Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16725/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, deducendo di non averne mai ricevuto la notifica e quindi lamentando la decadenza della potestà impositivo-esattiva. In primo grado il ricorso è stato rigettato sul presupposto che il destinatario non avesse contestato di aver ricevuto la notifica e, in particolare, la raccomandata informativa. In appello la decisione è stata confermata ritenendo perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e tardiva l'impugnazione. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo denunciando motivazione apparente e, al termine del motivo, anche violazione dell'art. 140 c.p.c. per mancata verifica della ricezione della raccomandata da parte del destinatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, perché dalla sentenza di merito era comunque ricostruibile l'iter logico seguito dal giudice tributario, fondato sulla ritenuta compiuta notifica ex art. 140 c.p.c. e sulla conseguente tardività del ricorso. Ha invece accolto il profilo di violazione di legge, osservando che la decisione impugnata non dava conto dell'avvenuta consegna della raccomandata informativa, o almeno del relativo tentativo, elemento indispensabile per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Viene richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.

  • art. 140 c.p.c.

    Per il perfezionamento della notifica è necessario che il giudice verifichi la consegna della raccomandata informativa, o quanto meno il relativo tentativo; senza tale verifica la notificazione non può dirsi compiutamente accertata.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non sia possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la decisione espone le ragioni poste a fondamento del decisum, il vizio non sussiste.
  • Nell'ambito della notificazione ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento richiede la verifica di tutti gli adempimenti prescritti, inclusa la consegna della raccomandata informativa o del suo tentativo; l'omesso accertamento di tale elemento integra violazione di legge.
  • Quando la tardività dell'impugnazione dipende dal perfezionamento della notifica, il giudice deve accertare in modo puntuale tutti i presupposti del perfezionamento prima di dichiarare l'azione tardiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.