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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14089/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento per TARES/TARI relativo all’annualità 2014, emesso dal Comune di Napoli per un immobile sito in Napoli, chiedendo il pagamento di imposta, sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che la società avesse la disponibilità dell’immobile sin dal 2013 e reputando non decisivi gli elementi prodotti dall’ente. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali, lamentando anche l’omessa trattazione in pubblica udienza e la mancata considerazione della dedotta carenza di legittimazione passiva e dell’esenzione per locali non suscettibili di produrre rifiuti; 2) violazione dell’art. 33 del d.lgs. 546/1992 per la decisione in trattazione scritta invece che in udienza pubblica; 3) violazione dell’art. 1, comma 641, L. 147/2013 e della disciplina regolamentare comunale, sostenendo che l’immobile era soltanto sede legale, senza effettiva disponibilità e condotto da altro soggetto in locazione; 4) ulteriori doglianze sostanzialmente volte a contestare la debenza del tributo per difetto di presupposto e per carenza di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la mancata specifica trascrizione o localizzazione degli atti e delle eccezioni asseritamente devolute ai giudici di merito, in violazione dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la decisione della CTR di procedere con trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale COVID-19, evidenziando che non esisteva un diritto assoluto alla discussione in udienza pubblica e che il procedimento scritto garantiva comunque il contraddittorio. Quanto ai motivi sostanziali relativi alla tassazione dei rifiuti e alla legittimazione passiva, li ha giudicati inammissibili perché diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e privi di specifica indicazione dei canoni normativi asseritamente violati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    invocato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la censura non adeguatamente specificata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza; non è stato ritenuto utilmente violato

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    evocato come vizio di legittimità per violazione di legge, ma la censura è stata riqualificata come inammissibile perché involgeva il merito

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la nullità processuale; la Corte ha distinto tra ammissibilità del motivo e successivo esame nel merito

  • art. 33 d.lgs. 546/1992

    la trattazione scritta disposta in luogo dell’udienza pubblica è stata ritenuta conforme alla disciplina emergenziale applicabile

  • art. 1, comma 641, L. 147/2013

    invocato per sostenere l’esenzione dei locali non suscettibili di produrre rifiuti; la censura è stata giudicata meramente fattuale e quindi inammissibile

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta carenza di legittimazione passiva, senza specifica censura di legittimità

  • art. 14 regolamento TARSU del Comune di Napoli

    richiamato dalla ricorrente per escludere il tributo; la Corte ha ritenuto il motivo diretto a contestare il merito

  • art. 27 d.l. 137/2020

    ha consentito, in periodo emergenziale COVID-19, lo svolgimento delle udienze da remoto o, in alternativa, la decisione sulla base degli atti o mediante trattazione scritta con termini per memorie

  • art. 366, comma primo, n. 6 c.p.c.

    richiamato per affermare l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda

  • art. 369, comma secondo, n. 4 c.p.c.

    richiamato unitamente all’art. 366 c.p.c. per l’onere di produzione e specificazione degli atti rilevanti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nel richiamo all’onere probatorio, nel senso che la parte doveva specificare i fatti e le prove poste a fondamento delle proprie censure

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, il motivo deve essere autosufficiente: la parte deve indicare con precisione gli atti, i documenti e le eccezioni rilevanti, trascrivendone o localizzandone il contenuto essenziale; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • In materia di processo tributario durante l’emergenza COVID-19, la richiesta di trattazione in udienza pubblica non attribuisce un diritto assoluto alla discussione in presenza: il giudice può applicare la disciplina emergenziale, disponendo la trattazione scritta o la decisione sugli atti nei limiti previsti dalla legge.
  • La garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa può essere assicurata anche mediante trattazione scritta con memorie, senza necessità di udienza pubblica, quando ciò sia previsto da una disciplina speciale e siano salvaguardate le prerogative difensive.
  • Per contestare efficacemente l’assoggettamento a tributo di un immobile, non basta invocare in astratto l’esenzione per locali non produttivi di rifiuti o la carenza di legittimazione passiva: occorre specificare in modo puntuale i canoni normativi violati e dimostrare il concreto discostamento del giudice di merito da tali canoni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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