delle speciali misure di protezione di osservare le misure di sicurezza e collaborare attivamente alla loro applicazione; la violazione di tali obblighi può giustificare la revoca delle misure, obbligatoria o discrezionale in relazione alla gravità.

  • art. 11, commi 2, 3 e 4, d.m. 23 aprile 2004, n. 161

    Prevede l’acquisizione dei pareri della Procura della Repubblica competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, qualificati dal giudice come obbligatori ma non vincolanti.

  • art. 10 d.l. 8/1991, convertito nella l. 82/1991

    Costituisce la base normativa della competenza della Commissione Centrale in materia di speciale programma di protezione.

Massime di principio

  • La revoca delle speciali misure di protezione per collaboratori di giustizia e familiari è facoltativa quando dipende dall’inosservanza di obblighi diversi da quelli legislativamente qualificati come causa automatica di revoca; in tal caso l’amministrazione deve esercitare una valutazione discrezionale basata sull’attualità e gravità del pericolo, sull’idoneità delle misure, sulla condotta dell’interessato e sull’osservanza degli impegni assunti.
  • Il destinatario di un programma speciale di protezione è tenuto a rispettare le misure di sicurezza e a collaborare attivamente alla loro applicazione secondo buona fede, lealtà e correttezza; il rifiuto ingiustificato del trasferimento, l’allontanamento non autorizzato dal domicilio protetto e l’occultamento della propria posizione possono integrare condotte incompatibili con il permanere della tutela.
  • Nel giudizio sulla revoca facoltativa delle misure di protezione, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dell’aderenza della valutazione ai presupposti normativi e ai dati di fatto nonché dell’assenza di errori di fatto, travisamento, illogicità o irrazionalità manifesta; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione competente.
  • I pareri della Procura della Repubblica competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, pur essendo obbligatori ma non vincolanti, costituiscono elementi qualificati dell’istruttoria e possono concorrere a dimostrare la ponderata valutazione degli interessi ai fini della motivazione della revoca.
  • Il principio di proporzionalità non impone di escludere la revoca quando l’amministrazione abbia previamente diffidato l’interessato e la condotta incompatibile con le esigenze di sicurezza sia successivamente proseguita, rendendo necessaria la cessazione delle misure di protezione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

Testo integrale

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