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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 3062 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta - Mancata consegna al destinatario - Obbligo di provvedere al deposito di piego e di darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Sussiste - Illegittimità della procedura di notificazione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto illegittima e nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, in quanto non risultavano eseguiti o provati tutti gli adempimenti prescritti in caso di mancata consegna per assenza del destinatario e delle persone abilitate. Di conseguenza, è stata dichiarata invalida anche la cartella di pagamento successivamente impugnata, poiché fondata su un atto prodromico irregolarmente notificato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contestazione riguardava la notificazione a mezzo posta dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella. Il destinatario non era stato trovato e non risultava adeguatamente provato che l'ufficiale postale avesse depositato il piego presso l'ufficio postale, lasciato il relativo avviso e informato il destinatario mediante ulteriore lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Norme richiamate

  • Norme sulla notificazione degli atti giudiziari e tributari a mezzo posta

    Quando non sia possibile consegnare il piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo, l'ufficiale postale deve rilasciare avviso di deposito e darne notizia al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La mancata consegna non consente di perfezionare automaticamente la notificazione. Sono necessari il deposito del piego, il rilascio dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa; l'ente deve inoltre dimostrare l'effettivo compimento di tali formalità.

Massime di principio

  • Quando una notifica postale non viene consegnata per assenza del destinatario, occorre verificare che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti successivi previsti dalla legge.
  • La semplice attestazione di mancata consegna o di deposito presso l'ufficio postale, senza prova dell'invio della raccomandata informativa, può non essere sufficiente a rendere valida la notificazione.
  • L'onere di provare la regolarità della notifica grava sull'amministrazione o sul soggetto che intende far valere l'atto.
  • Se un atto presupposto, come un avviso di accertamento, è notificato irregolarmente, può risultare nulla anche la successiva cartella di pagamento fondata su quell'atto.
  • In casi analoghi è opportuno esaminare la relata o gli avvisi di ricevimento e verificare separatamente ogni passaggio della procedura notificatoria.

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