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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15247/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di intimazione e della presupposta cartella di pagamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2006. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR Lombardia aveva rigettato l’impugnazione ritenendo provata la regolare notifica della cartella mediante raccomandata diretta e ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: sosteneva, in sintesi, la carenza di motivazione e la violazione di legge in tema di notifica della cartella, deducendo che non fosse sufficiente l’estratto di ruolo e che occorressero la produzione della cartella, della relata e ulteriori formalità; contestava inoltre la statuizione sul mancato disconoscimento della documentazione prodotta e la ritenuta tardività/insussistenza delle sue difese. Infine censurava il rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che, mancando la notifica della cartella, fosse maturata la decadenza e, comunque, che il credito non fosse soggetto a prescrizione decennale. Le amministrazioni resistenti proponevano anche ricorso incidentale, deducendo che l’appello del contribuente fosse inammissibile perché non avrebbe contestato la ratio decidendi di primo grado e avrebbe prestato acquiescenza.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale del contribuente, dichiarando assorbito il ricorso incidentale delle amministrazioni. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi principali perché formulati in modo promiscuo tra violazione di legge e vizio motivazionale, privi di adeguata specificità e autosufficienza, e comunque incompatibili con i consolidati principi sulla notificazione diretta della cartella a mezzo raccomandata. In particolare ha affermato che, quando la cartella è notificata direttamente dall’agente della riscossione con raccomandata A/R, la notificazione si perfeziona con la data dell’avviso di ricevimento, senza necessità di relata, e che per provare la regolarità della notifica non è necessaria la produzione dell’originale della cartella, essendo sufficiente la matrice o l’estratto di ruolo. Quanto alla prescrizione, ha ribadito che per i tributi erariali, in assenza di una diversa previsione, vale il termine ordinario decennale; la doglianza di decadenza era comunque inconferente perché avrebbe dovuto essere fatta valere contro la cartella tempestivamente notificata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico e non promiscuo; non è ammissibile sovrapporre in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza impone di indicare in modo puntuale contenuto e localizzazione degli atti e documenti richiamati, senza formalismi eccessivi ma con chiarezza sufficiente a consentire il controllo della censura.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    comma 1, parte seconda; comma 4

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso non è necessaria una relata di notifica. La prova del perfezionamento notificatorio può essere data anche tramite la matrice o l’estratto di ruolo.

  • art. 2700 c.c.

    L’avviso di ricevimento e l’attestazione dell’agente postale hanno efficacia probatoria privilegiata quanto alle circostanze attestanti l’avvenuta consegna e la relazione tra consegnatario e destinatario.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La doglianza di decadenza è inconferente se proposta contro una cartella già ritenuta regolarmente notificata e andava fatta valere impugnando la cartella nei termini.

  • art. 2953 c.c.

    La prescrizione decennale ex actio iudicati non si applica automaticamente alla cartella divenuta definitiva; occorre verificare la natura del credito sottostante.

  • art. 2946 c.c.

    In mancanza di una previsione speciale, la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale.

  • art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018

    La definizione agevolata dei debiti riservata alle persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica è richiamata come possibile causa di carenza di interesse, ma l’eccezione è respinta per mancanza di prova documentale.

  • art. 3 d.l. n. 119 del 2018

    Il richiamo serve a chiarire che la definizione agevolata richiamata opera, per gli aspetti non espressamente regolati, secondo il modello della rottamazione dei carichi.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere l’inammissibilità dell’appello e la tardività dell’impugnazione tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al preteso vizio di ultrapetizione o omessa decisione sulla ratio di primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere una presunta acquiescenza alla decisione di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la sovrapposizione indistinta di censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione: il motivo deve consentire di capire con precisione quale errore si imputi alla sentenza e su quali fatti e norme si fondi la censura.
  • Il requisito di autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede che il ricorrente indichi specificamente il contenuto dei documenti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo, così da consentire il controllo della Corte.
  • La notifica diretta della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è modalità pienamente valida e alternativa alla notifica a mezzo messo/ufficiale notificatore; in tal caso la notifica si perfeziona con la data dell’avviso di ricevimento e non richiede una relata di notifica.
  • Per dimostrare la rituale notificazione della cartella non è necessario depositare l’originale del ruolo o della cartella: è sufficiente la produzione della matrice o dell’estratto di ruolo, purché idonei a identificare debitore, causa e importo della pretesa.
  • La doglianza di omessa notifica della cartella non può essere utilizzata per contestare, in sede successiva, la prescrizione o la decadenza se la notifica è stata accertata come rituale; le relative eccezioni vanno fatte valere tempestivamente contro la cartella.
  • Per i crediti tributari erariali, in assenza di una disposizione speciale, la prescrizione segue il termine ordinario decennale e non quello quinquennale; il criterio non dipende dal solo fatto che il credito sia iscritto a ruolo o incorporato in cartella.
  • Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa su questioni preliminari o di rito ha natura condizionata all’accoglimento del ricorso principale e resta assorbito quando il ricorso principale è respinto.
  • L’eccezione di carenza di interesse per adesione a una definizione agevolata richiede un riscontro documentale specifico: senza prova dell’istanza o della rinuncia, l’eccezione non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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