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Sentenza

Sentenza n. 1801/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell'oscuramento parziale dell'offerta tecnica per asserita insussistenza di segreti tecnici o commerciali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, aggiudicataria del lotto relativo al Comune di Mogliano Veneto, aveva dichiarato riservate ampie parti della propria offerta tecnica, producendo una versione parzialmente oscurata. La richiesta riguardava, tra l'altro, la metodologia pedagogico-operativa, l'organizzazione e la turnistica del personale, il controllo della qualità, la refezione, la pulizia e sanificazione, la programmazione educativa, i servizi migliorativi, la continuità con la scuola dell'infanzia, la manutenzione e gli allegati all'offerta. La stazione appaltante aveva respinto l'istanza ritenendo non provati i requisiti dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale: non segretezza delle informazioni, assenza di valore economico derivante dalla segretezza e mancata dimostrazione di misure ragionevoli di protezione. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 35, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2023 e 98 del d.lgs. n. 30/2005, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto di avere individuato puntualmente le parti espressive del proprio know-how e ha invocato il necessario bilanciamento tra trasparenza e riservatezza. In via subordinata, ha dedotto la violazione della proporzionalità, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere almeno a un oscuramento selettivo. La Provincia ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati e ha difeso il diniego, rilevando l'ampiezza e genericità della richiesta e l'assenza di elementi innovativi o realmente riservati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione di inammissibilità, applicando il criterio della ragione più liquida, poiché il ricorso era infondato nel merito. Ha affermato che l'oscuramento dell'offerta costituisce un'eccezione alla regola della conoscibilità degli atti di gara e deve essere interpretato restrittivamente. L'operatore economico deve presentare una dichiarazione motivata e fornire una prova concreta, analitica e specifica della sussistenza dei requisiti dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how, l'originalità dell'offerta o l'appartenenza delle informazioni al patrimonio aziendale; occorre indicare le singole informazioni riservate, il loro oggetto e funzione, il vantaggio competitivo derivante dalla segretezza, il valore economico e le misure concretamente adottate per proteggerle. Nel caso concreto, la richiesta riguardava ampie sezioni dell'offerta e categorie di informazioni corrispondenti ai criteri di valutazione, senza una dimostrazione puntuale della segretezza delle specifiche soluzioni. Le modalità pedagogiche, organizzative e gestionali indicate sono state ritenute riconducibili all'ordinaria gestione del servizio di asilo nido, facilmente conoscibili da un ampio numero di soggetti, inclusi gli utenti, e prive di dimostrati elementi di originalità o innovatività. Non è stato provato neppure un valore economico autonomo derivante dalla segretezza né l'adozione di misure specifiche e adeguate per mantenerla; l'inserimento delle informazioni in un sistema di gestione della qualità certificato non è stato considerato sufficiente. Anche la combinazione degli elementi non è stata dimostrata quale patrimonio conoscitivo autonomo, non noto o non facilmente accessibile. Gli allegati e i dati curriculari non erano stati individuati e giustificati in modo specifico. Sono state quindi respinte anche le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità: l'onere di individuare le singole parti da oscurare e provarne la natura riservata grava sull'operatore economico e non può essere trasferito alla stazione appaltante o al giudice. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

    L'oscuramento di parti dell'offerta tecnica o economica richiede una dichiarazione motivata dell'operatore economico e la prova che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali; l'onere di individuazione e dimostrazione grava sull'operatore.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

    La disciplina dell'accesso agli atti di gara deve essere applicata coordinando la tutela della riservatezza con le esigenze di trasparenza e di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023

    L'oscuramento dell'offerta e la tutela giurisdizionale in materia di accesso agli atti di gara sono soggetti a un regime speciale, nel quale le esclusioni dalla conoscibilità devono essere interpretate restrittivamente.

  • art. 98, comma 1, d.lgs. n. 30/2005

    Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

    I requisiti della segretezza, del valore economico derivante dalla segretezza e delle misure ragionevoli di protezione devono essere provati in modo concreto e specifico per le informazioni oggetto di oscuramento.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990

    Sono documenti amministrativi tutti quelli detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

    Le offerte detenute dalla stazione appaltante rientrano, in linea generale, nell'ambito dei documenti conoscibili; le limitazioni all'accesso sono tipiche e tassative.

  • art. 116 c.p.a.

    La controversia sul diniego di oscuramento è stata proposta mediante il rito speciale in materia di accesso.

  • art. 55, paragrafi 2 e 3, direttiva 2014/24/UE

    La trasparenza sulle caratteristiche e sui vantaggi dell'offerta selezionata può essere limitata quando la divulgazione pregiudichi legittimi interessi commerciali o la concorrenza leale.

Massime di principio

  • L'oscuramento di parti dell'offerta tecnica o economica costituisce un'eccezione alla regola della trasparenza e della piena conoscibilità degli atti di gara; pertanto, le relative limitazioni devono essere interpretate restrittivamente e non possono fondarsi su categorie generiche o su presunzioni.
  • L'operatore economico che invoca segreti tecnici o commerciali deve individuare in modo analitico e puntuale le specifiche informazioni da oscurare e dimostrare, per ciascuna di esse o per una combinazione precisamente individuata, la segretezza, il valore economico derivante dalla segretezza e l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a proteggerla.
  • Il generico richiamo al know-how, all'originalità dell'offerta, all'appartenenza delle informazioni al patrimonio aziendale o all'inserimento delle stesse in un sistema di gestione della qualità certificato non dimostra, di per sé, la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale.
  • Le ordinarie modalità organizzative, pedagogiche e gestionali necessarie all'erogazione di un servizio pubblico non sono sottraibili all'accesso in assenza della dimostrazione di specifici elementi di innovatività, non conoscibilità e vantaggio competitivo derivante dalla segretezza.
  • L'onere di individuare le specifiche parti dell'offerta meritevoli di oscuramento e di comprovarne la natura riservata grava sull'operatore economico; tale onere non può essere trasferito alla stazione appaltante o al giudice mediante una richiesta generica di oscuramento selettivo.
  • La tutela della riservatezza deve essere bilanciata con il diritto degli altri concorrenti di conoscere le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata; non è quindi ammissibile né l'accoglimento sistematico delle richieste di segretezza né l'oscuramento esteso di intere sezioni dell'offerta privo di motivazione analitica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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