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Sentenza

Sentenza n. 7187/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); - Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); - Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); - Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); Nonché, per quanto occorrer possa, - Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); - Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); - Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); - Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); - Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); - Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); - Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, eventualmente, previa rimessione - alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sterimed - S.r.l. il 17/2/2023: per l’annullamento: - Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A; Nonché per quanto occorrere possa - Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: - Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; - Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; - Della Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; - Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; - Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell'ASL 03 PESCARA; - Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell'ASL 03 PESCARA; - Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell'ASL 04 TERAMO; - Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell'ASL 04 TERAMO; - Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202300422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, e determinazione della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 con il relativo elenco degli importi dovuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato gli atti statali e regionali con cui è stato dato corso al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Con i motivi aggiunti ha contestato anche la determinazione della Regione Abruzzo che individuava le aziende soggette al ripiano e i relativi importi. La ricorrente ha sostenuto, in sintesi, il contrasto del meccanismo del payback con principi costituzionali ed eurounitari, chiedendo eventualmente la rimessione delle questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel corso del giudizio ha dichiarato e documentato di avere versato alla Regione Abruzzo il 25% degli importi indicati nel provvedimento di ripiano, aderendo al meccanismo transattivo o di definizione previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure di legittimità costituzionale, eurounitaria e amministrativa dedotte contro gli atti del payback. Ha ritenuto che il versamento del 25% degli importi dovuti, effettuato in adesione al meccanismo previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, avesse fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione sull'impugnazione. Pur rilevando che la legge qualifica l'effetto come cessazione della materia del contendere, il Collegio ha precisato che, sul piano processuale, ricorre l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito, ossia il pagamento delle somme in misura ridotta, è diverso da quello perseguito con il ricorso, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati dall'ordinamento. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il correlato meccanismo di ripiano a carico delle imprese fornitrici, comprese le procedure relative alle annualità 2015-2018 mediante il comma 9-bis.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Prevede il meccanismo di definizione delle controversie relative al payback mediante il pagamento, da parte delle imprese, di una quota ridotta degli importi dovuti; l'adesione a tale meccanismo determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    È richiamato tra le disposizioni che prevedono obblighi di pagamento collegati al meccanismo di payback sui dispositivi medici.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina l'opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la conseguente trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione della controversia mediante pagamento di una somma ridotta, l'interesse alla pronuncia sugli atti impugnati può venir meno per sopravvenienza, rendendo improcedibile il ricorso.
  • La qualificazione legislativa dell'effetto dell'adesione come "cessazione della materia del contendere" non impedisce al giudice di ravvisare, sul piano processuale, una sopravvenuta carenza di interesse quando il bene conseguito dal ricorrente è diverso da quello originariamente perseguito con l'azione di annullamento.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti impugnati, comprese le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, se la definizione sopravvenuta della posizione elimina l'utilità concreta di una decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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