Sentenza n. 11036/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento n. 70 del 25/02/2026 con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Consolato Generale d’Italia a Lagos. Il ricorso è stato notificato il 21 aprile 2026 e depositato il 19 maggio 2026, corredato da una procura datata 20 marzo 2026, recante un’autenticazione della firma effettuata da un notaio nigeriano. Successivamente, il 26 maggio 2026, è stata depositata una nuova procura, datata 10 maggio 2026, con firma legalizzata dalla competente autorità consolare il 19 maggio 2026. La questione esaminata dal giudice ha riguardato la validità della procura al momento della sottoscrizione e notificazione del ricorso e la possibilità di sanare il vizio mediante la successiva procura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, anche d’ufficio, per carenza di valida procura speciale al momento della proposizione del giudizio. Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 218/1995, il processo civile svolto in Italia è regolato dalla legge italiana; tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla procura alle liti rilasciata all’estero e utilizzata in un giudizio amministrativo italiano. La procura speciale deve essere conferita nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, e l’autenticazione deve attestare, da parte di un pubblico ufficiale riconosciuto dall’ordinamento italiano, l’apposizione della firma in sua presenza previo accertamento dell’identità del sottoscrittore. L’autentica eseguita da un notaio nigeriano non è stata ritenuta idonea secondo la legge italiana. Ne è derivata la nullità insanabile della procura e, conseguentemente, l’inesistenza della rappresentanza processuale del difensore, con difetto di sottoscrizione del ricorso riferibile al ricorrente e nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a. Il TAR ha inoltre escluso la sanatoria mediante la procura successivamente depositata, richiamando il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025, secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo. La peculiarità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura alle liti utilizzata in un giudizio svolto in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana anche se rilasciata all’estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla norma; l’autenticazione della firma deve essere rituale secondo l’ordinamento applicabile al processo.
art. 83, comma 3, c.p.c.
L’autenticazione della procura apposta agli atti processuali deve provenire dal difensore nei casi previsti dalla disposizione e non può essere sostituita, nel caso esaminato, da un’autentica non riconosciuta dalla legge italiana.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione richiede l’attestazione della sottoscrizione apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il difetto di instaurazione del giudizio per carenza di valida procura può essere rilevato d’ufficio e conduce a una pronuncia di rito.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La mancanza di una valida sottoscrizione del ricorso, conseguente all’inesistenza della rappresentanza processuale, determina la nullità dell’atto introduttivo e l’inammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della sanatoria della procura invalida non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di regolarizzare una procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti rituale avviso della possibile definizione del giudizio sulla questione rilevata d’ufficio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di valida procura speciale già esistente al momento della sottoscrizione e della notificazione dell’atto introduttivo.
- Una procura alle liti rilasciata all’estero e utilizzata in un giudizio amministrativo italiano deve rispettare le forme richieste dalla legge processuale italiana; l’autenticazione della firma deve essere idonea secondo tale ordinamento e attestare l’identità del sottoscrittore e la sottoscrizione resa in presenza del pubblico ufficiale competente.
- La mancanza di una valida procura speciale comporta l’inesistenza della rappresentanza processuale del difensore e, conseguentemente, il difetto di sottoscrizione giuridicamente riferibile al ricorrente, con nullità del ricorso e sua inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo; pertanto, una procura inizialmente nulla o inesistente non può essere sanata mediante il deposito successivo di una nuova procura, anche quando ciò avvenga prima della decisione.
- L’esclusione della sanatoria successiva della procura nel processo amministrativo è giustificata dalla struttura del rito, caratterizzata da termini decadenziali rilevabili d’ufficio e dall’esigenza di preservare la stabilità delle situazioni giuridiche pubblicistiche.
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