Sentenza del 13/12/2022 n. 36326 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia proponeva revocazione della ordinanza di inammissibilità del suo ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva dato ragione alla società. L'Amministrazione deduceva un errore di fatto del giudice di legittimità (art. 395 c.p.c., n. 4), sostenendo che la Corte non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 11 (conv. L. n. 136/2018), che avrebbe prorogato la scadenza per proporre ricorso in Cassazione fino a settembre 2019, rendendo pertanto tempestivo il ricorso dell'Agenzia depositato il 18.2.2019. L'Amministrazione lamentava altresì che la Corte non aveva valutato legalmente la norma di sospensione e chiedeva una interpretazione estensiva dell'art. 395 c.p.c. per ammettere la revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio prospettato dall'Agenzia non costituisca un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, poiché si tratta di una questione di diritto/interpretazione (applicazione della sospensione dei termini) e non di una svista materiale o di una falsa percezione di un fatto immediatamente e oggettivamente desumibile dagli atti. La Corte ha ricordato i requisiti stringenti dell'errore revocatorio (evidenza, oggettività, decisività) e ha osservato che l'accertamento sull'ammissibilità del ricorso per cassazione richiede un processo argomentativo che esula dalla fattispecie ammessa alla revocazione. Non essendosi costituita la resistente, la Corte non ha adottato provvedimenti sulle spese. È stato inoltre richiamato il D.P.R. n. 115/2002, art. 13, circa l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
Regola l'errore di fatto che può giustificare la revocazione: deve trattarsi di una falsa percezione o svista materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, decisiva per la decisione, non riguardante punti controversi né esiti di valutazioni processuali.
art. 391-bis c.p.c.
Limita il rimedio della revocazione alle ipotesi tassative previste (fra cui l'errore di fatto di cui all'art. 395 n.4), circoscrivendo i casi in cui le decisioni della Corte possono essere riesaminate.
art. 327 c.p.c.
Fissa il termine semestrale per proporre il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il conteggio dei termini rileva ma che la questione della sospensione straordinaria è di natura giuridica e argomentativa.
D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 11 (conv. L. n. 136/2018)
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente Decreto e il 31 luglio 2019.
La norma sospende i termini di impugnazione per controversie definibili; la Corte ha osservato che l'applicazione di tale sospensione alla fattispecie è una questione interpretativa e non una svista materiale: pertanto non ammissibile in revocazione per errore di fatto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Regola gli effetti della soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito sul versamento del contributo unificato; la Corte ha rilevato che, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 263/2005, art. 2 e art. 149 c.p.c.; sentenze Corte Costituzionale n. 477/2002 e n. 28/2004
Richiamate in relazione ai principi sulla scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario: la loro applicazione richiede valutazioni giuridiche e argomentative, non configurando di per sé un errore materiale immediatamente emendabile in revocazione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto chiari, oggettivi, immediatamente rilevabili dagli atti (svista materiale) e decisivi per la decisione; questioni di diritto o interpretative non rientrano.
- Se si intende impugnare la non applicazione di una sospensione di termini introdotta da decreto-legge, occorre sollevare e motivare la questione nei gradi ordinari o nel ricorso per cassazione; la successiva revocazione per 'dimenticanza' della norma è inammissibile se richiede valutazione giuridica.
- Per rendere credibile una richiesta di revocazione su base fattuale, è necessario che il documento o l'atto che prova la svista sia già presente e inequivocabile nel fascicolo processuale e che la svista emerga in modo immediato dal semplice confronto con la sentenza impugnata.
- La tempestività degli atti di impugnazione va calcolata tenendo conto sia dei termini ordinari (es. semestre ex art. 327 c.p.c.) sia delle eventuali sospensioni legislative; tuttavia, eventuali dispute sull'applicabilità della sospensione sono questioni giuridiche da affrontare con argomentazione, non con la revocazione per errore di fatto.
- Conservare e allegare prove materiali (ricevute di notifica, registri postali, atti ufficiali che dimostrino date effettive) è cruciale: solo una evidente discrepanza documentale può fondare una revocazione per errore di fatto.
- In assenza di costituzione della parte resistente in sede di revocazione, il giudice può non pronunciarsi sulle spese; e il DPR 115/2002 disciplina eccezioni sul contributo unificato per parti ammesse alla prenotazione a debito.
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