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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22234/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che autorizzava il detenuto Tagliavia, sottoposto al regime di cui all'art. 41‑bis ord. pen., a effettuare un colloquio mediante videochiamata con il figlio Pietro (detenuto in altro istituto) usando piattaforma validata dal DGSIA, ritenendo la videochiamata sostitutiva del colloquio telefonico di dieci minuti o, secondo la motivazione del Tribunale, anche del colloquio visivo in presenza quando sussistano gravi difficoltà a svolgerlo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione penitenziaria come infondato. Ha rilevato però una discrepanza tra l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza (che autorizzava la videochiamata come sostitutiva del colloquio telefonico di dieci minuti) e la motivazione del Tribunale di Sorveglianza (che aveva esteso la possibilità di videochiamata come sostitutiva del colloquio in presenza, della durata di un'ora). Tale estensione motivazionale è stata censurata, ma la Corte ha confermato che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi in cui il familiare risulti a sua volta detenuto o sussistano impossibilità o gravissime difficoltà a svolgere il colloquio in presenza, il magistrato di sorveglianza può autorizzare il colloquio mediante videochiamata anche per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41‑bis.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen., comma 2‑quater, lett. b)

    art. 41‑bis, comma 2‑quater, lett. b)

    La norma prevede regole più restrittive per i colloqui dei detenuti in regime differenziato; tuttavia la giurisprudenza consente una deroga solo in casi di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza, autorizzando il ricorso al colloquio mediante videochiamata in tali situazioni.

  • Circolare DAP n. 0031246U (29/1/2019 / 30/1/2019)

    circolare DAP n. 0031246U

    La circolare ha equiparato per i detenuti in regime ordinario la videochiamata al colloquio visivo, ma non può essere automaticamente estesa ai detenuti sottoposti a regime 41‑bis senza che ricorrano le condizioni eccezionali previste dalla giurisprudenza; l'Amministrazione può eccepire rischi di sicurezza informatica a giustificazione del diniego.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23819/2020, n. 19826/2021, n. 39784/2021)

    sentenze Cass. n. 23819/2020; n. 19826/2021; n. 39784/2021

    La Corte ha stabilito che i colloqui a distanza per i detenuti 41‑bis possono essere autorizzati solo in presenza di situazioni oggettive ed eccezionali che impediscano il colloquio in presenza (es. familiare detenuto in altro istituto o restrizioni agli spostamenti), e che il criterio dell'eccezionalità deve essere adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • Per i detenuti in regime ex art. 41‑bis la videochiamata non è automaticamente alternativa al colloquio in presenza: può essere autorizzata solo in situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza.
  • La condizione per autorizzare la videochiamata può sussistere, tra l'altro, quando il familiare sia anch'egli detenuto in altro istituto o quando oggettive restrizioni agli spostamenti rendano il colloquio in presenza non praticabile.
  • Le circolari DAP che equiparano videochiamata e colloquio visivo per i detenuti ordinari non si estendono automaticamente ai soggetti sottoposti a 41‑bis; occorre sempre verificare l'eccezionalità e le esigenze di sicurezza.
  • La durata e le modalità del collegamento devono essere coerenti con la specifica sostituzione autorizzata: se la videochiamata sostituisce il colloquio telefonico si applicano i limiti temporali di quest'ultimo; eventuali estensioni devono essere espressamente motivate.
  • Il magistrato di sorveglianza ha la potestà di sindacare le modalità di esercizio del diritto ai colloqui e di autorizzare deroghe, purché motivate sulla base di esigenze concrete di ordine e sicurezza.
  • Rilevazioni di rischio per la sicurezza informatica o profili di pericolosità del detenuto possono legittimare un diniego, purché supportate da valutazioni specifiche.

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