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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32465/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di consegna eseguita dalla Corte di Appello di Roma, lamentando nullità per violazione e/o errata applicazione della legge 22 aprile 2005, n. 69, degli artt. 2 e 3 CEDU, dell'art. 6 T.U.E. e della decisione quadro U.E. 2002/584/GAI. In particolare contestava che le informazioni fornite dallo Stato emittente (Belgio) fossero formalmente insufficienti e non "individualizzate": non era stato specificato il regime detentivo (chiuso, semiaperto o aperto) cui sarebbe stato sottoposto e le informazioni sul sovraffollamento erano generiche (tasso di occupazione variabile nel tempo) senza dati attuali o prognosi future tali da escludere il rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrue le informazioni individualizzanti fornite dall'autorità belga e ha richiamato il principio secondo cui, se lo Stato emittente fornisce adeguate assicurazioni sull'assenza di trattamento inumano o degradante, lo Stato richiesto - in ossequio al principio di mutuo riconoscimento e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. Dorobantu) - può procedere alla consegna a meno che non emergano elementi concreti e precisi che dimostrino un serio pericolo persistente. Il ricorrente non ha indicato elementi tali da dimostrare il rischio concreto. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    art. 16; art. 18, lett. h)

    La legge recepisce la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. L'art. 16 impone allo Stato emittente di fornire informazioni individualizzate sulla situazione carceraria e sulle misure adottate; l'art. 18 lett. h) è richiamato in relazione ai presupposti e alle forme di valutazione delle informazioni fornite. La Corte ha ritenuto che l'informativa belga fosse conforme ai requisiti e quindi non abbia rilevato violazione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Gli artt. 2 e 3 (diritto alla vita e divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) costituiscono limiti alla consegna se sussiste un rischio concreto di tali trattamenti. La Corte ha richiesto elementi specifici e individualizzati per ritenere sussistente tale rischio; assicurazioni credibili dello Stato emittente, se non confutate da elementi concreti, escludono il rifiuto.

  • Trattato sull'Unione Europea (T.U.E.)

    Richiama il valore dei diritti fondamentali nell'ordinamento UE e il principio del mutuo riconoscimento. La Corte ha applicato tali principi nel senso che le assicurazioni fornite dallo Stato membro emittente, se adeguate, devono essere prese in considerazione dallo Stato richiesto.

  • Decisione quadro U.E. 2002/584/GAI (Mandato d'Arresto Europeo)

    Definisce la disciplina del mandato d'arresto europeo e le condizioni della consegna. La Corte interpreta la decisione quadro insieme alla normativa nazionale e alla giurisprudenza CJEU, richiedendo informazioni individualizzate per valutare il rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    art. 4 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti)

    Art. 4 è richiamato come parametro per valutare la compatibilità delle condizioni detentive; la Corte ha applicato il principio che, in assenza di elementi precisi che indichino un rischio reale, le assicurazioni sull'osservanza dell'art. 4 devono essere prese in considerazione.

Massime di principio

  • In presenza di un mandato d'arresto europeo, lo Stato emittente è tenuto a fornire informazioni "individualizzate" e aggiornate sulle condizioni di detenzione per consentire allo Stato richiesto di valutare il rischio di trattamenti inumani o degradanti (art. 16 legge 69/2005).
  • Se lo Stato emittente fornisce rassicurazioni credibili e dettagliate sull'assenza di trattamento inumano o degradante, lo Stato richiesto deve, in linea con il principio di mutuo riconoscimento, procedere alla consegna salvo che emergano elementi concreti e precisi che comprovino ancora il serio pericolo.
  • Deduzioni generiche su sovraffollamento o mancanza di specifiche sul regime detentivo possono essere insufficienti a impedire la consegna se l'autorità emittente documenta misure concrete e garanzie operanti nella pratica.
  • L'onere probatorio di dimostrare il rischio concreto di trattamenti inumani grava sul soggetto che oppone il rifiuto della consegna: sono richiesti elementi specifici, attuali e pertinenti, non mere ipotesi o dati generici.
  • Le corti nazionali devono conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. Dorobantu) quando valutano le informazioni fornite dallo Stato emittente e non possono pretendere ulteriori garanzie qualora le informazioni individualizzate escludano il rischio.
  • Se la documentazione ricevuta appare insufficiente, la Corte può richiedere integrazioni allo Stato emittente ai sensi della normativa nazionale (es. art. 16 legge n. 69/2005) prima di decidere sulla consegna.

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