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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26732/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di ricettazione (capo B) ascritto a Zito e ritenuto commesso il 14/09/2013; il Procuratore generale deduce violazione di legge in ordine alla valutazione della prescrizione, sostenendo che la Corte di appello ha errato nel ritenere il reato prescritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen. non costituisce autonomia di reato ma una circostanza attenuante speciale, pertanto ai fini della prescrizione va considerata la pena del primo comma dell'art. 648. Di conseguenza il termine prescrizionale, al netto di sospensioni, è pari a dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. pen. e non era decorso alla data della sentenza impugnata né alla data dell'udienza. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio quanto alla declaratoria di prescrizione del capo B e gli atti sono trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    richiamati il secondo e il quarto comma nella motivazione

    L'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma non è autonoma rispetto al primo comma, ma costituisce una circostanza attenuante speciale; quindi per il calcolo della prescrizione si prende come riferimento la pena prevista dal primo comma

  • art. 157 cod. pen.

    Usato per determinare il termine prescrizionale in relazione alla pena stabilita; applicato insieme all'art. 161 per il calcolo del termine di prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Norma richiamata per la determinazione del termine prescrizionale risultante nella pronuncia (tenore che porta al computo di dieci anni)

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492)

    Conferma il principio secondo cui l'ipotesi attenuata di ricettazione è circostanza attenuante speciale e non autonoma, con le conseguenze sul calcolo della prescrizione

Massime di principio

  • L'ipotesi attenuata di un reato (quando espressamente qualificata come tale dalla norma) va considerata come circostanza attenuante speciale e non come fattispecie autonoma: per la prescrizione si prende la pena prevista dalla fattispecie base
  • Per valutare la decorrenza della prescrizione occorre calcolare il termine sulla base della pena prevista dal primo comma del reato principale, salvo che la riduzione della pena non derivi da autonomie di fattispecie chiaramente previste
  • Le eventuali sospensioni vanno comunque computate: anche se la pena-base comporta un termine prescrizionale più lungo, bisogna controllare sospensioni o altre cause di dilazione che possono modificare il decorso
  • Se una corte d'appello dichiara un reato prescritto sulla base di un errato inquadramento dell'attenuante, la Cassazione può annullare la declaratoria e rinviare gli atti per il proseguimento del giudizio
  • In casi analoghi, difesa e pubblica accusa devono sollevare specifiche questioni interpretative sulla natura dell'attenuante (autonoma vs speciale) perché influiscono direttamente sul calcolo della prescrizione

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