Cassazione Civile, Ordinanza n. 17719/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della contribuente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese, valorizzando il progressivo consolidarsi della giurisprudenza sugli accertamenti catastali relativi alle cave, giurisprudenza che aveva costituito il presupposto della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'ufficio, nell'ambito di una procedura DOCFA, non ha condiviso la proposta della società proprietaria di frazionare il compendio in due distinte unità immobiliari, vale a dire l'area di cava priva di rendita e i manufatti destinati ad opificio classificati in categoria D/1. L'amministrazione ha quindi rideterminato la rendita catastale dell'unica unità immobiliare, costituita dalla cava e dai manufatti circostanti, in euro 61.266. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio aveva respinto l'appello della contribuente. In Cassazione la società ha proposto sei motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina la declaratoria di estinzione del processo e consente la regolazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia ritualmente intervenuta prima della decisione.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare le spese se ricorrono ragioni valutate equitativamente, come il consolidarsi della giurisprudenza nel corso del processo.
- Nei giudizi relativi ad accertamenti catastali concernenti cave, il sopravvenuto consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale può incidere sulla scelta processuale della parte e sulla regolazione delle spese.
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