Sentenza n. 702/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni dirigenziali di annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria, dell’atto endoprocedimentale edilizio, del PAU e della relativa voltura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato due determinazioni dirigenziali del Comune di Barletta, adottate ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, con le quali erano stati annullati in autotutela il permesso di costruire in sanatoria n. 39/2018 e un atto endoprocedimentale edilizio, nonché il PAU n. 01/2020 e la relativa voltura. Nel corso del giudizio, a seguito di trattative, è stata stipulata una convenzione di cessione in permuta delle aree interessate dal presente e da altri contenziosi, finalizzata alla definizione della vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica. Per effetto di tale sopravvenienza, i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito. Il Comune ha aderito alla definizione in rito e alla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. La convenzione di cessione in permuta e la conseguente definizione della vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica hanno fatto venir meno l’interesse attuale dei ricorrenti a ottenere una pronuncia sull’illegittimità degli atti impugnati. Il giudice non ha esaminato i motivi di merito relativi all’annullamento d’ufficio. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, della natura in rito della decisione e dell’adesione del Comune.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
È la base normativa dei provvedimenti comunali di annullamento d’ufficio impugnati, ma la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti o la legittimità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal giudice quale ulteriore fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, fatti o accordi successivi definiscono la vicenda amministrativa in modo tale da rendere non più attuale l’utilità concreta derivante dalla decisione di merito.
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, ove coerente con una sopravvenienza che abbia effettivamente eliminato l’utilità della pronuncia, consente al giudice di definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione in rito dipende dall’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda e le parti vi aderiscono.
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