Cassazione Civile, Ordinanza n. 25976/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio, sezione distaccata di Latina, che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al comune. La controversia riguardava la debenza dell'IVA sull'accollo, da parte del gestore del servizio idrico integrato, degli oneri passivi derivanti da mutui già contratti dal comune per investimenti sulla rete idrica. Secondo l'Agenzia, l'accollo interno di tali passività costituiva il corrispettivo di un servizio reso nell'esercizio di attività imprenditoriale e, quindi, doveva essere assoggettato ad IVA ai sensi degli artt. 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 153 d.lgs. n. 152/2006. Il comune ha resistito, sostenendo la non assoggettabilità ad IVA di tali oneri.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di IVA, l'accollo interno delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell'esercizio di attività imprenditoriale ed è quindi soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la qualificazione fiscale dell'accollo
artt. 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633/1972
sono le disposizioni IVA richiamate per affermare l'imponibilità dell'operazione
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
l'accollo degli oneri passivi è qualificato come corrispettivo di una prestazione di servizi e dunque imponibile
art. 153 d.lgs. n. 152/2006
norma richiamata in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato e ai rapporti tra ente locale e gestore
art. 11 l. n. 36/1994
richiamato per la convenzione di gestione del servizio idrico integrato, vigente ratione temporis
art. 12 l.r. Lazio n. 6/1996
richiamato per la convenzione di gestione del servizio idrico integrato, vigente ratione temporis
Massime di principio
- In materia di IVA, l'accollo interno delle passività pregresse posto a carico del gestore di un servizio pubblico integrato può integrare il corrispettivo di una prestazione di servizi quando sia collegato a investimenti su impianti e opere concessi in uso nell'ambito della gestione.
- Ai fini dell'imponibilità IVA, rileva la sostanza economica dell'operazione: se l'accollo è funzionalmente connesso alla prestazione resa nell'esercizio di attività imprenditoriale, esso è assoggettabile a imposta.
- La qualificazione tributaria dell'operazione deve essere verificata in base alla disciplina IVA, anche quando il rapporto nasce da convenzioni di gestione di servizi pubblici e da mutui pregressi contratti dall'ente proprietario delle infrastrutture.
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