Sentenza del 31/03/2015 n. 3062 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta - Mancata consegna al destinatario - Obbligo di provvedere al deposito di piego e di darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Sussiste - Illegittimità della procedura di notificazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittima e nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, in quanto non risultavano eseguiti o provati tutti gli adempimenti prescritti in caso di mancata consegna per assenza del destinatario e delle persone abilitate. Di conseguenza, è stata dichiarata invalida anche la cartella di pagamento successivamente impugnata, poiché fondata su un atto prodromico irregolarmente notificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la notificazione a mezzo posta dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella. Il destinatario non era stato trovato e non risultava adeguatamente provato che l'ufficiale postale avesse depositato il piego presso l'ufficio postale, lasciato il relativo avviso e informato il destinatario mediante ulteriore lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti giudiziari e tributari a mezzo posta
Quando non sia possibile consegnare il piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo, l'ufficiale postale deve rilasciare avviso di deposito e darne notizia al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata consegna non consente di perfezionare automaticamente la notificazione. Sono necessari il deposito del piego, il rilascio dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa; l'ente deve inoltre dimostrare l'effettivo compimento di tali formalità.
Massime di principio
- Quando una notifica postale non viene consegnata per assenza del destinatario, occorre verificare che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti successivi previsti dalla legge.
- La semplice attestazione di mancata consegna o di deposito presso l'ufficio postale, senza prova dell'invio della raccomandata informativa, può non essere sufficiente a rendere valida la notificazione.
- L'onere di provare la regolarità della notifica grava sull'amministrazione o sul soggetto che intende far valere l'atto.
- Se un atto presupposto, come un avviso di accertamento, è notificato irregolarmente, può risultare nulla anche la successiva cartella di pagamento fondata su quell'atto.
- In casi analoghi è opportuno esaminare la relata o gli avvisi di ricevimento e verificare separatamente ogni passaggio della procedura notificatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 7 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 313 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →