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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12385/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società consortile costituita per l’esecuzione unitaria di lavori appaltati, con il quale l’Ufficio rideterminava per l’anno d’imposta 2010 il reddito, il valore della produzione e il volume d’affari, recuperando a tassazione fini IRES, IRAP e IVA e irrogando sanzioni. L’atto si fondava sul disconoscimento della deducibilità di costi relativi a fatture emesse da consorziate e della detraibilità dell’IVA correlata. In primo grado il ricorso della contribuente era accolto; in appello l’Ufficio contestava sia l’affermazione del contraddittorio endoprocedimentale quale necessario presupposto dell’accertamento IVA, sia l’utilizzabilità in giudizio della documentazione prodotta dalla società, sia la sufficienza della motivazione con cui la CTR aveva ritenuto provata l’inerenza e deducibilità dei costi. In cassazione l’Agenzia proponeva tre motivi: violazione degli artt. 6, comma 6, e 12, comma 7, L. 212/2000 sul contraddittorio preventivo; violazione dell’art. 32, commi 3 e 4, d.P.R. 600/1973 per l’utilizzo di documenti asseritamente non esibiti all’Ufficio; violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d’appello in ordine alla prova dei costi.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della CTR apparente nella parte in cui affermava apoditticamente la prova dell’esistenza, inerenza e deducibilità dei costi senza spiegare il percorso logico seguito. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché la CTR non aveva effettivamente deciso sulla questione del contraddittorio endoprocedimentale, avendo risolto la lite per la ragione più liquida; il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi, essendo la CTR partita dall’accertamento in fatto che la società aveva consegnato tutta la documentazione contabile richiesta, con conseguente esclusione della preclusione di cui all’art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo è inammissibile se la sentenza impugnata non contiene una specifica affermazione di diritto censurabile sulla questione dedotta.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo per censurare la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente o per violazione dei requisiti formali del provvedimento decisorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 6, comma 6, L. 212/2000

    Richiamato come parametro del preteso obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché la CTR non aveva deciso sul punto.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Richiamato come parametro del preteso obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ma non esaminato nel merito per mancanza di decisione sul punto da parte della CTR.

  • art. 32, commi 3 e 4, d.P.R. 600/1973

    La preclusione all’utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti all’Ufficio non opera quando il giudice accerti che il contribuente abbia consegnato la documentazione contabile richiesta e i documenti prodotti in giudizio siano diversi da quelli oggetto dell’invito.

  • art. 39, primo comma, d.P.R. 600/1973

    È richiamato come base del potere di accertamento sul reddito.

  • art. 25, comma 1, d.lgs. n. 1997

    È richiamato quale base normativa dell’accertamento, ma il testo trascritto non consente di determinarne con precisione il numero del decreto legislativo.

  • art. 54, primo comma, d.P.R. 633/1972

    È richiamato come base del recupero IVA e dell’avviso di accertamento.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, perché non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario corrisponde al requisito di motivazione della sentenza e al relativo vizio di nullità.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, violato nei soli casi di mancanza assoluta, contrasto irriducibile, perplessità o apparenza.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato nel motivo di appello dell’Agenzia per contestare la data certa dei documenti prodotti dalla contribuente.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    È richiamato per l’onere di specificità del ricorso per cassazione, soddisfatto mediante trascrizione del motivo di appello.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata non si pronuncia su una specifica questione giuridica dedotta con l’appello, il motivo di cassazione che censuri quella questione è inammissibile perché manca una decisione di diritto da sottoporre a sindacato.
  • La preclusione all’utilizzo in giudizio di documenti non esibiti all’Amministrazione opera solo quando il contribuente abbia effettivamente omesso la produzione dei documenti richiesti; se il giudice accerta che la documentazione contabile è stata consegnata, la sanzione processuale non è applicabile.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando si risolve in affermazioni apodittiche o sommarie che non rendono percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consentono di comprendere perché la prova sia stata ritenuta raggiunta.
  • Nel giudizio di legittimità la verifica sulla motivazione è limitata al rispetto del "minimo costituzionale"; non è censurabile il mero difetto di sufficienza, ma solo l’assenza materiale della motivazione, la sua irriducibile contraddittorietà o la sua obiettiva incomprensibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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