Sentenza n. 5202/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, a) del decreto di revoca delle agevolazioni prot. n. FRC2026/PU000597 del 21 aprile 2026, adottato da Sviluppo Campania S.p.A. nell’ambito dell’avviso pubblico “Misura di sostegno alle MPI Campane attraverso il Fondo Regionale per la Crescita Campania – FRC”, ex D.G.R. n. 311/2021 e D.G.R. n. 525/2021, CUP B29J21029510009, relativo alla domanda ID 100122FRC000001407 presentata dall’impresa individuale Gallo Francesco, nonché della comunicazione di trasmissione del decreto di revoca e richiesta di restituzione somme prot. n. FRC2026/PU000598 del 21 aprile 2026, con la quale Sviluppo Campania S.p.A. ha richiesto al beneficiario Francesco Gallo e al garante Michele Gallo la restituzione dell’importo complessivo di euro 90.187,53, oltre interessi legali, preannunciando, in difetto di pagamento, l’avvio della riscossione coattiva e l’escussione della garanzia prestata; b) del preavviso di revoca prot. n. FRC2026/PU000559 del 23 marzo 2026, degli atti istruttori e valutativi richiamati nel decreto di revoca, degli atti di recupero delle somme, degli atti di avvio o iscrizione a ruolo della pretesa restitutoria, degli atti di escussione della garanzia personale e di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale e/o esecutivo, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di revoca delle agevolazioni regionali e richiesta di restituzione di euro 90.187,53, con preavviso di revoca e atti connessi di recupero ed escussione della garanzia
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di un’impresa individuale, beneficiario di una misura agevolativa regionale composta da contributo a fondo perduto e finanziamento, e il fideiussore garante hanno impugnato il decreto con cui Sviluppo Campania S.p.A. ha revocato integralmente le agevolazioni già concesse e ha richiesto la restituzione delle somme erogate. La revoca era motivata da irregolarità e incompletezza della documentazione giustificativa delle spese sostenute nell’ambito del programma finanziato, quindi da asseriti inadempimenti agli obblighi di rendicontazione. I ricorrenti hanno sostenuto, anche nella memoria difensiva, che l’amministrazione avrebbe svolto valutazioni discrezionali sulla riconoscibilità delle singole spese e sulla permanenza del beneficio, così radicando la giurisdizione amministrativa. Sviluppo Campania ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia riguardava la fase di erogazione e recupero del finanziamento già concesso, non la fase di assegnazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha distinto la fase procedimentale di assegnazione del finanziamento, nella quale possono sorgere interessi legittimi e sussistere la giurisdizione amministrativa, dalla fase esecutiva di erogazione, rendicontazione e recupero, nella quale vengono in rilievo diritti soggettivi connessi all’adempimento degli obblighi posti a carico del beneficiario. Nel caso concreto il provvedimento di concessione era già intervenuto e la revoca era stata adottata durante l’erogazione delle agevolazioni, in ragione di irregolarità nella rendicontazione e non per vizi di legittimità originari del provvedimento attributivo o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. La qualificazione formale dell’atto come revoca non è stata ritenuta decisiva, poiché la controversia riguardava sostanzialmente l’esecuzione del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento del beneficiario. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a finanziamenti pubblici, il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata, non sulla qualificazione formale dell’atto impugnato né sulla sua denominazione come revoca, riduzione, decadenza o risoluzione.
- La fase di assegnazione discrezionale del finanziamento, antecedente al provvedimento attributivo del beneficio, coinvolge interessi legittimi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo; la fase successiva di erogazione, rendicontazione e recupero riguarda invece diritti soggettivi ed è devoluta al giudice ordinario.
- Quando, dopo la concessione del finanziamento, l’amministrazione revoca o recupera le somme per inadempimenti del beneficiario agli obblighi di rendicontazione o per sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, perché attiene all’esecuzione del rapporto di sovvenzione.
- La giurisdizione amministrativa può permanere dopo la concessione soltanto se il beneficio è rimosso per vizi di legittimità del provvedimento attributivo o per un originario contrasto con il pubblico interesse, e non quando la rimozione dipende dall’inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione.
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