Sentenza n. 1404/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'accoglimento delle seguenti domande: a) per l’ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA dell’avvenuto trasferimento, a far tempo dal 15.03.1991, in capo al Comune di Castione della Presolana (BG) delle aree previste in cessione e delle opere di urbanizzazione ed impianti urbanizzativi – compreso l’impianto di depurazione delle acque reflue - realizzate in esecuzione della convenzione urbanistica del 20.12.1974, come ratificata in data 6.04.1979 (atto a rogito notaio dottor Fausto Begnis rep. 57374 - racc. 11948), per l’attuazione del piano di lottizzazione n. 5 presentato dalla società Monte Pora - SIRT spa (in particolare aree identificate al foglio 9 catastale mappali 11352, 7123, 7127, 7990, 8215, 8217, 11335, 11359, 7956, 7959, 7965, 7970 e 11361, nonché altre da meglio identificare) e della conseguente sussistenza della piena ed esclusiva responsabilità comunale in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere urbanizzative e degli impianti in questione, sempre a far data dal 15.03.1991 in poi, nonché per eventuali ulteriori lavori ed interventi di messa a norma ed adeguamento dei predetti impianti che si siano resi o che si rendano ora necessari per ragioni di adeguamento a nuove normative di legge e di regolamento sopravvenute dal 15.03.1991 in poi, previa declaratoria di nullità per violazione dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 28 della L. 1150/1942 e dell’art. 46 della LR Lombardia 12/2005 della clausola di cui all’art. 7 della convenzione urbanistica del 20.12.1974 laddove sembra affidare al capriccioso arbitrio comunale la scelta di presa in carico delle opere urbanizzative e degli impianti del comprensorio che invece è obbligo di legge b) per l’ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA del difetto di legittimazione passiva del ricorrente – acquirente di appartamento residenziale realizzato nel comprensorio della lottizzazione 5 da Monte Pora SIRT spa - rispetto agli obblighi urbanizzativi e manutentivi ordinari e straordinari e di adeguamento a norme regolamentari sopravvenute delle opere ed impianti urbanizzativi eseguiti già assunti dal soggetto lottizzante SIRT – Monte Pora spa in liquidazione nella convenzione urbanistica del 20.12.1974 c) per la CONDANNA del Comune di Castione della Presolana e della società Sviluppo Impianti di risalita e turistici – S.I.R.T. – Monte Pora spa in liquidazione, anche in solido tra loro, ad eseguire tutti gli interventi necessari ed idonei per garantire la messa a norma secondo i regolamenti ad oggi vigenti e la piena funzionalità anche a seguito di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riqualificazione tecnologica che si rendessero necessari di tutte le opere urbanizzative e di tutti gli impianti urbanizzativi del comprensorio di lottizzazione 5 nonché a risarcire di tutti i danni patiti e patiendi in relazione all’inadempimento pregresso ed attuale dei predetti soggetti agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica del 20.12.1974 nonchè alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto dal ricorrente sine titulo negli ultimi 10 anni per finanziare interventi condominiali in realtà di spettanza del Comune di Castione della Presolana e/o della Monte Pora SIRT srl per l’esecuzione di lavori manutentivi delle opere urbanizzative e degli impianti urbanizzativi per cui è causa, per l’importo di euro 30.000 (trentamila) o per il diverso importo da accertarsi in corso di causa anche mediante espletanda Consulenza Tecnica d’Ufficio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Il ricorrente chiedeva di accertare che, dal 15 marzo 1991, fossero trasferite al Comune le aree destinate alla cessione e le opere e gli impianti di urbanizzazione realizzati in esecuzione della convenzione urbanistica del 20 dicembre 1974, ratificata il 6 aprile 1979, per la lottizzazione n. 5, e che al Comune spettassero gli obblighi di manutenzione e adeguamento. Chiedeva inoltre la nullità della clausola convenzionale che subordinava la presa in carico delle opere alla scelta del Comune, l’accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli obblighi urbanizzativi e manutentivi, la condanna del Comune e della società lottizzante a eseguire gli interventi necessari e a risarcire i danni, nonché la restituzione delle somme pagate negli ultimi dieci anni per lavori manutentivi, quantificate in 30.000 euro o nella diversa somma accertata in causa. Dopo la costituzione delle parti resistenti, il ricorrente ha depositato, il 24 giugno 2026, rinuncia al ricorso o, in subordine, dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo l’improcedibilità e la compensazione delle spese in ragione degli accordi raggiunti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le domande e i motivi relativi alla convenzione urbanistica, agli obblighi di manutenzione, ai danni e alla restituzione delle somme. Ritenuta rituale la rinuncia al ricorso e preso atto della sua accettazione formale da parte di entrambe le resistenti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in conformità all’accordo delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ciò posto, stante la ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso depositato dalla parte ricorrente e accettato dalle controparti processuali, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite, stante l’accordo raggiunto sul punto dalle parti costituite.
La rinuncia rituale al ricorso, accettata dalle controparti processuali, comporta l’estinzione del giudizio; le spese possono essere compensate in conformità all’accordo delle parti.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, quando accettata dalle controparti processuali, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’accordo delle parti costituite sulla compensazione delle spese può fondare l’integrale compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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