Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 136/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a. del prot. n.-OMISSIS- del 29/10/2024 emesso dall’ l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” b. del prot. n.-OMISSIS- dell’11/12/2024 emesso dall’ l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” c. del prot. -OMISSIS- dell’11.11.24 emesso dal Comune di Melito di Napoli;

Giustizia amministrativa202406522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti con cui, per l’anno scolastico 2024/2025, sono state assegnate alla minore 22 ore settimanali di sostegno, anziché la copertura dell’orario scolastico di 39 ore, e 5 ore di assistenza specialistica, anziché le 10 ore indicate dal GLO

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il genitore ha impugnato gli atti dell’istituto scolastico e del Comune deducendo il difetto di motivazione e l’inadeguatezza della quantificazione delle ore di sostegno e di assistenza specialistica riconosciute alla minore, affetta da grave disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e bisognosa di assistenza continua. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il ritardo dell’amministrazione nell’adeguarsi all’ordinanza cautelare che aveva sollecitato la rimodulazione del PEI e l’assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica. In una memoria successiva ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento e ha formulato una domanda risarcitoria per il ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’anno scolastico 2024/2025 era ormai concluso e gli atti impugnati avevano efficacia dispositiva limitata a tale anno. Il Collegio non ha esaminato nel merito la domanda di annullamento. Ha dichiarato che la domanda risarcitoria per il ritardo non poteva essere esaminata in quanto proposta soltanto con memoria, anziché mediante autonomo atto notificato alle controparti, ferma la facoltà di proporla nelle forme previste dall’art. 30 c.p.a. Nella regolazione delle spese, il TAR ha applicato la soccombenza virtuale, rilevando la mancanza di motivazione degli atti, la gravità della disabilità e l’omessa produzione da parte delle amministrazioni di relazioni istruttorie idonee a contrastare le censure. Il Ministero e il Comune sono stati condannati in solido al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La minore era stata riconosciuta affetta da grave disabilità, elemento rilevante per la determinazione delle misure di sostegno e assistenza scolastica.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    l'amministrazione resistente deve produrre gli atti e i documenti su cui il provvedimento impugnato si fonda, quelli in esso citati e quelli che ritiene necessari al giudizio

    Il TAR ha rilevato la violazione dell’obbligo di produzione documentale da parte dell’amministrazione scolastica, che non aveva depositato gli atti del procedimento conclusosi con i provvedimenti impugnati.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria non è stata esaminata perché proposta con memoria non notificata autonomamente alle controparti; il giudice ha lasciato ferma la facoltà di proporla nelle forme processuali proprie.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La conclusione dell’anno scolastico ha fatto venir meno l’interesse attuale all’annullamento di atti aventi efficacia limitata a quell’anno.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando gli atti impugnati disciplinano l’assegnazione di sostegno o assistenza scolastica esclusivamente per un determinato anno scolastico, la conclusione di quell’anno può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento e quindi l’improcedibilità del ricorso.
  • Una domanda risarcitoria proposta per la prima volta con una memoria non notificata alle controparti non può essere esaminata nel medesimo giudizio di annullamento; essa deve essere introdotta mediante un atto processuale autonomo e ritualmente notificato, restando salva la possibilità di proporla nelle forme previste dall’art. 30 c.p.a.
  • Nelle controversie sull’assegnazione delle ore di sostegno e di assistenza specialistica, la mancanza di motivazione degli atti, la gravità della disabilità e l’omessa produzione degli atti istruttori da parte dell’amministrazione possono fondare una valutazione di soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese, anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.