Ordinanza n. 75/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. 2 dell’11.2.2026, comunicata il 25.2.2026, avente ad oggetto “Divieto di transito all’interno del centro abitato del capoluogo Via Gavino, Via De Gasperi, Via Martiri della Libertà, Via Valverde, Via Isoverde da lunedì a venerdì, escluso i festivi, per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 T nelle seguenti fasce orarie: 07:00 - 08:30, 12:30 - 14:00. Divieto di transito 0 - 24 in Piazza Marconi per autotreni, autoarticolati e mezzi d’opera ad eccezione dei giorni di lunedì mercoledì e venerdì”; - per quanto occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27.1.2026, avente ad oggetto “Pacchetto sicurezza stradale - Atto di Indirizzo”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che vieta il transito dei veicoli pesanti in determinate vie e fasce orarie, nonché, in via subordinata, deliberazione della Giunta comunale recante un atto di indirizzo sulla sicurezza stradale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale nella parte in cui non prevede deroghe ai divieti di transito per i mezzi pesanti diretti al proprio stabilimento. In particolare, ha contestato l’assenza di una deroga al divieto vigente in piazza Marconi nelle giornate di martedì e giovedì e al divieto lungo via Gavino nella fascia oraria dalle 12:30 alle 14:00. Non ha invece contestato il divieto di transito dalle 7:00 alle 8:30, già introdotto con precedenti ordinanze e reiteratamente confermato. La ricorrente ha dedotto che le nuove limitazioni giornaliere e orarie avrebbero inciso gravemente sulla propria attività, rendendo notevolmente più difficile l’approvvigionamento dei materiali edili, anche perché fornitori e trasportatori non sarebbero disponibili ad adeguarsi alle restrizioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando che i divieti contestati potevano ripercuotersi pesantemente sull’attività imprenditoriale della ricorrente e rendere difficoltoso l’approvvigionamento dei materiali. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso parzialmente l’efficacia dell’ordinanza, imponendo al Comune di consentire il transito degli autotreni, autoarticolati e mezzi pesanti diretti alla ricorrente in piazza Marconi anche il martedì e il giovedì, salvo durante lo svolgimento del mercato, e in via Gavino dalle 12:30 alle 14:00. La deroga è stata subordinata a specifiche cautele: pianificazione per quanto possibile dei rifornimenti e trasmissione settimanale al Comune di un programma di massima delle consegne; comunicazione preventiva alla Polizia Locale dell’arrivo dei mezzi, mediante telefono o WhatsApp e PEC; direzione delle manovre dei camion da parte di movieri incaricati dall’impresa, muniti di palette verde/rosso e giubbotti ad alta visibilità. Il giudizio di merito è stato fissato all’udienza pubblica del 10 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il provvedimento è stato sospeso parzialmente in ragione del periculum in mora ravvisato.
Massime di principio
- In sede cautelare, i divieti comunali di circolazione possono essere sospesi parzialmente quando, sulla base della documentazione disponibile, risultino idonei a incidere gravemente sull’attività imprenditoriale privata, rendendo difficoltoso l’approvvigionamento necessario all’esercizio dell’impresa.
- La tutela cautelare può essere conformata mediante una deroga puntuale al divieto di circolazione, limitata ai mezzi diretti presso lo stabilimento del ricorrente e subordinata a prescrizioni organizzative e di sicurezza idonee a consentire il controllo dell’impatto sulla viabilità.
- La deroga cautelare a un divieto di transito può essere esclusa nei periodi incompatibili con esigenze specifiche di viabilità, come lo svolgimento del mercato, e può essere accompagnata dall’obbligo di comunicazione preventiva alla Polizia Locale e dall’impiego di movieri per le manovre dei mezzi pesanti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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