Sentenza n. 981/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità - della determinazione n. 915 del 28.5.2025, recante la rinnovazione dell’autorizzazione all’installazione di un impianto di telecomunicazione a servizio della rete di telefonia di Wind Tre s.p.a. in località Costa d’Oneglia; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi inclusi il parere della Commissione locale per il paesaggio del 3.4.2025, le note istruttorie prot. n. 62978 del 29.9.2022, prot. n. 18624 del 12.3.2025, prot. n. 36014 del 14.5.2025 e prot. n. 38764 del 22.5.2025, nonché le note prot. n. 86738 del 22.11.2024 e prot. n. 91535 dell’11.12.2024; e, all’occorrenza, per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Liguria, sez. II, 23.2.2022, n. 148, confermata da Cons. Stato, sez. VI, 20.9.2024, n. 7700;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di rinnovazione dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base di Wind Tre s.p.a. in località Costa d’Oneglia, adottata in riedizione del potere dopo il precedente annullamento giurisdizionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la rinnovazione dell’autorizzazione comunale, deducendo violazione degli artt. 21-septies e 21-nonies della l. n. 241/1990, dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 43 e seguenti d.lgs. n. 259/2003, della disciplina paesistica statale e regionale, dell’art. 52 delle N.T.A. del P.T.C.P., dell’art. 24 della disciplina paesistica puntuale del P.R.G. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Liguria n. 148/2022, confermata dal Consiglio di Stato n. 7700/2024. In particolare, ha contestato il difetto di motivazione, istruttoria e presupposto, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della valutazione comunale circa la compatibilità paesaggistica dell’impianto, sostenendo che esso ricadrebbe in area ANI-MA di elevato valore naturalistico, altererebbe il crinale e le visuali panoramiche, sarebbe maggiormente percepibile rispetto all’antenna preesistente e non potrebbe essere adeguatamente schermato dalla vegetazione. Ha inoltre dedotto l’omessa valutazione di siti alternativi e della possibilità di coubicazione con l’impianto preesistente, la violazione della disciplina paesistica del P.R.G. e l’irrilevanza del permesso di costruire relativo a un proprio fabbricato, richiamato dal Comune. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse, contestazione respinta dal TAR; il Comune e Wind Tre s.p.a. hanno sostenuto la legittimità dell’autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse del ricorrente, ritenendo coperto dal giudicato esterno il precedente accertamento della vicinanza e visibilità dell’impianto dalla sua proprietà. Nel merito, ha respinto congiuntamente i primi tre motivi, rilevando che la valutazione di compatibilità paesaggistica implica ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo per incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, non mediante la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa. L’art. 52 delle N.T.A. del P.T.C.P. è stato interpretato nel senso che gli impianti radio per telefonia mobile sono in via generale ammissibili in area ANI-MA, purché non producano una modificazione paesisticamente significativa. Nel caso concreto, il sito era vicino a un’area maggiormente insediata, collocato su un crinale secondario e al di sotto della cresta collinare, non in un belvedere o punto panoramico; la motivazione comunale sull’assenza di una notevole alterazione dello skyline è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica. Il TAR ha inoltre considerato non applicabile agli impianti wireless il criterio relativo alla collocazione lontano dai crinali previsto per le linee elettriche e telefoniche, destinato a evitare reti fisiche estese sul territorio. Ha valorizzato anche l’assenza di vincolo paesaggistico e la particolare natura delle infrastrutture di telecomunicazione, prive di volumetria e non assimilabili agli edifici quanto all’impatto territoriale. Il quarto motivo è stato respinto perché le prescrizioni di rivestimento del basamento e di schermatura vegetale erano idonee a migliorare l’inserimento dell’opera, senza che la normativa comunale imponesse di limitarle alle sole apparecchiature a terra. Il quinto motivo è stato respinto per insufficienza della prova sulla possibilità di coubicazione: la documentazione tecnica indicava l’inidoneità della struttura preesistente a ospitare le apparecchiature, mentre il ricorrente aveva formulato allegazioni generiche, prive di perizia o dati oggettivi. Il sesto motivo è stato respinto perché, esclusa la violazione del P.T.C.P., non risultava neppure violata la disciplina paesistica puntuale del P.R.G.; inoltre, la normativa regionale e il piano territoriale regionale esprimevano un indirizzo favorevole alla diffusione delle reti di telecomunicazione. Il settimo motivo è stato ritenuto inconferente, poiché il Comune non aveva fondato l’autorizzazione sul titolo edilizio del ricorrente, ma aveva evidenziato l’incoerenza delle sue allegazioni rispetto agli interventi edilizi da lui stesso programmati. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del provvedimento; la sentenza non ravvisa un difetto assoluto di attribuzione o altro vizio di nullità.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato nel quadro delle censure relative alla riedizione del potere e alla rinnovazione dell’autorizzazione; la sentenza non ravvisa una violazione della disciplina dell’autotutela.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione comunale è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica rispetto alla compatibilità dell’impianto con il contesto paesaggistico.
art. 43 d.lgs. 259/2003
Gli impianti di telecomunicazione sono qualificati come opere di urbanizzazione primaria e, per le loro caratteristiche funzionali, non sono assimilati alle normali costruzioni edilizie.
art. 44 d.lgs. 259/2003
Costituisce la base normativa dell’autorizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione oggetto della rinnovazione.
art. 52 N.T.A. del P.T.C.P.
“Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi”.
La disciplina dell’area ANI-MA non esclude in assoluto gli impianti radio per telefonia mobile; essi sono ammissibili se non modificano il paesaggio in modo significativo o paesisticamente percepibile.
art. 24 disciplina paesistica puntuale del P.R.G.
La disposizione, riferita agli ambiti ANI e alle zone EE, non è stata ritenuta violata perché l’intervento è stato giudicato compatibile con il P.T.C.P. e con la disciplina paesistica applicabile.
art. 11 l.r. Liguria n. 10/2012
La disposizione ammette gli impianti di teleradiocomunicazione in tutte le zone urbanistiche comunali, in quanto necessari a garantire un servizio di pubblica utilità, senza escludere il rispetto della disciplina paesistica.
art. 20 piano territoriale regionale ligure
La norma di indirizzo promuove il potenziamento delle infrastrutture per la comunicazione mobile e conferma l’indirizzo pianificatorio favorevole alla diffusione delle reti.
art. 7 regolamento per l’installazione degli impianti di teleradiocomunicazione
La previsione sulla schermatura con siepi e alberature non impedisce al Comune di prescrivere, in concreto, misure di mitigazione riferite anche alla recinzione e alla parte inferiore del palo.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie difensive; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- La valutazione di compatibilità paesaggistica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e il suo sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di incoerenza, irragionevolezza, travisamento o errore tecnico, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell’amministrazione competente.
- La disciplina paesistica che ammette interventi nelle aree ANI-MA purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi non determina un divieto assoluto di installare impianti radio per telefonia mobile; l’ammissibilità dipende dalla concreta incidenza dell’opera sul contesto paesaggistico.
- Nella valutazione della compatibilità paesaggistica di un impianto di telecomunicazione ubicato in area ANI-MA, è legittimo privilegiare, secondo le linee guida applicabili, siti prossimi ad aree maggiormente insediate, anche quando l’intervento ricada in prossimità di un crinale secondario, se la disciplina specifica non vieta tale collocazione.
- Il criterio paesaggistico che prescrive di collocare lontano dai crinali le linee elettriche e telefoniche, con preferenza per l’interramento, non è automaticamente estensibile alle stazioni radio base per comunicazioni senza fili, aventi caratteristiche funzionali diverse e non collocabili nel sottosuolo.
- La prescrizione di misure di mitigazione vegetale e di finitura del basamento può essere ritenuta adeguata anche quando, per l’altezza dell’antenna, una parte dell’impianto rimanga visibile, purché l’amministrazione abbia valutato in modo non illogico l’effetto complessivo dell’opera sul paesaggio.
- Chi deduce l’omessa valutazione della coubicazione di una nuova antenna su una struttura preesistente deve fornire elementi concreti, quali una perizia o dati tecnici oggettivi, idonei a dimostrare l’effettiva capacità della struttura esistente di ospitare le nuove apparecchiature.
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