Cassazione Civile, Ordinanza n. 10291/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della curatela fallimentare di acquisire all'attivo le somme percepite da un soggetto privato in occasione della vendita di un immobile intestato alla società fallita. L'immobile era stato venduto dal ricorrente quale procuratore dell'amministratore unico della società; parte del prezzo era stata versata all'amministratore e poi trasferita al ricorrente, mentre una quota era stata pagata direttamente dall'acquirente al medesimo. Il ricorrente ha sostenuto l'esistenza di un accordo fiduciario anteriore, in forza del quale il bene sarebbe stato acquistato con risorse proprie del fiduciante e poi intestato alla società, sicché, una volta venduto il bene, l'obbligo restitutorio si sarebbe trasferito sul ricavato. La curatela, anche in replica alle difese avversarie, ha precisato la domanda chiedendo di dichiarare l'inopponibilità, nullità, annullabilità o illiceità del negozio fiduciario e di accertarne il conflitto di interessi, oltre al risarcimento del danno. In primo grado il tribunale ha dichiarato inefficace il negozio fiduciario per frode ai creditori e inefficaci, ai sensi dell'art. 64 l.f., i versamenti ricevuti. La corte d'appello ha confermato il rigetto dell'impugnazione del ricorrente, rilevando tra l'altro che non era provato che il pagamento a favore del ricorrente derivasse dall'accordo fiduciario, ma risultava invece qualificato come rimborso per 'anticipazioni infruttifere'. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 324, 329, 342, 346 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la curatela, totalmente soccombente sul punto della domanda modificata, avrebbe dovuto proporre appello incidentale o comunque riproporre le domande/questioni, e che si fosse formato giudicato sull'esistenza e validità del negozio fiduciario; 2) violazione degli artt. 2901 c.c., 64 l.f., 324 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che l'accertamento della causa del pagamento fosse incompatibile con il giudicato sulla validità del negozio fiduciario; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia/extrapetizione, perché la corte d'appello non avrebbe esaminato il suo argomento secondo cui la frode ai creditori andava valutata al momento dell'assunzione dell'obbligazione e non dell'esecuzione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la curatela non fosse tenuta a proporre appello incidentale né a riproporre questioni ex art. 346 c.p.c., poiché era risultata totalmente vittoriosa in primo grado con declaratoria di inefficacia del negozio fiduciario. Ha inoltre escluso che si fosse formato un giudicato sull'esistenza e validità dell'accordo fiduciario, osservando che l'appello del ricorrente aveva rimesso in discussione l'intera controversia. Quanto al merito della censura sulla causa del pagamento, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valorizzato il documento dell'amministratore unico del 27 gennaio 2014, che qualificava il versamento come rimborso per anticipazioni infruttifere, e quindi come fatto diverso dall'esecuzione del preteso negozio fiduciario. Sul terzo motivo ha affermato che non vi era omessa pronuncia, perché il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento delle parti: è sufficiente una motivazione che renda incompatibile la decisione adottata con le tesi non esaminate espressamente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo. Successivamente, in sede di correzione errore materiale, la Corte ha precisato che la condanna alle spese del giudizio di cassazione deve essere eseguita a favore dello Stato, poiché la curatela era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
La memoria è stata utilizzata dalla curatela per precisare/modificare la domanda in risposta alle difese avversarie; la Corte ha ritenuto ammissibile la modifica perché conseguente alle allegazioni del convenuto.
art. 324 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere il giudicato; la Corte ha escluso che il giudicato si fosse formato nei termini prospettati.
art. 329 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa acquiescenza o devoluzione; la Corte non ha accolto la censura.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di requisiti dell'appello; la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la doglianza.
art. 346 c.p.c.
La Corte ha affermato che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale né di riproporre questioni non necessarie alla sua difesa.
art. 2909 c.c.
Il giudicato è stato escluso perché l'appello del soccombente ha rimesso in discussione l'intera controversia.
art. 2901 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché la causa del pagamento era stata accertata in fatto in modo diverso da quanto sostenuto dal ricorrente.
art. 64 L.F.
Norma applicata in primo grado per dichiarare inefficaci i versamenti ricevuti in occasione della vendita dell'immobile intestato alla società fallita.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ricordando che non occorre una risposta espressa a ogni argomento difensivo se la motivazione adottata lo disattende implicitamente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma di deduzione del vizio processuale di omessa pronuncia invocata dal ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso e della successiva correzione materiale.
art. 391-bis c.p.c.
Utilizzato per correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di cassazione.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese deve essere disposta in favore dello Stato.
art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in via di coerenza sistematica con l'art. 133 del medesimo testo unico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale né di riproporre ex art. 346 c.p.c. domande o eccezioni già accolte, poiché la soccombenza necessaria per tali adempimenti manca.
- Il giudicato non si forma su una questione che, per effetto dell'impugnazione principale, resta devoluta al giudice di appello nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.
- Ai fini della valutazione della causale di un pagamento o di una posta patrimoniale, il giudice di merito può fondare la decisione sul contenuto dei documenti e sulla qualificazione concreta dell'operazione, senza essere vincolato alla ricostruzione della parte che ne contesta la causa.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la tesi della parte, anche se il giudice non abbia esaminato espressamente ogni singolo argomento difensivo.
- In caso di condanna alle spese nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere disposto a favore dello Stato e la relativa omissione integra errore materiale correggibile ex art. 391-bis c.p.c.
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