Sentenza n. 1272/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo biennale del patentino per la vendita di generi di monopolio, con conseguente soppressione del titolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, subentrata nel 2010 nella titolarità di un’azienda cui era annesso un patentino rilasciato nel 2000 e più volte rinnovato, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi. L’amministrazione ha ritenuto insussistente il requisito della distanza minima, poiché nelle vicinanze del locale erano presenti rivendite di generi di monopolio dotate di distributori automatici, a distanze inferiori a quella prevista per il Comune di Vibo Valentia. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità del diniego per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Calabria n. 359/2013, che aveva riconosciuto l’irrilevanza delle distanze ai fini del mantenimento del patentino e consentito la voltura del titolo. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere, carenza di motivazione, disparità di trattamento, sviamento, difetto di istruttoria e violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della disciplina sui patentini, sostenendo l’inapplicabilità delle sopravvenute disposizioni del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, a un titolo originariamente rilasciato nel 2000. La ricorrente ha invocato il principio tempus regit actum, l’irretroattività degli atti amministrativi e la natura meramente confermativa del rinnovo. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei decreti ministeriali, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, nonché violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento. In particolare, è stato contestato l’utilizzo di un sopralluogo risalente al 2011, la rilevanza dei distributori automatici installati presso le rivendite vicine e la determinazione delle distanze. La società ha sostenuto che, senza considerare i distributori, sarebbe stata rispettata la distanza minima di 100 metri.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Ha applicato l’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, secondo cui il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina si trova a distanza pari o inferiore a 100 metri o se presso una rivendita collocata a distanza inferiore a quella prevista dalla disciplina è installato un distributore automatico. L’art. 9, comma 3, del medesimo decreto subordina espressamente il rinnovo alla sussistenza delle stesse condizioni richieste per il rilascio. Il rinnovo costituisce una nuova valutazione provvedimentale dei requisiti e non una mera conferma automatica del titolo preesistente. Pertanto, il requisito della distanza deve essere verificato alla data dell’adozione del diniego, secondo il principio tempus regit actum, e non alla data del rilascio originario del patentino nel 2000. Il D.M. n. 51/2021, entrato in vigore il 5 maggio 2021, era vigente quando è stato adottato il diniego e non è stato applicato retroattivamente, producendo effetti soltanto per il futuro. Il precedente giudicato del TAR Calabria n. 359/2013 non è stato ritenuto violato o eluso, poiché riguardava una diversa vicenda amministrativa e un quadro normativo precedente, mentre il diniego impugnato è stato adottato sulla base della disciplina sopravvenuta che regola espressamente i rinnovi. È stata respinta anche la censura relativa al difetto di istruttoria, poiché la ricorrente non ha contestato efficacemente l’effettiva presenza di distributori automatici a distanza inferiore ai 250 metri previsti per il Comune di Vibo Valentia. Non è stato riconosciuto un legittimo affidamento tutelabile, considerata la necessità di rivalutare i presupposti a ogni rinnovo e l’assenza di prova di analoghi rinnovi concessi dall’amministrazione nel vigore della nuova disciplina. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021
In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all’articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.
La disposizione individua condizioni ostative al rilascio del patentino, tra cui il mancato rispetto della distanza minima e la presenza di un distributore automatico presso una rivendita situata entro la distanza rilevante.
art. 9, comma 3, D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021
Il rinnovo è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall’art. 7 per il rilascio del patentino.
Il rinnovo richiede una nuova verifica della sussistenza dei medesimi requisiti previsti per il rilascio, compreso quello relativo alle distanze e ai distributori automatici.
art. 2, comma 2, D.M. n. 38/2013
La disposizione, richiamata dal giudice, determina la distanza di riferimento applicabile in relazione alle dimensioni del Comune; per Vibo Valentia la distanza rilevante è stata individuata in 250 metri rispetto alle rivendite dotate di distributori automatici.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato non ricorre quando il nuovo provvedimento riguarda una distinta vicenda amministrativa ed è adottato sulla base di una disciplina normativa sopravvenuta, senza contrastare con il contenuto conformativo della precedente decisione.
art. 4, comma 4, l. n. 37/2019
La norma è richiamata tra quelle invocate nel quadro della disciplina applicabile ai punti vendita di tabacchi, ma il giudice fonda la decisione principalmente sugli artt. 7 e 9 del D.M. n. 38/2013, come modificati dal D.M. n. 51/2021.
art. 11 preleggi
Il principio di irretroattività non è violato quando la disciplina sopravvenuta viene applicata a un nuovo provvedimento di rinnovo o diniego, efficace per il futuro, e non per modificare retroattivamente gli effetti del titolo originario.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale norma processuale applicabile alla trattazione della controversia in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Il rinnovo di un patentino per la vendita di generi di monopolio costituisce una nuova valutazione provvedimentale dei requisiti e non una mera conferma automatica del titolo preesistente; l’amministrazione deve quindi verificare nuovamente tutte le condizioni richieste dalla disciplina vigente.
- Quando la normativa subordina espressamente il rinnovo di un titolo alla sussistenza delle condizioni previste per il rilascio, anche il rinnovo deve essere negato se, al momento della decisione, risultano mancanti i requisiti relativi alle distanze o alla presenza di distributori automatici.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del diniego di rinnovo deve essere valutata sulla base della situazione normativa e fattuale esistente al momento dell’adozione del provvedimento, anche se il titolo originario è stato rilasciato in epoca anteriore alla disciplina sopravvenuta.
- L’applicazione della disciplina vigente al momento del rinnovo non costituisce retroattività quando il nuovo provvedimento produce effetti soltanto per il futuro e non incide retroattivamente sulla validità o sugli effetti già prodotti dal titolo originario.
- Il giudicato formatosi su una precedente controversia non è violato da un successivo diniego di rinnovo fondato su una disciplina sopravvenuta e riferito a una distinta fase provvedimentale, qualora il nuovo atto non contraddica il contenuto conformativo della precedente decisione.
- Il legittimo affidamento derivante da precedenti rinnovi non prevale sulla necessità di verificare i requisiti richiesti dalla disciplina vigente per il nuovo rinnovo, soprattutto in assenza di una disciplina transitoria o della prova di prassi amministrative difformi nel nuovo regime.
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