Sentenza n. 3375/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e rifiuto di fissare un appuntamento presso l'ambasciata per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione rispetto all'istanza diretta a ottenere la convocazione presso l'Ambasciata d'Italia in Islamabad, necessaria per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, previo completamento della preiscrizione universitaria. Ha inoltre sollecitato il rilascio del visto. Nel corso del giudizio l'appuntamento è stato concesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'amministrazione ha concesso l'appuntamento richiesto, ponendo il ricorrente nella condizione di presentare la domanda di visto. Ha invece rigettato la pretesa diretta a ottenere dal giudice l'ordine di rilascio del visto, rilevando che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione è tenuta a fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Il rilascio del visto non poteva essere ordinato, trattandosi di potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione. In ragione della reciproca soccombenza e dell'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; l'amministrazione deve comunque fissare tempestivamente l'appuntamento necessario a consentirne la presentazione.
Massime di principio
- Quando la presentazione di una domanda di visto è subordinata alla fissazione di un appuntamento consolare, l'amministrazione deve fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto, poiché il termine per provvedere decorre dalla successiva presentazione della domanda.
- La concessione dell'appuntamento richiesto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda volta a ottenere la possibilità di presentare l'istanza amministrativa.
- Il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un visto quando la relativa domanda non è ancora stata formalmente presentata e il potere amministrativo, discrezionale, non è stato ancora esercitato.
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