Sentenza n. 3801/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari a) della Nota prot. Prot. 29/07/2024.0414536.U, ad oggetto “Riscontro a istanza di accesso agli atti del 5.7.u.s.”, a firma del Dirigente del Comune di Milano – Area Servizi all’Infanzia – Unità Supporto Giuridico Amministrativo, dott.ssa -OMISSIS-, comunicata allo scrivente difensore a mezzo p.e.c. in data 30 luglio 2024, in cui testualmente ha affermato che “In relazione alla richiesta di rilascio del provvedimento del Dirigente Scolastico attestante il numero di alunni delle classi per l’anno educativo 2024/2025, si precisa che la composizione del numero delle classi viene effettuata ogni anno in base al numero complessivo degli alunni iscritti, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (art. 3 del D.P.R n 81 del 20 marzo 2009). La citata normativa relativa alla formazione delle classi nella Scuola dell’Infanzia dispone, all’art. 9, che le sezioni siano costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. Le iscrizioni e le assegnazioni dei posti sono evidenti dalle graduatorie pubblicate sul sito istituzionale al link https://www.comune.milano.it/servizi/scuola-dell-infanzia-iscrizione. Per la Scuola dell’Infanzia -OMISSIS- al momento della pubblicazione online sul sito istituzionale del Comunicato Iscrizioni, i posti disponibili per le nuove iscrizioni erano 39 (all. 1 - estratto posti disponibili). All’esito dell’espletamento delle procedure (accettazioni e rinunce) relative alla graduatoria, anch’essa pubblicata online (all. 2 – estratto della graduatoria di ammissione), sono 16 i nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia -OMISSIS- che unitamente ai bambini già frequentanti negli anni precedenti, ha portato ad un numero complessivo di 48 bambini per l’anno educativo 2024/2025. Per questo motivo, a causa della riduzione del numero di iscritti alla Scuola dell’Infanzia -OMISSIS- per l’anno educativo 2024/2025, in applicazione della normativa richiamata del D.P.R. n 81/2009 non è stato possibile, in presenza di 48 bambini iscritti per l’anno educativo 2024/2025, mantenere la terza sezione in quanto la normativa individua 18 come numero minimo per la costituzione. Per questo motivo nella riunione con i genitori del 27.06 u.s., il cui verbale si allega alla presente (all. 3), la Responsabile dell’Unità Educativa ha provveduto a dare comunicazione ai genitori della chiusura della sezione Iris e ha illustrato la nuova composizione delle sezioni Girasoli e Papaveri, formulata seguendo il criterio ritenuto maggiormente rispettoso delle esigenze dei bambini dell’intera Scuola dell’Infanzia. Infine la sospensione della sezione è stata comunicata in data 25/07/2024 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, come da nota che sia allega priva di dati non necessari (all. 4)”; b) ove occorra, di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, ed in particolare del Verbale della riunione del 27 giugno 2024 e della Nota del 25.7.2024, comunicata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, di sospensione di una sezione della Scuola dell’Infanzia “-OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla riduzione da tre a due delle sezioni di una scuola dell'infanzia comunale per l'anno educativo 2024/2025, inclusi la comunicazione di chiusura di una sezione, il verbale della riunione con i genitori e la nota di comunicazione all'Ufficio scolastico regionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, genitori di una minore riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Milano ha ridotto da tre a due le sezioni della scuola dell'infanzia frequentata dalla figlia. Hanno dedotto la violazione della disciplina sulla formazione delle classi, che prevederebbe numeri ridotti in presenza di alunni con disabilità, lamentando il conseguente aumento degli alunni per classe e l'accorpamento di tre fasce di età, con possibile pregiudizio per la minore. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità, la tardività e l'infondatezza del ricorso. I ricorrenti hanno successivamente rinunciato alla domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo l'ordinanza istruttoria presidenziale e la successiva comunicazione di fissazione della camera di consiglio, il TAR ha chiesto di precisare se permanesse l'interesse alla decisione nel merito. I ricorrenti non hanno fornito riscontro, non hanno depositato memorie e non sono comparsi alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità della riduzione delle sezioni e alla tutela dell'alunna con disabilità. Il Comune aveva rappresentato che, dopo la fase cautelare, l'alunna aveva completato positivamente il ciclo educativo 2024/2025, frequentandolo con costanza ed entusiasmo, come risultante dalla relazione del Direttore dell'Area Servizi dell'Infanzia e dal verbale del GLO. L'inerzia dei ricorrenti a fronte della richiesta giudiziale di confermare l'attualità dell'interesse, unitamente alla mancata comparizione e alla rinuncia alla cautelare, è stata ritenuta manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell'andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104
La disposizione è richiamata per qualificare la situazione di handicap grave della minore; il giudice non ne esamina nel merito l'incidenza sulla formazione delle classi.
art. 3 d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81
È richiamato nella comunicazione amministrativa quale disciplina generale per la composizione numerica delle classi.
art. 9 d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81
È richiamato nella comunicazione amministrativa con riferimento ai limiti numerici delle sezioni della scuola dell'infanzia; la sentenza non decide la correttezza sostanziale della sua applicazione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale base per valorizzare l'inerzia della parte a fronte della richiesta di aggiornamento dell'interesse alla decisione.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
È richiamato per la fissazione della camera di consiglio ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in presenza di inerzia processuale inequivoca.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel provvedimento finale quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo invita la parte a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane senza fornire riscontro, non deposita memorie e non compare all'udienza o camera di consiglio fissata a tale scopo, tale comportamento può integrare una manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta cessazione della situazione concreta cui era riferita l'impugnazione, unitamente all'inerzia della parte dopo una specifica richiesta giudiziale di aggiornamento dell'interesse, consente di definire il giudizio senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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